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Vecchio 15-02-09, 18:36   #1 (permalink)
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ilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond reputeilcamoscio has a reputation beyond repute
tassa di registro

Ho affittato un locale commerciale da qualche anno. Nel contratto è stata inserita la clausola che la tassa di registro per la registrazione del contratto e la tassa annuale è a carico per intero dell'affittuario. L'affittuario nell'ultimo anno non'ha provveduto al pagamento della tassa annuale.
Mi hanno detto che se lui non paga sono responsabile anche io. E' vera questa cosa?

grazie.
ilcamoscio non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-02-09, 18:50   #2 (permalink)
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Pippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond reputePippo71 has a reputation beyond repute
L'imposta, oltre che all'atto della registrazione, e' dovuta nella stessa misura (2% del canone annuo, ma senza il minimo) anche per tutti gli anni successivi nel caso in cui la durata della locazione superi l'anno, e va versata entro 30gg dall'inizio di ogni annualita'.

Per i contratti pluriennali la legge prevede la possibilita' di pagare, al momento della registrazione, un'unica imposta di registro corrispondente all'intera durata del contratto, invece di effettuare i pagamenti anno per anno.
In questo caso si puo' usufruire di una riduzione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualita'. Se il contratto venisse poi risolto anticipatamente, c'e' il diritto al rimborso per le annualita' successive a quella di rescissione.

Sia conduttore che locatore rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta, indipendentemente da chi abbia pagato. L'onere spetta ad ambedue in parti uguali, quindi chi paga (solitamente il locatore) puo' addebitare la meta' dell'imposta all'altra parte.
Nota: Per i contratti stipulati dal 2007 c'e', in merito, un'interessante novita'. La finanziaria 2007 (legge 296/06) ha esteso la responsabilita' della registrazione, e la solidarieta' riguardo al pagamento dell'imposta, all'eventuale agente immobiliare a seguito della cui attivita' il contratto e' stato concuso. Questa co-responsabilita', piu' precisamente, riguarda tutte le scritture private non autenticate, tra le quali, tipicamente, rientrano i contratti di locazione. E' presumibile, pertanto, un'intervento degli stessi mediatori al fine di sollecitare la registrazione del contratto nei termini di legge, se non il loro diretto adempimento.

Sul modulo di pagamento devono essere specificati i seguenti dati, oltre ovviamente a quelli identificativi del locatore e del conduttore:
* codice dell'ufficio del registro territorialmente competente (l'elenco e' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate);
* estremi dell'atto: per il primo anno (registrazione) va riportato l'anno di stipula ed il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio. Per i versamenti relativi agli anni successivi va riportato l'anno di stipula e numero registrazione dell'atto;
* causale di versamento: RP;
* codice del tributo, 115T per la prima registrazione, 112T per i pagamenti delle annualita' successive alla prima, 107T se si paga, all'atto della registrazione, l'imposta per l'intera durata della locazione;

Puo' essere utile, in proposito, il sito dell'Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/
Pippo71 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-02-09, 22:37   #3 (permalink)
IM's gonna get you
 
L'avatar di Pavelkey
 
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Originalmente inviato da ilcamoscio Visualizza messaggio
Ho affittato un locale commerciale da qualche anno. Nel contratto è stata inserita la clausola che la tassa di registro per la registrazione del contratto e la tassa annuale è a carico per intero dell'affittuario. L'affittuario nell'ultimo anno non'ha provveduto al pagamento della tassa annuale.
Mi hanno detto che se lui non paga sono responsabile anche io. E' vera questa cosa?

grazie.

a mio avviso è una clausola vessatoria

Citazione:
L.392/78 - Art.8. (Spese di registrazione). Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del
locatore in parti uguali.
comunque entrambi i contraenti sono coobligati al pagamento

hanno diminuito le sanzioni per il ravvedimento operoso, se ti interessa...


ps
semmai hai concesso in locazione....
Pavelkey non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-02-09, 09:01   #4 (permalink)
Ne quid nimis
 
L'avatar di Hohenstaufen II
 
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Originalmente inviato da ilcamoscio Visualizza messaggio
Ho affittato un locale commerciale da qualche anno. Nel contratto è stata inserita la clausola che la tassa di registro per la registrazione del contratto e la tassa annuale è a carico per intero dell'affittuario. L'affittuario nell'ultimo anno non'ha provveduto al pagamento della tassa annuale.
Mi hanno detto che se lui non paga sono responsabile anche io. E' vera questa cosa?

grazie.
La clausola da Te inserita è contra legem; contravviene a disposizioni imperative di legge ed è pertanto nulla (cioè è come se non fosse inserita).
Vale quindi, come detto da Pippo 71 e da Pavelkey, l'art. 8 della vecchia legge sull'equo canone !!!
Hohenstaufen II non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16-02-09, 09:20   #5 (permalink)
@@@@@@@@@@@@@@
 
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La clausola da Te inserita è contra legem; contravviene a disposizioni imperative di legge ed è pertanto nulla (cioè è come se non fosse inserita).
Vale quindi, come detto da Pippo 71 e da Pavelkey, l'art. 8 della vecchia legge sull'equo canone !!!
preciso che se anche non fosse nulla (ma lo è sicuramente) le parti sono comunque obligate in solido al pagamento della tassa di registro ed eventuale accertamento per mancato versamento sarà notificato ad entrambe le parti.
ilgattoelavolpe non  è collegato   Rispondi citando
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