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Vecchio 25-02-09, 14:05   #1 (permalink)
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Guardia di Finanza e c/c

lo so che lo sapete tutti, ma meglio darsi una ... rinfrescata


Mercoledì 25 Febbraio 2009, 0:00
Il conto corrente è prova piena
Di Andrea Seperso

Il conto corrente è una prova schiacciante. A prescindere dall'utilizzo delle indagini finanziarie, il reperimento di documentazione bancaria in sede di verifica fiscale permette un ridimensionamento dei diversi componenti di reddito così come dichiarati e contabilizzati dal contribuente. Ad esempio, attraverso l'esercizio dei poteri istruttori concessi all'amministrazione finanziaria, può accadere che, nei confronti di soggetti che non risultano avere mai presentato dichiarazioni, si riesca a provare l'effettivo esercizio di attività commerciali, artigianali o professionali.
In tali circostanze, l'individuazione di consistenti disponibilità sui conti correnti del soggetto interessato, unitamente alla accertata indisponibilità di altre fonti di reddito, non sembra potersi qualificare, semplicemente, come un fatto noto che permetta di risalire alla sua capacità contributiva, ma piuttosto tali informazioni danno luogo ad una quantificazione evidente ed immediata di quest'ultima. Sono queste le indicazioni della guardia di finanza nella circolare sui controlli in corso di emanazione. Il punto è d'altronde controverso in quanto se il risultato, ovvero la disponibilità dei dati bancari, è lo stesso, solo l'attivazione della procedura delle indagini finanziarie delineata dagli artt. 32, comma 1, nn. 2), 6 bis e 7) e 51, comma 2, nn. 2), 6 bis e 7), rispettivamente dei Dpr n. 600/73 e Dpr n. 633/72 prevede un particolare valore probatorio, di tipo presuntivo, normativamente attribuito ai dati ed alle notizie rilevabili dalla documentazione acquisita a seguito della procedura stessa. Lo stesso,
evidentemente non può dirsi per altre modalità di acquisizione delle evidenze finanziarie.
Valenza probatoria.
Le Fiamme Gialle ritengono che sia possibile utilizzare i dati e gli elementi rilevabili dai diversi documenti bancari e finanziari acquisiti
nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori conferiti agli organi di controllo, quali prove dirette, nei casi in cui gli stessi permettano di individuare, in maniera sicura, fonti reddituali non palesi o consentano di risalire in modo certo alla reale natura di certe transazioni commerciali. Gli stessi dati possono essere utilizzati come presunzioni semplici o semplicissime idonee a fornire, previa adeguata motivazione e senza nessun aggravio di ordine probatorio per il contribuente, una dimostrazione indiretta di una capacità contributiva diversa da quella dichiarata dal contribuente stesso o di quella al medesimo riferibile in caso di dichiarazione omessa o nulla. Tali dati sono valorizzabili, a seconda delle circostanze, sulla base delle disposizioni che contemplano l'accertamento analitico – induttivo o quello induttivo puro.
Il caso delle operazioni inesistenti.
Un esempio lampante della valenza dei dati bancari è rappresentato dal fenomeno della fatturazione per operazioni inesistenti. Se dalla documentazione bancaria acquisita al controllo emerge, ad esempio, che, in relazione a una certa operazione commerciale, il venditore abbia versato nei suoi conti l'assegno emesso dall'acquirente, con successivo prelevamento della medesima somma, poi risultata versata, nei giorni immediatamente successivi e senza una adeguata giustificazione, nel conto dello stesso acquirente, ricondurre tale circostanza sul piano meramente indiziario secondo la Gdf appare oggettivamente riduttivo. D'altronde l'assenza di un'effettiva regolarizzazione finanziaria della transazione commerciale costituisce un'evidente ed immediata conferma della sostanziale fittizietà della transazione stessa.
Il fondamento.
Il criterio desumibile dai ragionamenti riportati nella circolare sui controlli della guardia di finanza dispone che il dato bancario in alcuni casi, è riconducibile nell'alveo delle prove dirette e non semplicemente presuntive, dal momento che il dato bancario viene di per sé stesso a palesare una realtà diversa da quella dichiarata e non si limita semplicemente a rappresentare il presupposto fattuale noto dal quale avviare una ragionamento di logica consequenzialità. Per quanto concerne l'utilizzabilità presuntiva delle risultanze bancarie, anche a prescindere ed al di fuori della procedura di cui agli artt. 32 e 51 dei Dpr n. 600/73 e Dpr n. 633/72, la stessa, oltre a discendere dalle generali metodologie di accertamento, è riconosciuta secondo la circolare da numerosi interventi giurisprudenziali che si sono occupati del valore probatorio della documentazione bancaria acquisita in occasione di accessi, ispezioni e verifiche.
Andrea4891 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-02-09, 14:21   #2 (permalink)
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Mercoledì 25 Febbraio 2009, 0:00
Il conto corrente è prova piena
Di Andrea Seperso

