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Vecchio 17-02-09, 17:07   #1 (permalink)
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recesso anticipato contratto locazione commerciale

mio fratello vorrebbe disdire anticipatamente un contratto di affitto uso commerciale. come deve comportarsi?
nel contratto non si fa menzione ad una risoluione anticipata,ma solamente si definisce la durata del contratto in anni 6 (alla scadenza predetta,qualora una delle parti non abbia provveduto ad inviare regolare disdetta all'altra a mezzo lettera raccomandata almeno 1 anno prima, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di un olteriore periodo di anni 6.
la propietaria sostiene che la disdetta anticipata deve essere di 1 anno.
alla luce di cio' questo articolo come si deve interpretare.....
secondo me non centra nulla inquanto dovrebbe riferirsi solo esclusivamente alla naturale scadenza del contratto.
potrebbe essere fattibile l'invio di una r.r. che abbia come oggetto il recesso anticipato del conduttore per GRAVI MOTIVI.
se si, quali potrebbero essere...........visto che il legislatore non chiarisce la questione definendo a fatti imprevedibili sopravvenuti dopo la firma del contratto di locazione
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Vecchio 17-02-09, 17:21   #2 (permalink)
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cessazione attività?...
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Vecchio 17-02-09, 17:24   #3 (permalink)
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cessazione attività?...
purtroppo si
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Vecchio 17-02-09, 17:25   #4 (permalink)
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mio fratello vorrebbe disdire anticipatamente un contratto di affitto uso commerciale. come deve comportarsi?
nel contratto non si fa menzione ad una risoluione anticipata,ma solamente si definisce la durata del contratto in anni 6 (alla scadenza predetta,qualora una delle parti non abbia provveduto ad inviare regolare disdetta all'altra a mezzo lettera raccomandata almeno 1 anno prima, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di un olteriore periodo di anni 6.
la propietaria sostiene che la disdetta anticipata deve essere di 1 anno.
alla luce di cio' questo articolo come si deve interpretare.....
secondo me non centra nulla inquanto dovrebbe riferirsi solo esclusivamente alla naturale scadenza del contratto.
potrebbe essere fattibile l'invio di una r.r. che abbia come oggetto il recesso anticipato del conduttore per GRAVI MOTIVI.
se si, quali potrebbero essere...........visto che il legislatore non chiarisce la questione definendo a fatti imprevedibili sopravvenuti dopo la firma del contratto di locazione
prova a stere qualche mese senza pagare l'affitto ....
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Vecchio 17-02-09, 17:31   #5 (permalink)
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quella clausola dei "gravi motivi" per il recesso anticipato (se non previsto in contratto) è molto generica.
Bisognerebbe avere il tempo di consultare la giuruspudenza.
Sembra comunque fuor di dubbio che i gravi motivi debbano riferirsi non già alla posizione soggettiva del conduttore, ma alla situazione dell'attività esercitata ..... anche in senso positivo, non solo negativo, tipo la necessità di trasferirsi in un negozio più grande ecc. ecc ....... comunque all fine del ballo se non pago i canoni vorrà pure dartmi lo sfratto per morosità
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Vecchio 17-02-09, 17:35   #6 (permalink)
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prova a stere qualche mese senza pagare l'affitto ....
stai scherzando.....
illuminami
dal 1990 non ha mai corrisposto gli interessi legali della caparra!!!!!
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Vecchio 17-02-09, 18:15   #7 (permalink)
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purtroppo si
più grave motivo di quello ... c'è solo la morte

purtroppo le deve 6 mensilità...
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Vecchio 17-02-09, 18:27   #8 (permalink)
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potrebbe essere una strada percorribile l'invio di una raccomandata in cui si manifesta la volontà di recedere il contratto tra 6 mesi, senza entrare nel merito dei gravi motivi che potrebbero essere integrati successivamente in caso di spefiche maggiori.
oppure come dice ilgattoelavolpe chiudiamo immediatamente i rubinetti...
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Vecchio 17-02-09, 19:53   #9 (permalink)
Ne quid nimis
 
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La materia è chiaramente disciplinata dall'art. 27 ultimo comma della legge 392/78 che recita "Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata."
Tale norma è imperativa ed è immodificabile !!!!
I motivi addotti devono essere specificati nella lettera per il recesso !!


Sui "gravi motivi" la Cassazione è intervenuta in molte occasioni e devono collegarsi ad eventi estranei alla volontà del conduttore, essere imprevedibili e sopravvenuti.
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Vecchio 18-02-09, 09:15   #10 (permalink)
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Sembra comunque fuor di dubbio che i gravi motivi debbano riferirsi non già alla posizione soggettiva del conduttore, ma alla situazione dell'attività esercitata ..... anche in senso positivo, non solo negativo, tipo la necessità di trasferirsi in un negozio più grande ecc. ecc ....... comunque all fine del ballo se non pago i canoni vorrà pure dartmi lo sfratto per morosità
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La materia è chiaramente disciplinata dall'art. 27 ultimo comma della legge 392/78 che recita "Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata."
Tale norma è imperativa ed è immodificabile !!!!
I motivi addotti devono essere specificati nella lettera per il recesso !!


Sui "gravi motivi" la Cassazione è intervenuta in molte occasioni e devono collegarsi ad eventi estranei alla volontà del conduttore, essere imprevedibili e sopravvenuti.
beh ..... e cosa si era detto fin'ora?
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