Banche Venete: Azione Legale obbligaz. subordinate -Andiamo a vincere la partita- n.4

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
comunque leggendo in giro sono stupito dalla disinformazione che regna al riguardo della situazione attuale dei risparmiatori delle Banche Venete...
troppa disinformazione.

consiglio lettura approfondita degli art. 260 e 264 della legge di bilancio.
 
comunque leggendo in giro sono stupito dalla disinformazione che regna al riguardo della situazione attuale dei risparmiatori delle Banche Venete...
troppa disinformazione.

consiglio lettura approfondita degli art. 260 e 264 della legge di bilancio.

entro il 31 gennaio dovrebbe esserci l'attuativo e la domanda andrà presentata entro 180 dalla data di pubblicazione del decreto.

per inciso non è certo la cosa più importante però mi era sfuggito il discorso del 31 gennaio. quindi entro un mese dovremmo sapere :eek:
 
Ultima modifica:
non c'entra nulla l'attuativo.

e comunque può essere posticipato come vogliono, guarda l'attuativo del Baretta (che volevano tanto le associazioni di Uniti per il Fondo sostenute da certi qui e su IO), per esempio, mai fatto (e per fortuna).
 
Per carità possono posticiparlo, questo sì, però come fanno a pagare senza l attuativo? :rolleyes:
 
l'attuativo andrà fatto ma la direzione presa è chiara e non verrà cambiata dall'attuativo.
 
Domanda per i più esperti: nel caso di obbligazioni cointestate che superano al pmc il tetto dei 100 k, ad esempio 150 k al pmc,cosa accade? I risparmiatori cointestati vanno considerati uno e si fermano ai 100 k di rimborso oppure va diviso per due il valore delle obbligazioni che hanno e quindi otterranno un rimborso ciascuno fino al 95 per cento di 75 k? Grazie a chi sarà tanto gentile da rispondere. Ringrazio sentitamente l'utente Caligola per il lavoro profuso!Saluti
 
Domanda per i più esperti: nel caso di obbligazioni cointestate che superano al pmc il tetto dei 100 k, ad esempio 150 k al pmc,cosa accade? I risparmiatori cointestati vanno considerati uno e si fermano ai 100 k di rimborso oppure va diviso per due il valore delle obbligazioni che hanno e quindi otterranno un rimborso ciascuno fino al 95 per cento di 75 k? Grazie a chi sarà tanto gentile da rispondere. Ringrazio sentitamente l'utente Caligola per il lavoro profuso!Saluti

Premesso che io non sono un esperto e la mia cultura come detto altrove è quella di autodidatta finanziario che si è formato al bar da Pina di Mortara. Inoltre posto sui social perché tutti postano: se un tale la mattina mangia una fetta di pane burro e nutella e posta la foto in giro non vedo perché io non posso dire come la penso su un determinato argomento. Sarà poi il gentile ed acuto lettore a valutare ciò che io scrivo...

Orbene: questa è una di quelle domande che presuppongono una azione di interpretazione della norma (e quindi bisognerà vedere come la pensa il redattore del benedetto decreto Mef).

Cmq io la vedo così. Premetto che stiamo parlando di un conto cointestato (e quindi tecnicamente di una comunione) e non di un conto intestato a Tizio sul quale Caio ha solo il potere di fare movimenti. In quel caso sarei della idea che siccome ognuno è proprietario dei titoli depositati al 50 per cento ognuno può fare una istanza sulla sua parte. L'ipotesi contraria vorrebbe dire assimiliare il conto cointestato al conto con delega di firma (cosa che non sta né in cielo né in terra). Ma ripeto questa è una mia opinione.

La questione poi è anche quando i titoli sono andati sul conto cointestato, se prima o dopo la messa in l.c.a.. Caso classico: per far emergere una minus compensabile Semprenio ha trasferito, dopo la messa in l.c.a. di una veneta, i relativi titoli su un conto cointestato a lui ed alla moglie. Anche in questo caso i due avrebbero diritto ad ottenere il ristoro sul costo di acquisto originario (la legge parla di aventi causa): ma occorre vedere come la pensa il Mef.