Il conto corrente è una prova schiacciante. A prescindere dall'utilizzo delle indagini finanziarie, il reperimento di documentazione bancaria in sede di verifica fiscale permette un ridimensionamento dei diversi componenti di reddito così come dichiarati e contabilizzati dal contribuente. Ad esempio, attraverso l'esercizio dei poteri istruttori concessi all'amministrazione finanziaria, può accadere che, nei confronti di soggetti che non risultano avere mai presentato dichiarazioni, si riesca a provare l'effettivo esercizio di attività commerciali, artigianali o professionali.
In tali circostanze, l'individuazione di consistenti disponibilità sui conti correnti del soggetto interessato, unitamente alla accertata indisponibilità di altre fonti di reddito, non sembra potersi qualificare, semplicemente, come un fatto noto che permetta di risalire alla sua capacità contributiva, ma piuttosto tali informazioni danno luogo ad una quantificazione evidente ed immediata di quest'ultima. Sono queste le indicazioni della guardia di finanza nella circolare sui controlli in corso di emanazione. Il punto è d'altronde controverso in quanto se il risultato, ovvero la disponibilità dei dati bancari, è lo stesso, solo l'attivazione della procedura delle indagini finanziarie delineata dagli artt. 32, comma 1, nn. 2), 6 bis e 7) e 51, comma 2, nn. 2), 6 bis e 7), rispettivamente dei Dpr n. 600/73 e Dpr n. 633/72 prevede un particolare valore probatorio, di tipo presuntivo, normativamente attribuito ai dati ed alle notizie rilevabili dalla documentazione acquisita a seguito della procedura stessa. Lo stesso,
evidentemente non può dirsi per altre modalità di acquisizione delle evidenze finanziarie.
Valenza probatoria.
Le Fiamme Gialle ritengono che sia possibile utilizzare i dati e gli elementi rilevabili dai diversi documenti bancari e finanziari acquisiti
nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori conferiti agli organi di controllo, quali prove dirette, nei casi in cui gli stessi permettano di individuare, in maniera sicura, fonti reddituali non palesi o consentano di risalire in modo certo alla reale natura di certe transazioni commerciali. Gli stessi dati possono essere utilizzati come presunzioni semplici o semplicissime idonee a fornire, previa adeguata motivazione e senza nessun aggravio di ordine probatorio per il contribuente, una dimostrazione indiretta di una capacità contributiva diversa da quella dichiarata dal contribuente stesso o di quella al medesimo riferibile in caso di dichiarazione omessa o nulla. Tali dati sono valorizzabili, a seconda delle circostanze, sulla base delle disposizioni che contemplano l'accertamento analitico – induttivo o quello induttivo puro.
Il caso delle operazioni inesistenti.
Un esempio lampante della valenza dei dati bancari è rappresentato dal fenomeno della fatturazione per operazioni inesistenti. Se dalla documentazione bancaria acquisita al controllo emerge, ad esempio, che, in relazione a una certa operazione commerciale, il venditore abbia versato nei suoi conti l'assegno emesso dall'acquirente, con successivo prelevamento della medesima somma, poi risultata versata, nei giorni immediatamente successivi e senza una adeguata giustificazione, nel conto dello stesso acquirente, ricondurre tale circostanza sul piano meramente indiziario secondo la Gdf appare oggettivamente riduttivo. D'altronde l'assenza di un'effettiva regolarizzazione finanziaria della transazione commerciale costituisce un'evidente ed immediata conferma della sostanziale fittizietà della transazione stessa.
Il fondamento.
Il criterio desumibile dai ragionamenti riportati nella circolare sui controlli della guardia di finanza dispone che il dato bancario in alcuni casi, è riconducibile nell'alveo delle prove dirette e non semplicemente presuntive, dal momento che il dato bancario viene di per sé stesso a palesare una realtà diversa da quella dichiarata e non si limita semplicemente a rappresentare il presupposto fattuale noto dal quale avviare una ragionamento di logica consequenzialità. Per quanto concerne l'utilizzabilità presuntiva delle risultanze bancarie, anche a prescindere ed al di fuori della procedura di cui agli artt. 32 e 51 dei Dpr n. 600/73 e Dpr n. 633/72, la stessa, oltre a discendere dalle generali metodologie di accertamento, è riconosciuta secondo la circolare da numerosi interventi giurisprudenziali che si sono occupati del valore probatorio della documentazione bancaria acquisita in occasione di accessi, ispezioni e verifiche.
fonte italiaoggi
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Vecchio 25-02-09, 14:44   #3 (permalink)
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aggiungiamo anche questa, va:

