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Data registrazione: Feb 2005
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protesto
Forse in passato la domanda era stata posta ma non ricordo più la risposta, il protesto dell'assegno, in caso di insolvenza avviene automaticamente o è il creditore che deva dare impulso?
Quali spese per elevare il protesto? Nel caso in cui il debitore onora il debito, per essere cancellato dal cai dovrà richiedere una liberatoria(oppure nota di credito)al creditore?(oltre alle altre prove) lo stesso vale per la cancellazione al cai anche in caso di decreto ingiuntivo? |
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#5 (permalink) |
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La cancellazione dal Registro Informatico dei protesti può essere richiesta da:
debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario (unitamente ad interessi maturati e spese di protesto) entro 12 mesi dalla levata del protesto; ufficiali levatori o gli istituti di credito, quando è stato proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto (cambiali assegni); chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo (cambiali e assegni); debitore a cui il Presidente del Tribunale ha accordato il provvedimento di riabilitazione (cambiali e assegni). ATTENZIONE : Il debitore che provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, per ottenere la cancellazione dal Registro informatico deve chiedere: la riabilitazione al Presidente del Tribunale e successivamente presentare istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio; oppure può chiedere l'inserimento dell' informazione aggiuntiva dell'avvenuto pagamento nel Registro Informatico. ASSEGNI la normativa non prevede la cancellazione del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell'assegno può chiedere, dopo un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto). COME FARE: l'interessato presenta domanda al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio. La richiesta dovrà essere inoltrata compilando appositi moduli ed allegando il titolo quietanzato, l'atto di protesto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese o interessi (in assenza delle ricevute, l'interessato compilerà apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) o il provvedimento di riabilitazione Marca da bollo da 14,62 euro Diritti di segreteria 8 euro per ogni protesto Il Responsabile dirigente dell'ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarità del pagamento o l'erroneità del protesto, accoglie l'istanza e conseguentemente dispone la cancellazione Il provvedimento dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto. Se gli accertamenti danno esito negativo, il Responsabile Dirigente dell'ufficio rigetta l'istanza. Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. In mancanza di tale cancellazione la notizia del protesto è conservata per 5 anni a partire dalla data di registrazione. IMPORTANTE: DOPO LA CANCELLAZIONE, IL PROTESTO E' CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI COME MAI AVVENUTO. |
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