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Vecchio 20-12-08, 02:49   #1 (permalink)
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Alessia76 non è ancora classificato
Quali criteri per provare una donazione indiretta?

Vorrei un aiuto per orientarmi meglio in un ambito che conosco poco.

Una nonna vorrebbe donare al nipote un appartamento di sua proprietà del valore commerciale di circa euro 200000.
Per evitare problemi con i legittimari, nonna e nipote vorrebbero stipulare un atto di compravendita, sebbene per un valore inferiore rispetto al valore commerciale del bene.
A tal fine il nipote vorrebbe richiedere un mutuo ad una banca di sua fiducia.

Scusandomi da subito per il linguaggio poco tecnico, la domanda è: onde evitare possibili azioni vittoriose da parte dei legittimari volte a far dichiarare come una donazione indiretta -o meglio un negotium mixtum cum donatione- l'atto di compravendita posto in essere, quale è il valore "congruo" da attribuire al bene nell'atto in modo da indurre, nell'eventualità in cui ce ne fosse bisogno, il giudice a ritenere che si sia trattato di una compravendita vera e propria?

La giurisprudenza che ho rinvenuto al riguardo parla di: 1)sproporzione tra il valore commerciale ed il prezzo dichiarato nella compravendita; 2)consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto. L'onere di provare i punti 1) e 2) sarebbe a carico della parte che intenda far valere la simulazione relativa nella quale si traduce il negotim mixtum cum donatione.

Possibile però che non ci sia un criterio, anche proporzionale, per stabilire un prezzo, compreso tra il valore catastale e quello commerciale, che sia inattaccabile nell'eventualità di azioni esperite da parte dei legittimari?

Grazie per l'eventuale aiuto.
Alessia76 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20-12-08, 15:08   #2 (permalink)
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Vorrei un aiuto per orientarmi meglio in un ambito che conosco poco.

Una nonna vorrebbe donare al nipote un appartamento di sua proprietà del valore commerciale di circa euro 200000.
Per evitare problemi con i legittimari, nonna e nipote vorrebbero stipulare un atto di compravendita, sebbene per un valore inferiore rispetto al valore commerciale del bene.
A tal fine il nipote vorrebbe richiedere un mutuo ad una banca di sua fiducia.

Scusandomi da subito per il linguaggio poco tecnico, la domanda è: onde evitare possibili azioni vittoriose da parte dei legittimari volte a far dichiarare come una donazione indiretta -o meglio un negotium mixtum cum donatione- l'atto di compravendita posto in essere, quale è il valore "congruo" da attribuire al bene nell'atto in modo da indurre, nell'eventualità in cui ce ne fosse bisogno, il giudice a ritenere che si sia trattato di una compravendita vera e propria?

La giurisprudenza che ho rinvenuto al riguardo parla di: 1)sproporzione tra il valore commerciale ed il prezzo dichiarato nella compravendita; 2)consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto. L'onere di provare i punti 1) e 2) sarebbe a carico della parte che intenda far valere la simulazione relativa nella quale si traduce il negotim mixtum cum donatione.

Possibile però che non ci sia un criterio, anche proporzionale, per stabilire un prezzo, compreso tra il valore catastale e quello commerciale, che sia inattaccabile nell'eventualità di azioni esperite da parte dei legittimari?

Grazie per l'eventuale aiuto.
Credo che per prezzo credibile ci si riferisca a quello di mercato, per non incorrere in errori(ti ricordo che l'azione simulatoria è imprescrittibile)meglio far figurare un po di piu, considerando poi che la spesa sarebbe solo fittizia.

Forse qui ci potrebbe essere qualcosa di interessante
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20-12-08, 15:11   #3 (permalink)
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Qualcuno mi spiega perchè non riesco ad inserire i collegamenti web?
fede24 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30-12-08, 00:07   #4 (permalink)
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ludos non è ancora classificato
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Originalmente inviato da Alessia76 Visualizza messaggio
Vorrei un aiuto per orientarmi meglio in un ambito che conosco poco.

Una nonna vorrebbe donare al nipote un appartamento di sua proprietà del valore commerciale di circa euro 200000.
Per evitare problemi con i legittimari, nonna e nipote vorrebbero stipulare un atto di compravendita, sebbene per un valore inferiore rispetto al valore commerciale del bene.
A tal fine il nipote vorrebbe richiedere un mutuo ad una banca di sua fiducia.

Scusandomi da subito per il linguaggio poco tecnico, la domanda è: onde evitare possibili azioni vittoriose da parte dei legittimari volte a far dichiarare come una donazione indiretta -o meglio un negotium mixtum cum donatione- l'atto di compravendita posto in essere, quale è il valore "congruo" da attribuire al bene nell'atto in modo da indurre, nell'eventualità in cui ce ne fosse bisogno, il giudice a ritenere che si sia trattato di una compravendita vera e propria?

La giurisprudenza che ho rinvenuto al riguardo parla di: 1)sproporzione tra il valore commerciale ed il prezzo dichiarato nella compravendita; 2)consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto. L'onere di provare i punti 1) e 2) sarebbe a carico della parte che intenda far valere la simulazione relativa nella quale si traduce il negotim mixtum cum donatione.

Possibile però che non ci sia un criterio, anche proporzionale, per stabilire un prezzo, compreso tra il valore catastale e quello commerciale, che sia inattaccabile nell'eventualità di azioni esperite da parte dei legittimari?

Grazie per l'eventuale aiuto.
Purtroppo il valore dell'immobile non è quello al momento dell'atto, ma quello al momento dell'apertura della successione.
Tieni presente che "praticamente" è molto difficile provare la donazione indiretta nel tuo caso, dove c'e' l'intervento di una banca che farà comunque anche periziare l'immobile.
Poi, se l'immobile viene venduto a 100 ed il valore è 10000 è un discorso, ma se il valore è, per esempio, 150 già è diverso, anche perchè la nonna ha comunque una parte di quota disponibile, che dipende da quali legittimari ha ancora in vita (coniuge, discendenti e, eventualmente, ma se parliamo di nonna mi sembra difficile, ascendenti).
Ciao
ludos
ludos non  è collegato   Rispondi citando
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