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Vecchio 27-12-08, 12:50   #1 (permalink)
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tassazione dividendi/plusvalenze

"E’ stato approvato il 02.04.2008 un decreto che porta alcune significanti modifiche alla tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.

Infatti tale decreto riporta quota tassabile il 49,72% ma solo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate ma solo se sussistone dei requisiti, tipo le partecipazioni devo essere in società IRES e i dividendi devono essere percepiti da persone fisiche che non siano imprenditori.

Cioè verrà tassato solo il 49.72% del dividendo percepito con aliquota di competenza.

Ma quali sono le partecipazioni qualificate?

Come previsto al comma 1, dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:

superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES);
superano il 25% del patrimonio (per società di persone). "


domanda:

ma chi sono le persone NON imprenditori ?

una persona che abbia il 25% di srl subisce questa nuova regola ?

chi ha il 25% di capitale sociale non ha anche il 25% dei diritti voto assemblea ordinaria ?

grazie
antor non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27-12-08, 15:22   #2 (permalink)
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"E’ stato approvato il 02.04.2008 un decreto che porta alcune significanti modifiche alla tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.

Infatti tale decreto riporta quota tassabile il 49,72% ma solo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate ma solo se sussistone dei requisiti, tipo le partecipazioni devo essere in società IRES e i dividendi devono essere percepiti da persone fisiche che non siano imprenditori.

Cioè verrà tassato solo il 49.72% del dividendo percepito con aliquota di competenza.

Ma quali sono le partecipazioni qualificate?

Come previsto al comma 1, dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che:

superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati);
superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES);
superano il 25% del patrimonio (per società di persone). "


domanda:

ma chi sono le persone NON imprenditori ?

una persona che abbia il 25% di srl subisce questa nuova regola ?

chi ha il 25% di capitale sociale non ha anche il 25% dei diritti voto assemblea ordinaria ?

grazie
lo dice la parola stessa, persone fisiche non imprenditori ..... mi pare semplice .....
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Vecchio 27-12-08, 15:27   #3 (permalink)
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Codice Civile Libro Quinto: Del lavoro
Titolo II: Del lavoro nell'impresa
Capo I: Dell'impresa in generale
Sezione I: Dell'imprenditore


Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).



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Vecchio 27-12-08, 17:20   #4 (permalink)
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ma chiunque abbia una quota in società tipo srl è implicito che sia imprenditore o sbaglio ?
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Vecchio 27-12-08, 17:36   #5 (permalink)
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ma chiunque abbia una quota in società tipo srl è implicito che sia imprenditore o sbaglio ?
sbagli
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Vecchio 27-12-08, 17:40   #6 (permalink)
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allora

il socio può essere imprenditore o finanziatore , giusto ?

o può essere altro ?


per Non essere imprenditore, avrà finanziato azienda e Non lavora in azienda e Non percepisce nessun compenso, giusto ?

ma in caso di persona diversa da imprenditore , la tassazione rimane la precente ?


grazie
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Vecchio 27-12-08, 18:02   #7 (permalink)
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tu, antor, imprenditore perchè sei titolare di una azienda che costruisce tubi, hai una partecipazione (come azienda e quindi iscritta a bilancio) nella gattoelavolpe srl: questa è una partecipazione come persona fisica imprenditore.
Tu antor, non imprenditore, niente ditta, niente partita iva, percepisci dei dividendi (naturalmente in quanto socio) della gattoelavolpe srl: questa è una partecipazione come persona fisica non imprenditore.

Nota bene che per le partecipazioni qualificate la tassazione è identica (imponibile irpef il 49,72) mentre per le partecipazioni non qualificate si applica una ritenuta del 12,5% solo per la persona fisica non imprenditore.
Spero di esser stato chiaro

CON LE DOVUTE MODIFICHE, DOVUTE AL TEMPO, QUESTO SPECCHIETTO MI PARE BEN FATTO:


3.8 Dividendi
Con l'introduzione dell'Ires è stato completamente modificato il sistema di tassazione dei dividendi. Infatti, è stato abbandonato il precedente sistema dell'imputazione, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta per passare al sistema dell'esenzione.
Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali sia quelli di provenienza estera al medesimo trattamento, consistente, in linea di principio, nella loro parziale esclusione da imposizione in capo al percettore.
Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale, occorre distinguere i seguenti casi:
- dividendi percepiti da soggetti Ires
- dividendi percepiti da soggetti Irpef
- dividendi percepiti da enti non commerciali.

