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Alt agli spot ingannevoli: Consob in campo sui bond
Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso. Non solo farmaci da banco: anche gli spot delle obbligazioni bancarie dovranno conformarsi alla dicitura, che nel caso anzichè al bugiardino si riferisce al prospetto informativo. La Consob ha messo in consultazione pubblica una bozza di "comunicazione" a riguardo, per richiamare il rispetto dei principi contenuti nella normativa vigente a riguardo di un fenomeno che, esploso negli ultimi tempi, rischia di fuorviare in qualche misura l'investitore meno sofisticato. «L'informazione deve essere chiara e trasparente, in modo che tutti la possano capire, anche chi non è laureato in economia», ha sottolineato il presidente della Commissione, Giuseppe Vegas.
Nomi di primo piano – come Abn, Barclays, Rbs, Dexia, Mediobanca – hanno fatto ricorso alla pubblicità per reclamizzare i loro bond, lanciati sul mercato senza passare dal collocamento presso gli intermediari, acquistabili direttamente in Borsa dove sono quotati. Intendiamoci: mediamente si tratta di strumenti anche più "interessanti" di altri veicolati in modo tradizionale allo sportello. Ma spesso si tratta di prodotti strutturati o con profili di rischio più elevati che non sono immediatamente intelleggibili al pubblico, tanto meno quando le caratteristiche sono descritte da un messaggio pubblicitario, necessariamente sintetico e per natura predisposto a sottolineare gli elementi più appealing. Così, per esempio, si mette in luce la cedola elevata, che magari è solo la prima, perchè poi le altre vanno a scalare. Oppure l'obbligazione è in valuta, ma il rischio di cambio resta in ombra. Oppure, ancora, il prestito è subordinato, e c'è anche scritto, ma la gente non capisce che, se per caso l'emittente salta, il risparmiatore deve mettersi in fila perchè altri prima di lui hanno diritto al rimborso.
Insomma, l'iniziativa della Commissione vuole in realtà essere un monito, perchè di fatto il suo potere d'intervento è limitato. Il 60% delle emissioni piazzate sul mercato in questo modo è infatti corredata da prospetti informativi o documentazione equivalente depositata all'estero, normalmente in lingua inglese, presso Authority di paesi comunitari dove vige il principio del mutuo riconoscimento. In questi casi, anche se l'offerta si rivolge al mercato italiano, la Consob non può dire nulla, può solo storcere il naso se trova che il messaggio dà massima enfasi ai rendimenti e minima ai rischi. Di qui il tentativo di dare una "regolata", chiedendo che la documentazione pubblicitaria sia inoltrata in Consob contestualmente al lancio della campagna per facilitare l'attività di vigilanza. La bozza resterà in consultazione venti giorni per trasformarsi poi eventualmente in un testo definitivo che comunque, per sua natura, non prevederà sanzioni per chi non dovesse rispettarne lo spirito (nel caso si deciderà di ricorrere ad altri mezzi).
Il documento Consob ricorda che la normativa in materia «prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l'investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti». E ricorda anche che la pubblicità deve essere anche graficamente riconoscibile come tale.
Dunque, segnala ad esempio la commissione, non sono in linea con lo spirito della normativa l'utilizzo di espressioni che descrivano lo strumento come «investimento semplice» o «sicuro», l'evidenziazione solo delle cedole più alte, l'enfatizzazione dei vantaggi connessi all'investimento solo in alcune delle tipologie pubblicizzate e non in altre, l'inserimento di concetti che possano contraddire o integrare le informazioni contenute nel prospetto. E comunque, visto che spesso il prospetto non è in Italia, la Commissione raccomanda che si forniscano tutte le indicazioni utili per poterlo rintracciare e consultare.
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