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#1 (permalink) |
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artista della vita
Data registrazione: May 2006
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locazione negozio
Sono la proprietaria di un negozio.
Questo esercizio commerciale era in affitto, contratto di 6 anni. Un anno prima della scadenza dò disdetta all'inquilino, cioè gli chiedo di lasciarmi libero il locale.lui se ne va. Ora vuole che io gli paghi 18 mensilità di affitto. Che faccio? Gli spettano? |
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Si,ne ha diritto hai sensi dell'art. 34 Legge 392/78,se si tratta di esercizio commerciale che prevede il contatto con il pubblico (parli di negozio,quindi presumo di sì).
Verifica,eventualmente,se nel contratto è prevista qualche deroga. Se si tratta,poi,della prima scadenza,attenta al fatto che le Legge prevede alcune ipotesi tassative in cui è possibile disdettare il contratto:ti rimando all'art. 29 dello stesso testo normativo. Ciao,Gus |
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Citazione:
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#10 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Oct 2007
Messaggi: 529
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Citazione:
Devi formalizzare a lui,tramite ufficiale giudiziario,la proposta di vendita,indcando il prezzo.Lui ha 60 giorni di tempo per risponderti.Se non lo fa,sei libera di vendere a quel prezzo od a prezzo superiore ad un terzo. Se non osservi questa procedura,oppure,se al fine di scoraggiare il conduttore indichi un prezzo più alto di quello poi praticato al terzo acquirente,rischi di subire il riscatto da parte del conduttore.Lo stesso,cioè,può agire per riprendersi l'immobile nei confronti dei nuovi proprietari,e farti passare una serie di guai a catena... Art. 38. (Diritto di prelazione). Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare. Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Art. 39. (Diritto di riscatto). Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ciao,Gus |
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