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condominio e d.i.
L'amministratore uscente ha eseguito due decreti ingiuntivi e lo ha fatto senza consenso dell' assemblea :
Il primo riguarda un condomino che ha versato le spese condominiali presso lo studio dell' avvocato interessato e sostiene verbalmente che le spese legali e di ufficio sono a carico del condominio. Il secondo riguarda un condomino, che appena ha ricevuto la convocazione dell' avvocato ha pagato tutta la quota delle spese condominiali e sostiene che quelle legali e di ufficio sono a carico del condominio. Domanda: Chi deve pagare le spese legali e di ufficio dei due decreti ingiuntivi affinche vengano considerati conclusi? Da notare che l'avvocato vuole essere urgentemente pagato.... Grazie |
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L'amministratore non aveva necessità di ottenere l'autorizzazione dell'assemblea per procedere nei confronti dei condomini morosi:era suo potere/dovere agire nei loro confronti,a tutela degli altri condomini.
Le spese legali sono totalmente a carico dell'ingiunto,in quanto incorporate nell'intimazione assieme al capitale. Qualora il condomino abbia pagato solo una parte della somma,il condomino potrà procedere esecutivamente nei suoi confronti per il recupero del credito residuo,con aggravio di spese. Ciao,Gus |
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Guarda che sentenza interessante ho trovato
TRIBUNALE TORINO, 11-03-2008 n. 19384 ...IV. Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell’opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772). La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984).... ...3) Sulle spese processuali. I. Come si è accennato, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006). Con particolare riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come si è detto in precedenza, la Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l’opposizione va accolta per “cessazione della materia del contendere” e il decreto va revocato, mentre l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 giugno 1997, n. 5336 in Giust. civ. Mass. 1997, 984)... ...P.Q.M. Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 19384/06 R.G. promossa dalla società X, in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore (parte attrice-opponente) contro la ditta Y, in persona del titolare sig. Tizio (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti: 1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4345/06 datato 26.04.2006, depositato in data 02.05.2006. 3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente società X, in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 719,00= oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende. 4) Dichiara tenuta e condanna parte attrice-opponente società X, in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 3.617,00= (di cui € 1.177,00= per diritti ed € 2.440,00= per onorari), oltre al 12,5% su diritti ed onorari quale rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 Tariffa forense, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente Sentenza e successive occorrende. Così deciso in Torino in data 11 marzo 2008. Due considerazioni: Visto che la fase monitoria va vista separatamente da quella cognitiva(di merito?) nel caso in cui l'opposizione fosse accolta(anche per effetto del pagamento prima della notifica) l'opposto sarebbe costretto a pagare le spese di giudizio? Se cosi fosse fare un decreto ingiuntivo potrebbe essere molto pericoloso, basti pensare a quante opposizioni potrebbero essere accolte magari per un errore di forma. |
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#5 (permalink) |
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La sentenza che citi conferma quanto ti ho detto:l'opponente (che è poi l'ingiunto),è chiamato a pagare sia le spese liquidate nella fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione.
La cessazione della materia del contendere deriva solo dal fatto che il debitore abbia spontaneamente provveduto al pagamento della sorte capitale,il che non lo esime,tuttavia,dal pagare le restanti spese processuali.E la soccombenza nel giudizio di opposizione deriva dal fatto che (con ogni probabilità) l'opposizione stessa era infondata. E' ovvio che nel caso in cui l'opposizione fosse accolta (perché respinta in tutto od in parte la pretesa monitoria azionata),l'opposto sarebbe destinato a soccombere,anche con riferimento alle spese del giudizio:l'opportunità di chiedere un d.i. va valutata alla stregua dell'opportunità di radicare una causa. Ottenere un d.i. non significa necessariamente avere ragione.... La forma è sempre importante negli atti processuali,indipendentemente dal merito ensa ad un d.i. chiesto ad autorità incompetente.Vinceresti l'opposizione anche se,per ipotesi,tu avessi torto marcio con riferimento al debito. Gus |
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#6 (permalink) | |
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Sempre chiarissimo, ne approfitto per porti 2 domande: 1) Se l'ingiunto paga prima del decimo giorno, può evitare alcune spese? 2) Le spese incluse nel decreto si riferiscono a quelle dell'avvocato e anche quelle processuali? |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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Se ti pongo altre 2 domande mi mandi a quel paese?
![]() 3) Il D.I. presuppone sempre un'udienza? Se Tizio ingiunge Caio, quest ultimo sarà chiamato a comparire? E se Caio non si presenta e non fa opposizione? Ci sarà anche un'udienza per il pignoramento?se Caio non si presenta e non fa opposizione? 4) Tizio ottiene un D.I. non esecutivo, se Caio si oppone entro 40 giorni il procedimento diverrà ordinario, ma se Caio non si oppone, cosa succede? Il D.I. diverrà esecutivo ugualmente oppure sarà Tizio che dovrà dare impulso all'azione ordinaria con un atto di citazione? Ciao |
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#8 (permalink) | |
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Per questo,prima di pagare,è buona cosa chiedere lesatto ammontare,altrimenti si rischia di lasciar fuori qualcosa. Si,le spese indicate in decreto sono comprensive di spese processuali (contributo unificato,bolli,ecc...) e competenze legali.Alle quali vanno aggiunti gli accessori,e cioé iva e cassa previdenziale. Ciao,Gus |
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In caso di pignoramento,l'udienza è fissata dopo il deposito dell'istanza di vendita,ovvero con l'atto di pignoramento presso terzi. Citazione:
Gus |
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[QUOTE=Gus Goose;19939845]Se l'ingiunto paga prima del decimo giorno (ti riferisci ovviamente al termine intimato con l'atto di precetto),potrebbe definire integralmente la sua posizione.Dico potrebbe in quanto generalmente vengono precettate alcune spese (come ad es. la tassa di registrazione del decreto) non quantificabili al momento della notifica,e che dovranno essere oggetto di separato conteggio da parte dell'avvocato.
Per questo,prima di pagare,è buona cosa chiedere lesatto ammontare,altrimenti si rischia di lasciar fuori qualcosa. 1)Quindi l'ingiunto si evita la spesa dell'avvocato(di parte opposta)? 2)Caio ha 10 giorni di termine dilatorio dalla notifica del precetto(nel quale non potrà avere luogo l'esecuzione forzata), e 40 giorni per proporre opposizione. Supponiamo che Caio proponga opposizione al 39° giorno e nel frattempo ci sia stato da parte di caio un pignoramento domiciliare(con sequestro di gioielli etc.)Caio a questo punto per riaverli indietro dovrà ssostenere ulteriori spese? 3) Releativamente al pignoramento domiciliare: l'UG esercita l'accesso e non trova nulla da pignorare. Trascorsi i 90 giorni potrà tornare altre volte oppure una volta che è entrato non può tornare più? 4) Mi confermi che l'avvenuta giacenza di una raccomandata alle poste è di 30 giorni? |
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