Da ultimo un aspetto che non si è ancora detto. Il Mef farà ovviamente delle scelte discrezionali e confezionerà un atto amministrativo (ovvero il decreto): spero che questo decreto dia pochi dubbi interpretativi pena l'impugnazione da parte di qualcuno al Tar del Lazio.

Cmq chi vivrà vedrà
 
Ultima modifica:
Qua siamo passati da 0 speranze a problematiche su potenziali sforamenti del tetto massimo di 100 k di rimborso.
Ma non sarà meglio(come suggerito da Caligola e altri) aspettare i decreti attuativi ?
Qua si fanno gia’ i conti senza l’oste...
 
Qua siamo passati da 0 speranze a problematiche su potenziali sforamenti del tetto massimo di 100 k di rimborso.
Ma non sarà meglio(come suggerito da Caligola e altri) aspettare i decreti attuativi ?
Qua si fanno gia’ i conti senza l’oste...

Concordo, già il titolo del 3D è un filino esagerato :censored: :wall:

Avranno pure approvato la finanziaria, e questo è sicuramente un ulteriore importante passo, ma adesso più che mai bisogna tenere un basso profilo e affidarsi alle parole del Trap:"non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"
 
Qua siamo passati da 0 speranze a problematiche su potenziali sforamenti del tetto massimo di 100 k di rimborso.
Ma non sarà meglio(come suggerito da Caligola e altri) aspettare i decreti attuativi ?
Qua si fanno gia’ i conti senza l’oste...

Ciao

secondo me la legge è abbastanza chiara.

Sono solo le eccezioni che possono dare qualche dubbio (ad esempio il fatto che i titoli siano stati spostati di dossier).

Però una cosa vorrei sottolineare: si parla sempre di decreti attuativi. Ma penso che questo termine sia utilizzato in senso improprio (o meglio ampio). Il decreto Mef dovrà specificare infatti come presentare le domanda (molto probabilmente predisporranno una piattaforma ad hoc, pena bloccarsi per anni. Considera che con l'invio delle pec le curatele della veneto e della vicenza dopo oltre sei mesi non hanno ancora compilato un banale elenco dei creditori!). L'interpretazione della norma sarà invece data, per questi casi dubbi, dai magnifici nove.

Cmq l'unico oste - a mio sommesso parere - col quale bisognerà fare i conti sono le risorse. Infatti sempre ammesso che si possa fare riferimento ai conti dormienti (che sarebbero a rigor di logica di spettanza del debitore, ovvero le banche) temo che le entrate siano sovrastimate e le uscite sottostimare. In italiano: non c'è trippa per tutti i mici ed i gatti! Da ultimo c'è l'incognita Ue: potrebbe sostenere qualcuno a Bruxelles che è un aiuto di Stato ovvero contrario alla direttiva Brrd.

Come al solito: chi vivrà vedrà...
 
Ciao

secondo me la legge è abbastanza chiara.

Sono solo le eccezioni che possono dare qualche dubbio (ad esempio il fatto che i titoli siano stati spostati di dossier).

Però una cosa vorrei sottolineare: si parla sempre di decreti attuativi. Ma penso che questo termine sia utilizzato in senso improprio (o meglio ampio). Il decreto Mef dovrà specificare infatti come presentare le domanda (molto probabilmente predisporranno una piattaforma ad hoc, pena bloccarsi per anni. Considera che con l'invio delle pec le curatele della veneto e della vicenza dopo oltre sei mesi non hanno ancora compilato un banale elenco dei creditori!). L'interpretazione della norma sarà invece data, per questi casi dubbi, dai magnifici nove.

Cmq l'unico oste - a mio sommesso parere - col quale bisognerà fare i conti sono le risorse. Infatti sempre ammesso che si possa fare riferimento ai conti dormienti (che sarebbero a rigor di logica di spettanza del debitore, ovvero le banche) temo che le entrate siano sovrastimate e le uscite sottostimare. In italiano: non c'è trippa per tutti i mici ed i gatti! Da ultimo c'è l'incognita Ue: potrebbe sostenere qualcuno a Bruxelles che è un aiuto di Stato ovvero contrario alla direttiva Brrd.

Come al solito: chi vivrà vedrà...