Intercettazioni anche per il fisco
La Guardia di finanza ha aggiornato le istruzioni ai reparti per le attività di verifica. Notizie di reato da presunzioni semplici e semplicissime
Intercettazioni anche per le verifiche fiscali. E comunicazione di notizia di reato nel caso di risultanze degli studi di settore non rispondenti a quelli dell'amministrazione finanziaria.
Sarà compito dell'autorità giudiziaria valutare la rilevanza delle presunzioni fiscali siano esse semplici o semplicissime. Il verificatore avrà comunque l'obbligo di trasmetterle.
Sono queste le conseguenze che emergono dall'aggiornamento degli indirizzi operativi ai reparti da parte della Guardia di finanza, contenuto nella circolare 1/2009,
Italia Oggi - C. Bartelli - art. pag. 25
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Vecchio 25-02-09, 15:23   #4 (permalink)
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ma possono aprire le cassette di sicurezza?

perchè uno potrebbe nascondere li i contanti
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Vecchio 25-02-09, 15:38   #5 (permalink)
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Originalmente inviato da businessman Visualizza messaggio
ma possono aprire le cassette di sicurezza?

perchè uno potrebbe nascondere li i contanti
possono infilarti anche un dito su x il **** se pensano di trovarci delle ... prove

sembra cmq che in 5'000 anni un piccolo progresso l'abbiamo fatto: nella loro ricerca non ti possono più squartare
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Vecchio 25-02-09, 16:00   #6 (permalink)
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questa è la più bella, roba da repubblica delle banane, ormai non sono garantiti neppure i più elemntari diritti legali.
PAZZESCO!!!!!!!





ACCESSO CONTI BANCARI SENZA AUTORIZZAZIONE
Imposte e tasse
Italia Oggi
21.02.2009
p. 30
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.02.2009, n. 4001, ha affermato che, pur in assenza
dell’autorizzazione del Comandante della Guardia di Finanza, costituisce valida prova
contro il contribuente l’acquisizione dei dati bancari. E’ tuttavia possibile, per tale omissione,
che i militari possano subire un procedimento disciplinare.





ilgattoelavolpe non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26-02-09, 15:33   #7 (permalink)
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e ancora:



Redditometro, è caccia al lusso

Indicazioni nella circolare della guardia di finanza con le istruzioni ai reparti sui controlli. Viaggi, arredi, scuole private: tutto va nel calcolo sintetico

Il redditometro alla caccia del lusso. Viaggi, crociere, arredi, circoli e scuole private; tutto ciò che denota un alto tenore di vita sarà inserito all'interno del calcolo sintetico. Tra l'altro non si tratterà solo di elementi rafforzativi dell'avviso di accertamento ma di veri e propri indici che, sebbene esclusi dalla tabella ministeriale, verranno inseriti nel calcolo induttivo.
Questi dati saranno, infatti, valorizzati sulla base di un ragionamento ispirato alla logica. Ad esempio, se si accerta che un soggetto paghi annualmente alcune migliaia di euro per l'iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e prestigio (servizio, quest'ultimo, non contemplato nella tabella ministeriale), si dovrà presuntivamente determinare un valore di riferimento espressivo di una corrispondente, esponenziale disponibilità reddituale. Quest'ultimo andrà ad aggiungersi agli importi derivanti dalla valutazioni di beni in disponibilità ed incrementi patrimoniali.
Sono queste le importanti novità contenute nella circolare sulle verifiche della guardia di finanza che tra l'altro prescrive l'impiego di navi, pattuglie navali ed aerei per il riscontro degli indici di ricchezza.

Italia Oggi - A. Seperso - art. pag. 29
</SPAN>


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Vecchio 26-02-09, 15:50   #8 (permalink)
Boh...
 
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Originalmente inviato da ilgattoelavolpe Visualizza messaggio
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PAZZESCO!!!!!!!





ACCESSO CONTI BANCARI SENZA AUTORIZZAZIONE
Imposte e tasse
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21.02.2009
p. 30
La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.02.2009, n. 4001, ha affermato che, pur in assenza
dell’autorizzazione del Comandante della Guardia di Finanza, costituisce valida prova
contro il contribuente l’acquisizione dei dati bancari. E’ tuttavia possibile, per tale omissione,
che i militari possano subire un procedimento disciplinare.





prima come avveniva l'acquisizione dei dati bancari? su successiva segnalazione della banca stessa?
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