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Vecchio 14-12-08, 18:19   #1 (permalink)
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Rifacimente del tetto

Nel mio condominio si deve rifare il tetto. Il tetto del palazzo è senza sporgenza (grondaia) dai muri perimetrali. Ora con il rifacimento del tetto si vorrebbe mettere questa sporgenza (grondaia) per salvaguardare il deterioramento dei muri esterni. La modifica del tetto è da considerare una alterazione del palazzo oppure un normale lavoro di straordinaria manutenzione.
Eventualmente ci possono essere appigli perchè qualche condomino si rufiuti di pagare le spese, adducendo il pretesto che si modifica/altera l'aspetto del palazzo?
Grazie
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Vecchio 14-12-08, 23:52   #2 (permalink)
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Non ritengo che il condomino possa validamente opporsi ai lavori.
Innanzi tutto,non credo si possa parlare di innovazione in questo caso,in quanto non verrebbe modificata la sostanza o la destinazione del tetto,ed anzi sarebbe migliorato il godimento e la conservazione delle parti comuni.E,anche se fosse,si tratterebbe di una innovazione necessaria,comunque suscettibile di essere approvata con le ordinarie maggioranze previste dal codice civile o del regolamento.
Inoltre,la lesione del decoro architettonico,per essere sanzionata,deve accompagnarsi anche ad un pregiudizio economico,che,nel caso di specie,non vi sarebbe.Anzi,l'immobile vi guadagnerebbe.
Guarda ad es. questa sentenza:

La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.

* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474, De Rienzo c. Cond. Is. Cep. FO.

Ciao,Gus
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Vecchio 15-12-08, 00:23   #3 (permalink)
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Originalmente inviato da Gus Goose Visualizza messaggio
Non ritengo che il condomino possa validamente opporsi ai lavori.
Innanzi tutto,non credo si possa parlare di innovazione in questo caso,in quanto non verrebbe modificata la sostanza o la destinazione del tetto,ed anzi sarebbe migliorato il godimento e la conservazione delle parti comuni.E,anche se fosse,si tratterebbe di una innovazione necessaria,comunque suscettibile di essere approvata con le ordinarie maggioranze previste dal codice civile o del regolamento.
Inoltre,la lesione del decoro architettonico,per essere sanzionata,deve accompagnarsi anche ad un pregiudizio economico,che,nel caso di specie,non vi sarebbe.Anzi,l'immobile vi guadagnerebbe.
Guarda ad es. questa sentenza:

La tutela del decoro architettonico è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all'intero edificio e, quindi, anche alle singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto, il giudice del merito, per stabilire se in concreto vi sia stata lesione di tale decoro, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, deve anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell'intero fabbricato, essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un'utilità la quale compensi l'alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.

* Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474, De Rienzo c. Cond. Is. Cep. FO.

Ciao,Gus
Ti ringrazio per il tuo chiarimento, ci sono alcune argomentazioni interessanti che nella futura assemblea saranno utili, es. gli argomenti della sentenza.
Un grazie ancora.
zagiaf non  è collegato   Rispondi citando
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