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#3 (permalink) |
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BPFi J19
Data registrazione: Feb 2003
Messaggi: 1,734
Popolarità: 40219223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Penso per aumentare gli indici di redditività. A parità di utile, se annulli delle azioni (comprandole con buy back).... c'è piu' utile x azione (anni fa ci provò l' ingegnere Con la CIR (o Cofide) ma, vado a memoria, per annullare le azioni in Italia è un casino ci vuole l' autorizzazione del tribunale.
Se ho detto fesserie, chiedo venia. ciao
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#4 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Feb 2007
Messaggi: 6,383
Popolarità: 42949678 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grazie della risposta
![]() Io sapevo che questa pratica si fa con i bond si fa un buy back e si cancellano i bond acquistati così si ottiene un bel risparmio ma sulle azioni non riesco a capirne il motivo Mi chiedevo: può essere un modo per abbattere le perdite? |
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#5 (permalink) | |
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Alpha Lima Aviation
Data registrazione: Jul 2009
Messaggi: 1,621
Popolarità: 42949675 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Non è quindi da intendersi come un "modo per abbatterle" ma bensì come "obbligo" di coprirle con nuovi capitali... RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE La società che ha emesso obbligazioni può ridurre il capitale sociale solo in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione. La riduzione del capitale, o quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, senza comunque scendere al di sotto dei 100 mila euro e in proporzione alle obbligazioni rimborsate. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto e ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società.Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (c.c.2200) devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società e in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. |
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