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Vecchio 10-01-09, 23:27   #1 (permalink)
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L'avatar di emvy
 
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Parcella Avvocato - In quanto tempo una prestazione professionale si prescrive?

Vorrei chiedervi consiglio su una mia vertenza con un avvocato, figlio dell’avvocato di mio fratello.

In breve, nel 2000 si conclude una cause legale promossa da mio fratello.
Nel 2002 mio fratello viene a mancare, 6 mesi più tardi decede il suo avvocato.

Io e mio fratello avevamo una SNC, ora ditta individuale.

Nel 2008 si fa vivo un avvocato, chiedendomi di saldare il conto di prestazioni legali erogate da suo padre a mio fratello a seguito di una causa civile conclusasi nel 2000.

Sono certo che mio fratello non ha lasciato alcun debito, né mi risulta alcuna eventuale fattura in sospeso ma purtroppo non posso neppure provare alcun pagamento effettuato da mio fratello al padre.

Cortesemente, vi chiedo in quanto tempo una prestazione professionale si prescrive?

Entro quanto tempo dalla prestazione bisogna inviare fattura?

A che titolo può chiudermi di onorare prestazione erogato a mio fratello da suo padre nel 2000?

Attualmente, mi ha inviato una raccomanda invitandomi a saldare,cosa devo fare?

Ultima modifica di emvy : 10-01-09 alle ore 23:56
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Vecchio 11-01-09, 01:37   #2 (permalink)
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Innanzi tutto,circa il titolo su cui si fonda la richiesta di pagamento,l'avvocato figlio può far valere un diritto dell'avvocato padre,in seguito alla successione ereditaria tra i due.
Tuttavia,per farlo valere nei tuoi confronti,tu devi essere stato istituito erede di tuo fratello,altrimenti non sei certamente tenuto a rispondere dei suoi debiti.
Ciò detto,nel caso in cui,a far data dal 2000 ad oggi (direi anche dal gennaio 2006 ad oggi,per i motivi che ti dirò),non sia mai stata inviata alcuna richiesta di pagamento,dovresti stare "abbastanza" tranquillo.
Il credito per le prestazioni dell'avvocato si prescrive in 3 anni,a far data dalla decisione della lite.
Ti copio/incollo gli articoli:

Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:

1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3. dei notai, per gli atti del loro ministero;
4. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.

Ho detto che dovresti stare "abbastanza" tranquillo in quanto questa prescrizione è presuntiva,ovvero si presume,salvo prova contraria,che il credito si sia prescritto.
Ed infatti,se tu riconosci di non aver pagato (tu o tuo fratello,si intende),oppure se lo ammetti sotto giuramento (in causa),l'avvocato potrà pretendere il pagamento.
Ti copio gli articoli:

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Quindi,nel caso dovessi andare in causa,per vincere ti sarà sufficiente giurare che tuo fratello ha saldato il tutto e che il debito si è estinto.
Ma dubito che l'avvocato ti porterà in causa,se gli farai capire che sei sgamato.
Pertanto,rispondi alla sua diffida replicando che nulla è dovuto in quanto le prestazioni sono già state saldate da tuo fratello:non spetta a te dimostrarlo comunque,grazie alla presunzione che opera a tuo favore.
Ciao,Gus
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Vecchio 11-01-09, 13:34   #3 (permalink)
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L'avatar di chojin
 
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Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Innanzi tutto,circa il titolo su cui si fonda la richiesta di pagamento,l'avvocato figlio può far valere un diritto dell'avvocato padre,in seguito alla successione ereditaria tra i due.
Tuttavia,per farlo valere nei tuoi confronti,tu devi essere stato istituito erede di tuo fratello,altrimenti non sei certamente tenuto a rispondere dei suoi debiti.
Ciò detto,nel caso in cui,a far data dal 2000 ad oggi (direi anche dal gennaio 2006 ad oggi,per i motivi che ti dirò),non sia mai stata inviata alcuna richiesta di pagamento,dovresti stare "abbastanza" tranquillo.
Il credito per le prestazioni dell'avvocato si prescrive in 3 anni,a far data dalla decisione della lite.
Ti copio/incollo gli articoli:

Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:

1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3. dei notai, per gli atti del loro ministero;
4. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.