3.8.1 Distribuzione a soggetti Ires residenti
In questo caso, è escluso da tassazione il 95 per cento dei dividendi. Pertanto, viene assoggettato all'aliquota Ires del 33 per cento solo il 5 per cento dell'importo dei dividendi.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imponibile Ires = 1.000 x 5% = 50
Ires = 50 x 33% = 16,5

3.8.2 Distribuzione a soggetti Irpef
Nel caso di distribuzione di dividendi a persone fisiche soggette a Irpef, occorre distinguere tra i seguenti casi:
- imprenditore
- non imprenditore per partecipazioni qualificate
- non imprenditore per partecipazioni non qualificate.

3.8.2.1 Utili percepiti da persone fisiche imprenditori
In questo caso la tassazione avviene in via ordinaria sul 40 per cento degli utili percepiti.

Esempio
Dividendo erogato = 10.000
Reddito Irpef = 10.000 x 40% = 4.000
No tax area = (26.000 + 3.000 - 4.000) / 26.000 = 0,961538 = 96,15%
No tax area spettante = 3.000 * 96,15% = 2.884,5
Imponibile Irpef (netto no tax area) = 4.000 - 2.884,5 = 1.115,5
Irpef = 256,57

3.8.2.2 Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni qualificate
In tal caso il sistema di tassazione è uguale a quello previsto per i soggetti imprenditori. Pertanto, trovano applicazione le regole innanzi esposte.

3.8.2.3 Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni non qualificate
Nel caso in cui il soggetto non imprenditore detenga partecipazioni non qualificate viene assoggettato a imposta con cedolare secca.
In altre parole, sull'importo dei dividendi si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,5 per cento.
Rispetto a quanto previsto in precedenza, non è possibile per il percettore optare per il regime di tassazione ordinaria.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imposta dovuta = 1.000 x 12,5% = 125

3.8.3 Distribuzione a ente non commerciale
Fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito (Ire), gli utili percepiti dagli enti non commerciali, nel limite del 95 per cento del relativo ammontare, non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa.
Sul 5 per cento dell'ammontare degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,50 per cento.

Esempio
Dividendo erogato = 1.000
Imponibile = 1.000 x 5% = 50
Imposta dovuta = 50 x 12,5% = 6,25

3.8.4 Distribuzione da parte di società ed enti non residenti
Come anticipato, le nuove norme consentono di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente.
Pertanto, per i dividendi distribuiti da società ed enti non residenti valgono le regole descritte di seguito.

3.8.4.1 Dividendi erogati a società
E' tassabile il 5 per cento del dividendo, però, al verificarsi delle seguenti due condizioni:
  1. <LI class=text>gli utili devono derivare da partecipazioni similari alle azioni o alle quote di Srl
  2. l'utile non deve essere distribuito da società che risiedono in Stati o territori a fiscalità privilegiata ("paradisi fiscali"), salvo che non vi sia stato interpello favorevole ex articolo 167, comma 5, lettera b), del Tuir.
3.8.4.2 Dividendi erogati a persone fisiche
Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da persone fisiche occorre distinguere tra diverse ipotesi.
  • <LI class=text>dividendi erogati da società non residenti in paradisi fiscali:
    • <LI class=text>a persone fisiche non imprenditori:
      • <LI class=text>partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sul 40 per cento dei dividendi
      • partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo
    • a persone fisiche imprenditori:
      • partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 40 per cento alla formazione del reddito imponibile
    <LI class=text>dividendi erogati da società residenti in paradisi fiscali (non imputati per trasparenza in virtù della legislazione in materia di Cfc):
    • <LI class=text>a persone fisiche non imprenditori:
      • partecipazioni qualificate: si applica la ritenuta d'acconto del 12,5 per cento sull'intero importo
      • partecipazioni non qualificate: si applica la ritenuta d'imposta del 12,5 per cento sull'intero importo.
    • a persone fisiche imprenditori:
      • partecipazioni qualificate e non qualificate: concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito imponibile.
8 - continua
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Vecchio 27-12-08, 18:17   #8 (permalink)
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quindi con il 20% e piu di quote societarie srl sono qualificato quindi tassazione del 40 per cento degli utili percepiti , giusto ?


però essendo persona fisica Non subisco il nuovo decreto, giusto ?


in caso di vendita quote srl, mi potreste mettere inserto della tassazione qualificata

grazie
antor non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27-12-08, 18:18   #9 (permalink)
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quindi con il 20% e piu di quote societarie srl sono qualificato quindi tassazione del 40 per cento degli utili percepiti , giusto ?


però essendo persona fisica Non subisco il nuovo decreto, giusto ?


in caso di vendita quote srl, mi potreste mettere inserto della tassazione qualificata

grazie
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Vecchio 27-12-08, 18:27   #10 (permalink)
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ma il 49,72% solo in caso di vendita delle quote srl , giusto ?

invece i dividendi essendo persona fisica Non imprenditore rimane il 40% degli utili percepiti, giusto ?
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