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#1 (permalink) |
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Vitam regit fortuna
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 1,423
Popolarità: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Per clienti Fineco ma non solo .....Pct .......supersave
Le somme investite tramite SuperSave vengono utilizzate per la sottoscrizione di Pronti contro Termine , operazione che consente di investire a tasso fisso e senza rischi a partire da 1.000 euro.
Tecnicamente, sottoscrivendo ad esempio un Pronti contro Termine ad 1 mese Fineco ti vende ad un dato prezzo una determinata quantità di titoli, impegnandosi a riacquistarli dopo 30 giorni ad un prezzo superiore a quello da te pagato. Il prezzo di vendita e quello di acquisto sono fissati all'inizio dell'operazione e non possono essere modificati: ecco perché l'investimento è senza rischio e a rendimento garantito. Si precisa che i titoli sottostanti i Pronti contro Termine sono titoli obbligazionari emessi da Banche Italiane la cui solidità patrimoniale è assicurata dal recente DL del 9 ottobre 2008 n. 115 "Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali." Nessuno allarmismo ingiustificato ma neanche fette di salame sugli occhi , vorrei capire insieme a voi quanto sia il premio al rischio su questi strumenti che rendono quasi il 4% netto quando un Btp a 4/5 anni rende il 3,2% (a spanne ) . Graditi commenti qualificati , al momento ho il 25% del mio capitale in supersave a 1 mese non vorrei come tutti delle sorprese per un 0,5% /0,7% se corro un rischio maggiore anche minimo rispetto a un btp voglio saperlo . Questo decreto mi mette al riparo da qualsiasi rischio ? Buona giornata |
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#2 (permalink) |
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Vitam regit fortuna
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 1,423
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Decreto Legge 09.10.2008, n. 155
Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155 (G.U. n. 237 del 09.10.2008) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Visti ...) Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. 2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale; c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento. 3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. 4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. 5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative. 6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. Art. 2. 1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2. Art. 3. 1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance). Art. 4. 1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5. 1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto. 2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
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#3 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 1,875
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Citazione:
Poi considera che i pct sono legati all'euribor che essendo molto alto paga in termini di spread coi tassi ufficiali o dei titoli di stato. Stai sereno Piuttosto dove vedi il $ a breve? |
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#5 (permalink) | |
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Vitam regit fortuna
Data registrazione: Jun 2008
Messaggi: 1,423
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Citazione:
![]() 1. Assicurare liquidità alle banche, attraverso la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali, anche attraverso il taglio dei tassi d’interesse; 2. Agevolare il finanziamento a medio termine delle banche, offrendo la garanzia dello Stato sulle emissioni di titoli di debito bancari con scadenze fino a 5 anni; tale misura è valida fino al 31 dicembre 2009 28 e potranno accedervi anche le filiali di istituzioni finanziarie straniere con rilevante operatività sul territorio; 3. Consentire ai Governi di intervenire direttamente nelle ricapitalizzazioni delle banche in difficoltà, attraverso ad esempio l’acquisto di azioni privilegiate; 4. Evitare il fallimento di istituzioni bancarie rilevanti, con la necessaria attenzione agli interessi dei contribuenti e assicurando un’attenta valutazione di eventuali responsabilità di azionisti e manager; il salvataggio dovrà essere seguito da un adeguato piano di ristrutturazione; 5. Assicurare adeguata flessibilità nell’applicazione delle regole contabili (regola del fair value) agli strumenti finanziari, considerato che i valori espressi in condizioni di mercati illiquidi possono rivelarsi non appropriati e non costituire idoneo strumento di valorizzazione in bilancio degli strumenti finanziari trattati su quei mercati; Ma sono chiacchiere o certezze ? Sono tranquillo ma vorrei capire meglio il discorso , i Pct supersave hanno nel mio caso come sottostante Capitalia TV scadenza 09 Ciao |
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#6 (permalink) |
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Member
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ragazzi.....
se partiamo dal dato che le banche italiane NON POSSONO fallire per decreto, allora qualunque investimento in titoli obbligazionari di banche italiane è supersicuro.... se invece diffidiamo di tale idea, e quindi accettiamo che una banca possa fallire, l'investimento in PCT può riservare qualche pericolo collaterale: Innanzitutto, nonostante la banca sia impegnata incodizionatamente a ricomprare i titoli che ti ha venduto al determinato prezzo concordato, nel caso in cui il titoli che ti è stato venduto diventi insolvente nel frattempo, è il cliente che rimette la somma e NON la banca. Quindi un rischio in più c'e'. Evidentemente anche se la banca fallisce ci sono dei problemi ma, paradossalmente, avendo tu un titolo in portafoglio, esso rimane di tua proprietà, in quanto la banca custodisce il titolo per te e non è proprietaria..... In buona sostanza, in acque così mosse, se non si ha fiducia nel decreto "salvabanche", rimangono solo titoli obbligazionari di stato o SICAV ROBUSTISSIME ( leggi JPM o FIDELITY per esempio,) comparti di liquidità che calmierano il risvchio emittente offredno comunque un tasso paragonabile al TUS. PS I PCT si confrontano col tasso IRS e non col tasso EURIBOR..... |
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#9 (permalink) | |
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Cliente Fineco...
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 2,974
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Citazione:
poi beh, ovvio che il rendimento è maggiore dei titoli di stato, come x la maggior parte (se nn tutte) delle obbligazioni bancarie e corporate |
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