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Vecchio 16-12-08, 15:49   #1 (permalink)
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Srl quote societarie

srl con signora avente il 50% della società

vorrebbe dare al figlio tale quota che lavorerà in tale azienda, cosa converrebbe ?


donazione ?

"I presupposti per l’esenzione
Per poter usufruire, il coniuge, dell’esenzione deve essere in presenza delle condizioni di seguito riportate:

destinatari del trasferimento devono essere, come detto, il coniuge e i discendenti del disponente. L’agevolazione non spetta a fratelli e sorelle o altri parenti
quando si ereditano o si ricevono in donazione quote di società o azioni di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, è necessario che, grazie al passaggio delle partecipazioni, i destinatari acquisiscano o integrino il controllo della società. In altri termini, a seguito del trasferimento, i beneficiari devono poter esercitare la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria della società. Se le quote sono possedute in società di persone, la legge non pone alcuna particolare condizione per l’ottenimento dell’agevolazione
i beneficiari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. In caso contrario, si decade dal beneficio
tale impegno, infine, deve essere espressamente dichiarato dagli eredi (o donatari) nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione).
Anche se manca una sola delle cause sopracitatenon si ha diritto all’esenzione e se invece se ne è già usufruito si dovrà rimborsare il tutto con annessa una sanzione del 30%.

Infatti in caso di perdita del beneficio si avrà la seguente perdita del beneficio che comporterà il pagamento:

dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella misura ordinaria
di una sanzione amministrativa (prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% del tributo non versato
degli interessi di mora, che vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. "



in rif. al grassetto, avendo il 50% non ha la maggioranza quindi non vale ?

antor non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05-05-09, 17:04   #2 (permalink)
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