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Vecchio 13-02-09, 11:52   #1 (permalink)
Bieco Illuminista
 
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Bonus straordinario famiglie caso moglie separata con figlio

In questo caso si può fare la richiesta del bonus?

Richiedente:
moglie separata,
non lavora,
unico reddito assegno di mantenimento del marito (detratto dalla dichiarazione dei redditi dello stesso),
figlio minore affidato dalla sentenza di separazione alla madre,
il marito passa assegno di mantenimento per il figlio (non detratto dalla dichiarazione dei redditi del padre),
madre e figlio costituiscono ovviamente nucleo famigliare anagrafico,
prendono assegni familiari per il loro nucleo tramite il datore di lavoro del marito,
il figlio fiscalmente è al 100% a carico del marito in quanto la madre separata è fiscalmente incapiente.

Dovrebbero essere nella situazione "nucleo familiare di due componenti, reddito < di 17000"

però

ho dei dubbi per il fatto che il figlio nella dichiarazione dei redditi è posto fiscalmente a carico del marito???

qualcuno saprebbe darmi qualche risposta magari supportata da qualche preciso riferimento?

Chiedendo in giro, anche ai CAF si sente di tutto (= nessuno ne capisce un )

Grazie infinite
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Vecchio 13-02-09, 12:32   #2 (permalink)
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Fanno parte del nucleo familiare:

* il richiedente;
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico;
* i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
* ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.


A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.

Agezia delle entrate docet circolare freschina almeno fino a quanto non cambiano idea

http://www.governo.it/GovernoInforma...el3feb2009.pdf


Ultima modifica di Waitec : 13-02-09 alle ore 12:44
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Vecchio 13-02-09, 13:59   #3 (permalink)
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Quondi NON avrebbero diritto al bonus, in base a questa interpretazione.


Però ci sono ancora cose non chiare in quanto la situazione giuridica e fiscale dei genitori separati e figli affidati è più complessa.
Ai fini della dichiarazione dei redditi le detrazioni per familiari a carico spettano al coniuge a cui è affidato il figlio minore, nel caso questo sia incapiente può usufruirne l'altro genitore ma questi è comunque tenuto a girare l'importo della detrazione al genitore affidatario (è questo il caso in oggetto).
Inotre Ai fini dell'ISE (se non sbaglio) è epressamente previsto che il figlio minore si considera facente parte del nucleo familiare anagrafico anche se ai fini irpef è a carico di altri.

Gran casino e solita colpevole poca chiarezza del legislatore

Ma se richiedono il bonus e poi risulta che non ne avrebbero avuto il diritto, in quali sanzioni incorrono?
Nel testo del regolamento si parla solo della restituzione delle somme irregolarmente percepite, ma oltre questo ci sono altre sanzioni?
Guglielmo non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-02-09, 15:14   #4 (permalink)
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questo è l'articolo 12 del TUIR che viene richiamato dalla normativa del Bonus per definire i componenti del nucleo familiare, ho evidenziato i punti di interesse per il caso specifico per cui si potrebbe (????) intendere che il figlio è a carico del gentore affidatario (quindi facente parte del suo nucleo ai fini del bonus) anche se la detrazione irpef è fatta dall'altro genitore.

Oppure si potrebbe anche intendere in senso negativo, se la madre rinuncia alla detrazione (di cui non potrebbe usufruire in quanto incapiente), e ne trasferisce il diritto al marito separato, di fatto rinuncia anche al diritto di poter considerare il figlio facente parte del suo nucleo ai fini del bonus

Scusate ma sono un po' ritardato

Citazione:
art. 12
Detrazioni per carichi di famiglia.
(NDR: Ai sensi dell'art. 1, comma 16, legge 24 dicembre 2007
n.244 le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.)
Testo: in vigore dal 01/01/2008
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti
importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il
reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma
non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma
non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un
importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma
non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma
non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma
non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma
non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e' aumentata a
900 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e'
aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni
figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50
per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero,
previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito
complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed
effettiva
o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e'
ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i
genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in
parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata
per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le
parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari
all'intera detrazione
ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50
per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se
coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
Pagina 8
Servizio di documentazione tributaria
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste
alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla
detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e'
riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La
detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli
affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche'
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di
ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15 e 16, nonche'
delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto
un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia,
sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a
uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al
comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non
compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero,
minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri
casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Ultima modifica di Guglielmo : 13-02-09 alle ore 15:20
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Vecchio 13-02-09, 16:19   #5 (permalink)
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Guglielmo naturalmente posso rispondere nel limite delle mie capacità, tieni conto che sto facendo il praticantato da consulente del lavoro e ancora mi manca quella, come dire, "faccia tosta" da commercialista/consulente etc etc

