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Data registrazione: Mar 2008
Messaggi: 48
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conto svizzero.
Chiedo aiuto al forum per informazioni su apertura conto in svizzera essendo residente in italia
1) la tassazione del cc è il 35% ? 2) nella dichiarazione dei redditi ( 730 oppure mod unico) cosa bisogna indicare? solo gli interessi maturati da eventuali investimenti o si dichiara tutta la somma del cc? grazie mille a tutti un saluto a balcarlo. |
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Data registrazione: Jan 2003
Messaggi: 1,622
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Citazione:
Il quadro RW è un quadro non reddituale della dichiarazione annuale delle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in cui devono essere indicati i dati relativi a determinate operazioni con l'estero; fu istituito col D.L. 28 giugno 1990, n. 167, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e la cui finalità è quella di assicurare il controllo dei movimenti finanziari con l'estero e di contenere l'uso del contante. Il modello RW va presentato, anche per chi redige il solo 730, con la dichiarazione dei redditi denominata UNICO: in esso devono essere indicati i dati relativi ai trasferimenti e alle consistenze dei capitali detenuti all'estero. Si tratta di un quadro non reddituale, ossia di un quadro che non serve ai fini del calcolo del reddito imponibile ma solo ad evidenziare, ai fini fiscali, i dati inerenti alle seguenti operazioni: -trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite di intermediari residenti (art. 2 del DL 167/90); -investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (art. 4 comma 1 del DL 167/90); -trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (art. 4 comma 2 del DL 167/90). Un punto particolarmente controverso riguarda l'estensione dell'obbligo di compilare il modulo RW anche ai: -rappresentanti legali e r-esponsabili amministrativi di società. Il dubbio interpretativo deriva dal fatto che tali soggetti non sono né i titolari effettivi né i detentori dei relativi capitali ma si limitano ad esercitare, sugli stessi, un mero potere dispositivo. Sull'argomento è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza 11.6.2003, n. 9320 , si è distaccata dal precedente orientamento giurisprudenziale. I giudici di legittimità hanno, infatti, statuito che l'obbligo di compilare il modulo RW riguarda " non solo gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti in questione ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione ". Alla base della propria decisione, la Corte di Cassazione rileva che ragionando diversamente verrebbe ad essere vanificata la ratio stessa della normativa sul "monitoraggio fiscale", ossia la possibilità di controllare i movimenti e le giacenze dei capitali esteri. Sul punto, esistevano in passato due linee interpretative diametralmente opposte. La tesi maggioritaria, alla quale aderivano la dottrina e la giurisprudenza di merito28, era assestata nell\'escludere rilievo fiscale al predetto obbligo dichiarativo. La tesi minoritaria sostenuta dal SECIT prevedeva invece " il superamento dell'intestazione formale dei conti esteri, nel senso che l'obbligo di dichiarazione nel quadro W dei modelli. 740, 750 e 760, spettava tanto agli intestatari formali dei conti, quanto ai beneficiari di fatto, giacché gli uni e gli altri hanno la disponibilità delle provviste economiche ". Secondo tale linea interpretativa, le sanzioni per l'omessa compilazione del modulo RW dovevano essere comminate anche agli eventuali titolari di un mero potere dispositivo sui conti correnti bancari all'estero. Per una corretta impostazione del discorso, occorre preliminarmente chiarire che le nozioni di possesso e di detenzione fiscalmente rilevanti divergono da quelli proprie del diritto civile, poiché non esiste (nel diritto tributario) un concetto unitario delle predette situazioni. In tale ambito, infatti, l'individuazione dei concetti di possesso e di detenzione varia a seconda: <della categoria di reddito esaminata ed <in relazione al particolare nesso di imputazione esistente tra somme e soggetto dichiarante. Sui redditi di capitale, gli artt. 44 e 45 del TUIR indicano che il criterio d'imputazione è costituito non solo da quello della percezione (reale o presuntiva) del reddito (nel relativo periodo d'imposta) ma anche da quello della derivazione di tali proventi dai titoli e dai contratti oggetto di elencazione nell'art. 44. Gli articoli richiamati presuppongono, infatti, una relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) che non si esaurisce nella semplice possibilità di disporre delle relative somme attraverso prelievi o versamenti. Di conseguenza, dato il nesso di funzionalità esistente tra gli obblighi dichiarativi e quelli impositivi è corretto affermare che anche per le poste da documentare nel quadro RW debba sussistere una certa relazione giuridica o fattuale tra soggetto e disponibilità estere. In considerazione di ciò, pare, quindi, eccessivo ascrivere l'obbligo di compilazione del quadro RW anche ai soggetti incaricati di un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività. Alla luce di quanto esposto, si comprende come la decisione (9320/2003) del giudice di legittimità, sia produttiva di svariate conseguenze in materia di "monitoraggio fiscale". In particolare, tali effetti sono riconducibili alla: possibilità di ritenere obbligati alla presentazione del modulo RW i dipendenti, gli amministratori aventi il potere di firma sui conti e sui depositi della società collocati presso intermediari finanziari non residenti e le persone fisiche residenti che abbiano il potere di firma sul conto corrente estero di un'altra persona residente o no; possibilità di moltiplicare i soggetti tenuti alla dichiarazione del medesimo investimento così da far ricadere il predetto obbligo anche sugli intermediari finanziari già interessati dal monitoraggio dell'art. 1 DL 167/9035; estensione la presunzione di fruttuosità (art. 6 del DL 167/90) anche ai titolari di un mero potere dispositivo sui deposti e sui conti correnti altrui e applicazione delle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW anche ai rappresentanti legali e responsabili amministrativi di società. Conseguenza questa non di secondaria importanza dato il significativo incremento del quadro sanzionatorio introdotto dall'art. 19 del DL 350/2001. ciao Ultima modifica di meisrome : 07-05-08 alle ore 21:44 |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Aug 2002
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2) Rinunciando all'euroritenuta, bisogna invece dichiarare nel modello Unico le rendite finanziarie maturate. Aggiungo che il conto in Svizzera è molto penalizzante sotto il profilo dei costi di gestione rispetto all'Italia. Non conviene assolutamente, a meno che lo scopo sia quello di far sparire il denaro.
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2003
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#6 (permalink) | |
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Data registrazione: Feb 2003
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![]() Gli interessi su c/c in Svizzera pagano la cosiddetta imposta preventiva che è appunto del 35%. Gli Svizzeri, poi, possono portarla in deduzione nella loro dichiarazione dei redditi (anzi, loro la chiamano dichiarazione delle imposte ).ms |
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#7 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2003
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IL REGIME DICHIARATIVO delle somme detenute all'estero astrae dal fatto che esse producano o meno redditi.
Va presentato pertanto il normale 730 entro maggio. Poi andra' presentato unico- con 740 W -ai sensi di quanto previsto al punto 1.13 delle istruzioni al 730 per l'anno 2008. |
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#9 (permalink) |
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Data registrazione: Jan 2003
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yes, ....altra cosa è poi dover stabilire se e quanto i redditi ,che all'estero si siano originat da somme ivi detenute, debbano essere tassate, ma qui si apre un altro discorso,... appunto..
Ultima modifica di meisrome : 07-05-08 alle ore 22:12 |
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