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#3 (permalink) |
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Data registrazione: Nov 2007
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Art. 2955 c.c.
Si prescrive in un anno il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese Art. 2956 c.c. Si prescrive in 3 anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative Un saluto |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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Visto che parliamo di installazione di impianti civili, per fine lavoro si intende l'ultima volta che uno ci ha messo piede in quel cantiere(in questo caso a chi spetterebbe l'onere della prova, al lavoratore o al committente?) oppure la fine lavori vera e propria, in questo caso come si fa a stabilirla. Mettiamo il caso che tizio installi un impianto, però non finisca di montare i radiatori o i sanitari, il lavoro si può considerae finito? |
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#5 (permalink) |
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Data registrazione: Feb 2005
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I termini di prescrizione(una volta interrotta),si prolungano di altri 3 anni.
Il pagamento di due fatture con n.2 assegni della società non vale ad interompere la prescrizione. Volevo poi porre questo ultimo quesito: Supponiamo che un idraulico faccia dei lavori ad una impresa senza sottoscrivere nessun SAL(stato di avanzamento lavori), a metà lavoro l'idraulico cerca un fondo spese(supponiamo il 30% del totale), l'impresario gli dice di no e l'idraulico abbandona il lavoro. In questo modo l'idraulico potrebbe essere citato per infedeltà all'obbligazione?(ma c'è un'obbligazione?). Se dopo l'abbandono però l'impresario chiamasse un altro idraulico non sarebbe egli stesso infedele all'obbligazione? Tornando al discorso che mi riguarda, se amia insaputa l'impresario chiamasse un altro idraulico per finire i lavori, la prescrizione partirebbe dall'ultima volta che ci avevo messo le mani io? PS. Si prega Hohen di non intervenire, grazie. |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2007
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La prescrizione decorre dal compimento della prestazione art. 2957 c.c.).Inoltre, la prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazione o di prestazioni. (art. 2958 c.c.).
Spetta,innanzi tutto,al debitore eccepire l'intervenuta prescrizione,ed a te dimostrare,in questo caso,il contrario.La prescrizione si interrompe con l'esercizio del diritto che vi è soggetto:nel tuo caso,con la richiesta del pagamento. Nelle ipotesi da te riferite,di lavori lasciati a metà,la prescrizione inizia a maturare dall'ultima prestazione da te eseguita:nel caso di richiesta di pagamento successiva,la prescrizione inizia a decorrere ex novo da quel momento. In ogni caso,non ritengo che i termini di prescrizioni che ti sono stati indicati siano riferibili al tuo caso,non essendo tu né un prestatore di lavoro né un professionista (e cioè iscritto ad un albo). Si applica pertanto l'ordinario termine di prescrizione decennale. Inoltre,le prescrizioni che sono state indicate sono "presuntive",ovvero,è ammessa la prova contraria,con confessione del debitore o a mezzo giuramento dello stesso.Infine,circa il tuo ultimo quesito,l'idraulico ben potrebbe abbandonare i lavori,in quanto può legittimamente sospendere l'esecuzione del contratto in caso di inadempimento altrui. Ovviamente,bisogna vedere se esiste un contratto che disciplina diversamente questo tipo di eccezione,e se è contemplato il diritto ad un acconto in corso d'opera. Il contratto di appalto esiste ed è valido anche se stipulato in forma verbale,o per facta concludentia,quindi l'obbligazione esiste.Ovviamente,il problema sarà dimostrarne il contenuto... Se il committente chiamasse un altro artigiano,potrebbe eccepire che ciò si è reso necessario a causa del tuo abbandono.Ripeto,tutto sta nel provare a chi è addebitabile il primo inadempimento. La prescrizione del tuo credito decorrerebbe,auindi,dal tuo ultimo lavoro o dalla richiesta del fondo,se successiva. Ciao,Gus |
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#8 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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Grazie Gus, un'ultima cosa, se la prescrizione fosse 10 anni, interromperla significa che è interrotta per sempre oppure al termine di altri 10 anno dovrei fare un altro atto interruttivo? Questo solo per conoscenza personale, naturalmente. Ah, dimenticavo un'altra cosa, nell'atto che gli invierò basta dire che il pagamento ricevuto sino ad adesso è parziale oppure bisogna dire esattamente quello che mi è stato pagato e a quanto ammonta la rimanenza? |
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#9 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2007
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No,dal momento dell'interruzione inizia nuovamente a decorrere un nuovo termine di prescrizione.In teoria puoi andare avanti all'infinito.
Diverso è il caso in cui si prescrive non il diritto ma l'azione (ad es. azione di garanzia per i vizi della vendita). In tal caso,devi per forza agire in giudizio entro il termine per non veder prescritta la tua azione di garanzia verso il venditore. Sarebbe meglio che tu specificassi quanto residua ancora da pagare,intimandone il saldo. Ciao,Gus |
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#10 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2005
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