Il figlio è a carico del padre e solo il padre può chiedere il bonus famiglia. La madre non ha diritto in questo caso, anche perchè non ha alcun tipo di reddito sul quale si calcola il bonus famiglia (reddito da lavoro dipendente, pensione, etc etc), quindi a prescindere da tutto le mancano i requisiti per accedere al bonus famiglia

Nel testo che hai riportato si parla di fruibilità delle detrazioni in merito al reddito (puoi ma non hai reddito), non in merito ai requisiti per richiedere il bonus famiglia (non puoi anche se hai reddito). Alla madre mancano i requisiti richiesti per chiedere il bonus, reddito o non reddito

Si ai fini Isee si calcola in riferimento al nucleo familiare dei residenti nella stessa abitazione.

Non mi pare ci siano altre sanzione se non la restituzione in sede di dichiarazione dei redditi o di F24 se non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Per il resto l'ultima volta su un quesito mi son ritrovato 3 diverse interpretazioni da pare dell' Inps, dell' Inail e del Ministero del Lavoro e la risposta del commercialista dove faccio praticantato è stata: "E ancora non hai visto niente"

Ultima modifica di Waitec : 13-02-09 alle ore 17:31
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Vecchio 13-02-09, 19:12   #6 (permalink)
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scusa waitec, innanzitutto grazie della risposta,

la madre ha reddito derivante dall'assegno di mantenimento a lei spettante e che è assimilato a reddito da lavoro dipendente (come è espressamente riportato nelle istruzioni al modello per la richiesta e nella circolare) per cui da questo punto di vista rientrerebbe pienamente, la richiesta andrà fatta all'agenzia delle entrate non essendoci sostituto d'imposta.

l'art. 12 del TUIR l'ho riportato perchè viene espressamente richiamato nelle istruzioni relative al bonus famiglia e dovrebbe proprio essere il riferimento per stabilire come definire il nucleo familiare ai fini della richiesta.

Per la legge il figlio minore è a carico del genitore affidatario (la madre) , salvo eccezioni come in questo caso (madre incapiente).

Purtroppo sono quei casi particolari, che o vengono chiariti con circolari esplicative o sono un mistero fino a che non si va ad un contenzioso fino alla corte di cassazione (cosa da evitare )


Ciao
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Vecchio 13-02-09, 20:21   #7 (permalink)
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Scusa tu guglielmo se ho sbagliato qualcosa

Per farmi perdonare ho qui la guida del sole 24 che dice:

Citazione:
Rientrano i redditi da assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.
Il fatto è che per nucleo familiare considerano chi è a carico del richiedente (guardano il nucleo familiare dal punto di vista fiscale). I figli possono comparire solo nel nucleo familiare in cui sono a carico.

Quindi la madre può chiedere il bonus solo per se e non anche per il figlio. Solo che leggo sempre nella guida che nel caso di nucleo familiare con un solo componente si può chiedere il bonus di 200 euro solo chi è titolare di pensione con reddito massimo di 15.000 euro.

Buon Week End.
Waitec non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13-02-09, 20:46   #8 (permalink)
HORAS TIBI SERENAS
 
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secondo me rientrerebbe nella fascia di nucleo con un solo componente, ed ha diritto a 200 euro mensili se il reddito annuo non supera 15000, l assegno di mantenimento è un reddito, sarebbe da saper che tipo di reddito è e come è classificato.

ciaooo


http://www.ilmessaggero.it/articolo....ME_NOSTRISOLDI
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Vecchio 13-02-09, 20:48   #9 (permalink)
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opssss
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Vecchio 13-02-09, 20:50   #10 (permalink)
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trovato questo:
ATTENZIONE AL REDDITO

Può richiedere il bonus chi, nel 2008, ha posseduto soltanto: redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge).

e poi questo:

DA RICORDARE

Nessun beneficio doppio per i genitori separati o divorziati o non coniugati; non è possibile far parte di più di un nucleo familiare.

Il principio vale per tutti: richiedente, coniuge, figli e altri familiari. Pertanto, i figli a carico di un solo genitore possono partecipare solo al nucleo familiare di quello, mentre i figli a carico di entrambi i genitori possono comparire, ai fini della fruizione del beneficio, nel nucleo di uno soltanto dei genitori.

da:
http://www.finanzautile.org/bonus-fa...i-disabili.htm
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