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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 373
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appartamenti abusivi
salve a tutti, un conoscente ha ricavato due mini appartamenti in un locale penso adibito come magazzino o garage, ovviamente è stato denunciato dai vicini e penso che gli manderanno qualcuno a constatare il fatto, ora essendo lui (e anche io ) ignoranti in materia, mi ha chiesto a cosa va in contro (civilmente e/o penalmente) e come difendersi se possibile, è una persona onesta però l'ho visto piuttosto impanicato, grazie a chi risponderà
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#2 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jul 2007
Messaggi: 290
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SUll'onestà o meno non esprimiamo commenti, in quanto in questo forum è meglio tralasciare tutto ciò che non è oggettivo.
Detto ciò ci troviamo di fronte ad un cambiamento di destinazione d'uso abusivo, in quanto dal competente ufficio comunale non era stata rilasciata nessuna autorizzazione a procedere. L'attività edilizia è disciplinata da una serie di Leggi e Dlgs che sono contenuti nel TUE, testo unico edilizio, il quale fa riferimento a diverse tipologie di violazione della normativa, quali: Lottizzazione abusiva Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. Questo è solo un esempio. La difficoltà sta nell'individuare in quale disciplina ricada la modifica della destinazione d'uso, e come essa venga quindi sanzionata. In alcuni casi il Testo rimanda ai regolamenti comunali. Ci vorrebbe un esperto del settore per rispondere a questa domanda, Tuttavia le possibilità sono: a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; Inoltre vanno considerati i risvolti sul piano fiscale. Ammesso ma non concesso che si possa trasformare un magazzino in abitazione, la destinazione d'uso cambia, quindi il fabbricato produrrà un reddito diverso sul quale ovviamente vanno versate non solo le imposte, ma altresì le imposte comunali e le tassi di smaltimento rifiuti. Una casa non nasce dall'oggi al domani e contravvenendo alla legislazione nonchè ai regolamenti degli enti locali si rischiano pesanti sanzioni che, fatto salvo il caso del condono, non si riescono ad aggirare. |
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