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Data registrazione: Feb 2005
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pignoramento e costituzione
1)Dopo un atto di pignoramento è sempre obbligatoria una costituzione in giudizio per il creditore?
2)Qual'è il termine massimo per notificare il pignoramento a partire dall'emissione del decreto ingiuntivo? 3)La fissazione dell'udienza equivale alla costituzione? 4)Dopo il decreto ingiuntivo è sempre obbligatoria la costituzione in giudizio per il creditore? Non capisco una cosa relativa alla notificazione: Il creditore notifica il pignoramento al debitore, poi si fissa l'udienza e si può iscrivere la causa a ruolo entro la data dell'udienza, in seguito all'Udienza il giudice emette ordinanza di assegnazione delle somme è giusto il procedimento? Il debitore come verrà a conoscenza della data dell'udienza, sarà il tribunale che glielo notificherà Anche nel caso del decreto ingiuntivo, il creditore prima notifica al debitore e poi di nuovo il tribunale notifica al debitore?(scusate la confusione) Ultima modifica di fede24 : 21-12-08 alle ore 14:25 |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Nell'ordine:
1)Ovviamente il creditore deve costituirsi nel procedimento,mediante l'iscrizione a ruolo e(nel caso di pignoramento mobiliare/immobiliare) il deposito dell'istanza di vendita.Altrimenti,scaduti i termini,il pignoramento diventa inefficace. 2)Il termine è quello di validità del titolo,quindi 10 anni in caso di d.i..Cmq non sempre il pignoramento si notifica:il pignoram. mobiliare viene infatti materialmente eseguito dall'U.G. senza la notifica di alcun atto. 3)No,l'udienza (di fissazione vendita dei beni pignorati) è fissata dopo il deposito dell'istanza di vendita,e quindi della costituzione.Nel pignoramento presso terzi è il creditore che fissa la data di udienza,che però si terrà solo in caso di iscrizione a ruolo del procedimento. 4)Il creditore dovrà costituirsi solo in caso di opposizione (cmq non è obbligatorio per legge,ma è nel suo interesse).Altrimenti,in difetto di opposizione,il d.i. diventa definitivamente esecutivo e si può procedere al pignoramento (sempre che non lo si sia già fatto prima,in caso di concessione della provvisoria esecutività). L'iter da te descritto è corretto solo per quanto concerne il pignoramento presso terzi (l'udienza,come detto,è fissata dal creditore,salvo differimento d'ufficio). Il debitore sarà quindi a conoscenza dell'udienza in quanto la data è indicata nell'atto. L'ultima domanda sinceramente non la capisco...Cosa dovrebbe notificare il tribunale al debitore?Ha già ricevuto la notifica del d.i.,quindi già sa entro quanto potrà fare opposizione. Ciao,Gus |
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