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#1 (permalink) |
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liberare i Beagle
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UNICO pf e regime dei minimi
Unico, minimi senza detrazioni
Di Sonia Viscione Parlando di Unico per persone fisiche, lo sfoltimento dichiarativo connesso all'adozione del regime dei minimi non è certamente trascurabile, specie per le imprese. Va infatti riposto in soffitta l'obbligo di presentare la dichiarazione autonoma Irap, la dichiarazione Iva e il modello per gli studi di settore od i parametri. Ma nel liquidare l'imposta sostitutiva del 20% il contribuente potrebbe ritrovarsi alle prese con qualche brutta sorpresa, a partire dall'inapplicabilità delle più comuni detrazioni dall'imposta. Questo lo scenario operativo cui vanno incontro i contribuenti che si apprestano ad utilizzare per il primo anno il quadro CM (Unico 2009-PF), per i quali la prima cosa da fare è verificare l'eventuale presenza di altri redditi diversi da quelli d'impresa (o professionale), che non vanno cioè soggetti alla sostitutiva, e che conseguentemente trovano autonomo spazio dichiarativo. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un imprenditore che abbia esercitato l'opzione sin dal 2008, ma che presenti anche redditi di fabbricati, caso in cui, oltre al quadro CM, va compilato anche il quadro RB. In questo caso la liquidazione delle imposte emergenti da Unico 2009 presenta i seguenti risvolti di natura applicativa:· da un lato, va versata l'Irpef ordinaria sugli altri redditi (quadro RN);· da un altro, va liquidata l'imposta sostitutiva pari al 20% sul reddito d'impresa determinato nel quadro CM (e non nel quadro RG, RF, RD). Normalmente, peraltro, il contribuente minimo non è tenuto a compilare il quadro RV, in quanto non va soggetto all'addizionale regionale ed a quella comunale, ma, in caso di compresenza di redditi di natura diversa da quelli oggetto dell'opzione, oltre all'Irpef ordinaria rimane ferma anche l'applicazione, limitatamente a questi ultimi redditi, dei balzelli di carattere locale. Sempre nell'ipotesi compresenza della sostitutiva con l'Irpef ordinaria vanno poi messe sotto i riflettori alcune poste dichiarative, quali i crediti d'imposta (es: per i redditi prodotti all'estero) o i contributi previdenziali, che in qualche caso potrebbero trovare spazio in entrambi i prospetti di liquidazione dell'imposta dovuta per il 2008. Ad esempio, per i predetti contributi il decreto attuativo (dm 2/1/08) ha previsto lo scomputo, per quanto residua dal quadro CM, dal reddito complessivo del dichiarante (quadro RN), e, dal punto di vista dichiarativo matura a tal fine l'obbligo di indicare partitamente tali contributi nel rigo CM18, per poi indirizzarli alla volta del quadro RP e dunque del quadro RN. Nel quadro CM non è poi prevista la possibilità di utilizzo cd. verticale delle eccedenze Irpef che residuano dalla pregressa dichiarazione, per cui in questi casi il contribuente sembrerebbe obbligato a ricorrere alla soluzione del Mod. F24. Allo stesso modo, eventuali crediti d'imposta dichiarati nel quadro RU (ad esempio accordati per l'attività di tassista) potranno essere scomputati dall'imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità, ricorrendo, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d'imposta, anche all'istituto della compensazione ex art. 17 del dlgs 241/97 (circolare Entrate n. 7/E del 2008). Ma è all'atto di liquidare concretamente l'imposta dovuta nel quadro CM che si tocca con mano la scarsa appetibilità del regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2008. In questa sede non è infatti possibile utilizzare in alcun modo le più basilari detrazioni dall'imposta di più comune diffusione, cosicché il minimo puro, che non presenta cioè redditi diversi da quelli interessati dall'opzione, non può fruire, in alcun modo, ad esempio, della detrazione per le spese sanitarie. In caso di compresenza di altri redditi diversi da quelli di impresa o professionale, viene invece preservata la possibilità di ricorrere alle detrazioni, ovviamente solo fino a concorrenza dell'imposta liquidata nel quadro RN . L'effetto potrebbe in qualche modo considerarsi connaturato al fatto che siamo in presenza di una vera e propria imposta sostitutiva. Ma non ci si spiega in virtù di quale logica il minimo puro sia destinato a vedersi negato l'accesso a meccanismi di aiuto previsti da ultimo per far fronte all'attuale situazione di crisi economica, la cui stessa genesi richiede una generalizzata applicazione su tutto l'arco della platea dei contribuenti. ....esempio di finanza creativa
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#2 (permalink) | |
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Citazione:
Conveniva inoltre fortemente a chi svolgeva attività di lavoro autonomo o di impresa contemporaneamente a quella di lavoratore dipendente, perchè in questo caso non si perde la deduzione e detrazione degli oneri e non si subisce la progressività dell'imposta. Per il resto ....... solo fuffa!!!!!! ![]()
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#3 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2009
Messaggi: 3
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Gentilissimi, vorrei porvi una domanda: mio marito ha adottato dal 2008 il regime dei minimi, io sono invece dipendente statale e abbiamo separazione dei beni; posso detrarre nel mio 730 per intero le spese mediche, sportive e le tasse universitarie dei nostri figli visto che adesso mio marito non potrà più detrarle? Vi ringrazio
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#4 (permalink) | |
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IM's gonna get you
Data registrazione: Oct 2008
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Citazione:
il 100% di detrazione lo può avere il contribuente (tra i due coniugi) che ha il reddito + elevato (bel regalo di vischio..) |
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#5 (permalink) | |
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IM's gonna get you
Data registrazione: Oct 2008
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Citazione:
![]() ![]() questa "giornalista" si è svegliata oggi???.... muahuauauaua.... ![]() ![]() ![]() ps e poi da quando si possono compensare verticalmente due imposte diverse??? |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2009
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Citazione:
grazie, .. inoltre c'è la possibilità di detrarre dal mio 730 gli interessi del mutuo 1° casa di mio marito (unico proprietario) ? Io sono fideiussore, le rate vengono trattenute dal mio c/c, ma il mutuo è intestato a mio marito (la banca invia a lui il riepilogo interessi-capitale pagati) anche se di fatto lo sosteniamo entrambe. Grazie. |
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#7 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2009
Messaggi: 3
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Citazione:
Grazie! |
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