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#26 (permalink) |
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va bene. muh,muh,..
Data registrazione: Jun 2003
Messaggi: 8,380
Popolarità: 42949681 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
niente vendita suppongo ...per lei
lei - suppongo - avrà fatto un (buon ?) investimento ... ![]() ![]() ( l'ufficiale di picchetto si riposa - è il soldato che dorme... l'ufficiale di picchetto si nutre - è il soldato che magna...) lei ... si sveste ...ops investe ... |
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#27 (permalink) |
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va bene. muh,muh,..
Data registrazione: Jun 2003
Messaggi: 8,380
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per tornare in tema :
Delibera n. 16645 Misure relative alle vendite allo scoperto di titoli volte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità dei mercati LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari; VISTO l'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che richiede ai soggetti abilitati, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessorie, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; VISTA la delibera n.16622 del 22 settembre 2008 con la quale la Consob per garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha adottato misure restrittive della vendita allo scoperto di azioni di banche e imprese di assicurazioni; RITENUTO necessario, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, assumere ulteriori misure restrittive relative alle vendite allo scoperto delle sopraindicate azioni; D E L I B E R A: 1. La vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita dalla proprietà e disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine e fino alla data di regolamento dell'operazione. 2. Ai fini del punto che precede, non si considera utile la proprietà e la disponibilità dei titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli in qualunque forma tecnica realizzate. 3. La società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia adotta ogni misura per prevenire manovre speculative che possono avere per effetto una riduzione anomala dei prezzi delle azioni di società bancarie e assicurative. 4. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker di cui all'articolo 1, comma 5-quater del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti e dai liquidity provider, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA. Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 14,00 del 1° ottobre 2008 alle ore 24, 00 del 31 ottobre 2008. La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della Consob. Roma, 1° ottobre 2008 IL PRESIDENTE Lamberto Cardia nzomma , si applicano solo ai pi.xxa |
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#28 (permalink) | ||
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Member
Data registrazione: Oct 2007
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![]() Pronto a chiedere scusa e a cambiare titolo al thread se fanno i nomi. |
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