Ho detto che dovresti stare "abbastanza" tranquillo in quanto questa prescrizione è presuntiva,ovvero si presume,salvo prova contraria,che il credito si sia prescritto.
Ed infatti,se tu riconosci di non aver pagato (tu o tuo fratello,si intende),oppure se lo ammetti sotto giuramento (in causa),l'avvocato potrà pretendere il pagamento.
Ti copio gli articoli:

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Quindi,nel caso dovessi andare in causa,per vincere ti sarà sufficiente giurare che tuo fratello ha saldato il tutto e che il debito si è estinto.
Ma dubito che l'avvocato ti porterà in causa,se gli farai capire che sei sgamato.
Pertanto,rispondi alla sua diffida replicando che nulla è dovuto in quanto le prestazioni sono già state saldate da tuo fratello:non spetta a te dimostrarlo comunque,grazie alla presunzione che opera a tuo favore.
Ciao,Gus
Ottimo intervento.
ho un solo dubbio, il fatto che il credito per le prestazioni dell'avvocato sia stato eridato, non lo trasforma in diritto di credito semplice con prescrizione decennale?
chojin non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-01-09, 15:31   #4 (permalink)
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L'avatar di alimannaggia
 
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Ottimo intervento.
ho un solo dubbio, il fatto che il credito per le prestazioni dell'avvocato sia stato eridato, non lo trasforma in diritto di credito semplice con prescrizione decennale?
No credo che si possa ipotizzare alcun tipo di novazione a meno che tu non abbia concordato di pagare un somma forfettaria.

Mi occupo di diritto societario, quindi non sono un esperto...
alimannaggia non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-01-09, 19:23   #5 (permalink)
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L'avatar di emvy
 
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Innanzi tutto,circa il titolo su cui si fonda la richiesta di pagamento,l'avvocato figlio può far valere un diritto dell'avvocato padre,in seguito alla successione ereditaria tra i due.
Tuttavia,per farlo valere nei tuoi confronti,tu devi essere stato istituito erede di tuo fratello,altrimenti non sei certamente tenuto a rispondere dei suoi debiti.
Ciò detto,nel caso in cui,a far data dal 2000 ad oggi (direi anche dal gennaio 2006 ad oggi,per i motivi che ti dirò),non sia mai stata inviata alcuna richiesta di pagamento,dovresti stare "abbastanza" tranquillo.
Il credito per le prestazioni dell'avvocato si prescrive in 3 anni,a far data dalla decisione della lite.
Ti copio/incollo gli articoli:

Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:

1. dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2. dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3. dei notai, per gli atti del loro ministero;
4. degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.

Ho detto che dovresti stare "abbastanza" tranquillo in quanto questa prescrizione è presuntiva,ovvero si presume,salvo prova contraria,che il credito si sia prescritto.
Ed infatti,se tu riconosci di non aver pagato (tu o tuo fratello,si intende),oppure se lo ammetti sotto giuramento (in causa),l'avvocato potrà pretendere il pagamento.
Ti copio gli articoli:

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Quindi,nel caso dovessi andare in causa,per vincere ti sarà sufficiente giurare che tuo fratello ha saldato il tutto e che il debito si è estinto.
Ma dubito che l'avvocato ti porterà in causa,se gli farai capire che sei sgamato.
Pertanto,rispondi alla sua diffida replicando che nulla è dovuto in quanto le prestazioni sono già state saldate da tuo fratello:non spetta a te dimostrarlo comunque,grazie alla presunzione che opera a tuo favore.
Ciao,Gus
Ti ringrazio per i tuoi consigli, ma avrei ancora una domanda.

Gli scriverò una RR sostenendo che nulla é dovuto in quanto é stato saldato in precedenza da mio fratello e ogni caso, é intervenuta la prescrizione.

Potrebbe utilizzare qualche trucco per sostenere che il credito ha natura contrattuale o personale, quindi si prescrive in 5/10 anni?
Ho in mano una lettera in cui fa riferimento alle prestazioni erogate dal padre.
emvy non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12-01-09, 12:01   #6 (permalink)
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No,in quanto l'erede succede nello stesso identico diritto del de cuius,sicché sono a lui opponibili tutte le circostanze che si sarebbero potute opporre a quest'ultimo.
Ciao,Gus
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Vecchio 12-01-09, 12:09   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da emvy Visualizza messaggio
Ti ringrazio per i tuoi consigli, ma avrei ancora una domanda.

Gli scriverò una RR sostenendo che nulla é dovuto in quanto é stato saldato in precedenza da mio fratello e ogni caso, é intervenuta la prescrizione.

Potrebbe utilizzare qualche trucco per sostenere che il credito ha natura contrattuale o personale, quindi si prescrive in 5/10 anni?
Ho in mano una lettera in cui fa riferimento alle prestazioni erogate dal padre.
Il credito ha natura contrattuale,in quanto deriva da una prestazione professionale espletata dal padre.
Ripeto,il credito non si è prescritto,ma si presume sia prescritto.
La differenza sta nel fatto che,come ti dicevo,se riconosci l'esistenza del debito lui potrà vincere la presunzione che opera a tuo favore.
Non preoccuparti di cosa scriverà:il suo obbiettivo è quello di farti ammettere qualcosa.
Cmq,nel dubbio,meglio non dire nulla piuttosto che una parola in più:sai come siamo abili noi avvocati con i giri di parole...
Ciao,Gus
Gus Goose non  è collegato   Rispondi citando
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