Ciao,
Il punto e’ che a me sembrerebbe troppo bello per essere vero.
Io ad oggi la bocca per un qualsiasivoglia rimborso non l’ho fatta.
Aspettiamo gennaio.
 
Ciao,
Il punto e’ che a me sembrerebbe troppo bello per essere vero.
Io ad oggi la bocca per un qualsiasivoglia rimborso non l’ho fatta.
Aspettiamo gennaio.

Appunto io cambierei subito titolo del thread.. Visto come è finita con.la venetina
 
I decreti attuativi hanno molta importanza invece. Poi ognuno può vedere a suo modo,ma ci sono tanti passaggi dove l'importanza del decreto è palese. Lo stato passivo delle lca è una cosa lunga non credo ci sarà prima di un anno o forse due!
 
Qua siamo passati da 0 speranze a problematiche su potenziali sforamenti del tetto massimo di 100 k di rimborso.
Ma non sarà meglio(come suggerito da Caligola e altri) aspettare i decreti attuativi ?
Qua si fanno gia

Scusate se sono andato troppo in là! Teniamoci stretti gli attributi e in **** alla balena. Saluti
 
Scusate la pigrizia, se c'è qualcuno che vuole riassumere la situazione sui possibili ristori alla luce della legge di bilancio.

Acquisto online/sportello?
Limiti importo?
Limite isee?
Data acquisto?


Grazie mille a chi avrà la bontà di rispondere.
 
Scusate la pigrizia, se c'è qualcuno che vuole riassumere la situazione sui possibili ristori alla luce della legge di bilancio.

Acquisto online/sportello?
Limiti importo?
Limite isee?
Data acquisto?


Grazie mille a chi avrà la bontà di rispondere.

Mr Pana, dalla discussione BdM:
dossier del centro studi della Camera
Articolo 1, commi da 493-507
(Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)

I commi da 493 a 507, modificati al Senato, istituiscono, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinano il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. Il ristoro, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è pari al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore
In particolare, il comma 493, istituisce nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).
La definizione dei risparmiatoriche possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e le microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).
La misura dell’indennizzo per gli azionisti, non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento (comma 496).
Ai sensi del comma 497, la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, anch’esso non più subordinato all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell’arbitro finanziario, è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in tal caso, la percentuale può essere incrementata alle condizioni sopra illustrate.
Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).
I commi 499 e 500 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.
Si segnala, in particolare, che nel gennaio 2017 la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca hanno rivolto ai propri soci delle offerte di transazione volte a determinare un indennizzo forfettario corrisposto a fronte della rinuncia ad agire contro le stesse banche in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o al loro mancato disinvestimento. In base ai dati diffusi dagli offerenti, hanno aderito per Veneto banca 54.374 azionisti (il 72,6 per cento circa del totale), portatori del 67,6% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta, e per Banca popolare di Vicenza 66.770 azionisti (il 71,9 per cento del totale), portatori del 68,7% delle azioni comprese nell’offerta.
Il comma 501 prevede che il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del MEF da emanare entro il 31 gennaio 2019, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.
La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, è inviata al Ministro dell’economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell’ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.
Ai sensi del comma 502, i risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 stabilisce che il vigente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è sostituito dal Fondo in commento e pertanto abroga il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Sono in ogni caso esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in commento o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505).

Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge 3 maggio 2016, n.59) elevando l'importodell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.
 
COMUNICATO LEGGE DI BILANCIO – Coord. Don Torta

Tralasciamo, per ora, le miserie di chi, dopo averci ingiuriato**e diffamato per la nostra battaglia contro la legge 205/17 ( Baretta, Puppato, Santini ), adesso**tenta di attribuirsi i meriti della nuova legge. Per gli uomini di buona volontà queste sono giornate di Festa Vera e non vogliamo inquinarle.**Ecclesiaste
 
Infatti ,vi è un tentativo di appropriarsi del risultato da parte delle altre associazioni. Tipo quelle che dovendo fare interessi di azionisti e obbligazionisti,invece hanno tirato solo per gli azionisti! Forse occorre ricordare chi stava e sta sull' altro fronte! A cui molti qui hanno dato anche incarico
 
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