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Vecchio 10-01-10, 20:06   #1 (permalink)
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Esposto CONSOB vs EuroTLX SIM S.p.A.

Qui di seguito trovate una traccia per l'esposto da inoltrare alla CONSOB al fine di far reintegrare i prospetti informativi completi sul nuovo sito EuroTLX.
Copiate/incollate liberamente, e se ritenete opportuno apportate modifiche.
Innodiamo la Consob con questo esposto: è l'unico modo per farci sentire e sperare che la "rivolta" a furor di popolo sortisca gli effetti desiderati.
Come fore ho già detto, può essere cosa buona indirizzare tale documento anche agli organi di stampa e alle associazioni dei consumatori.

Spett.le
CONSOB
Ufficio Esposti – Divisione Intermediari
Via G. B. Martini 3 – 00198 Roma

e p.c.

Spett.le
EuroTLX SIM S.p.A.
Via Cavriana, 20-I
20134 Milano



Oggetto: Richiesta di indagine nei confronti di EuroTLX SIM S.p.A., in merito alla illegittima eli-minazione, dal sito www.eurotlx.com, dei prospetti informativi (ora denominati Scheda Prodotto In-termediari, SPI) inerenti le obbligazioni quotate sul nuovo MTF EuroTLX, poiché in aperta viola-zione delle norme di legge di parte speciale e attuative contenute nel TUF – Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Art. 21; Direttiva 2004/39/CE, 21 aprile 2004, MiFID I° livello, art. 19, com-mi 1, 2 e 3; Direttiva 2006/73/CE, 10 agosto 2006, MiFID II° livello, art. 27 e art. 31; Nuovo Rego-lamento Intermediari CONSOB, 18 dicembre 2008, art. 27, art. 28, art. 31 e art. 34; Comunicazione CONSOB, 2 marzo 2009, n. 9019104.


Spettabile Commissione,
con la presente si desidera richiamare la Vs. attenzione sulla condotta di EuroTLX SIM S.p.A. in merito ad alcuni aspetti conseguenti alla fusione dei mercati TLX ed EuroTLX, occorsa a far data dal 01/01/2010, e autorizzata con Vs. Decisione n. 17099 del 15 dicembre 2009.
In ossequio a tale autorizzazione, TLX Spa è stata rinominata EuroTLX SIM S.p.A e ha chiuso il Mercato Regolamentato TLX, mantenendo operativo solo l’MTF EuroTLX in cui sono confluiti tut-ti i titoli precedentemente quotati su TLX. Una delle dirette conseguenze di tali cambiamenti è stata l’eliminazione dal nuovo sito internet EuroTLX (www.eurotlx.com) di tutti i prospetti informativi riguardanti i titoli obbligazionari quotati sull’MTF, sostituiti con schede sintetiche incomplete e inu-tilizzabili dagli investitori privati ai fini della consapevole valutazione dei titoli oggetto di compra-vendita.
Nel caso specifico, le nuove schede sintetiche mancano (per citarne solo alcuni) dei seguenti essen-ziali elementi:
 rating dell’emittente;
 meccanismo di indicizzazione delle cedole per le obbligazioni a tasso variabile e/o strutturate;
 specifiche inerenti il piano cedolare, con indicazione delle cedole già corrisposte;
 specifiche inerenti il possibile esercizio di opzione Call da parte dell’emittente.

EuroTLX SIM S.p.A. ha previsto delle Schede Prodotto per Intermediari complete ed esaustive (SPI), le quali tuttavia non sono indirizzate alla clientela retail (e pertanto non accessibili al pubbli-co indistinto dal sito www.eurotlx.com), bensì solo agli intermediari autorizzati e, presumibilmente, spacciate per servizio di consulenza – a pagamento – rivolto esclusivamente a controparti qualifica-te, scaricando de facto l’onere di fornire un’adeguata informazione alla clientela sui singoli inter-mediari che permettono l’accesso alle contrattazioni sull’MTF EuroTLX.
Tale ingiustificato e illegittimo comportamento, oltre a violare le norme di legge inerenti la tra-sparenza e l’informazione dovuta agli investitori, può comportare un aggravio di costi alla clientela al dettaglio (così come definita dalla Direttiva 2004/39/CE) in virtù del costo che il singolo inter-mediario deve corrispondere ad EuroTLX SIM S.p.A. per ottenere le Schede Prodotto, ovvero l’impossibilità di ricevere adeguate informazioni circa l’investimento nel caso in cui l’intermediario di riferimento non abbia sottoscritto il servizio di “fornitura” delle suddette Schede Prodotto.
Giova rammentare che tali informazioni sono dovute per legge, ed oltre ad essere di pubblico do-minio (pertanto liberamente accessibili e consultabili da chiunque), non possono essere assimilate ad un servizio di consulenza a pagamento né tanto meno possono essere destinate esclusivamente a controparti qualificate, vieppiù in ragione del fatto che EuroTLX SIM S.p.A. si fregia di “offrire un servizio adeguato ai propri clienti non professionali […] sulla base di principi di tutela dell’investitore (protezione dell’investitore non professionale, trasparenza e liquidità)”.

A conforto di tale tesi, si riportano in sintesi le norme di legge che si ritengono violate.

Dal nuovo sito internet di EuroTLX SIM S.p.A., nonchè dallo Statuto societario ricaviamo le se-guenti informazioni:
1. EuroTLX SIM S.p.A. organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (Multila-teral Trading Facility – MTF) denominato EuroTLX;
2. Statuto, art. 4 – Oggetto sociale: La Società, previe le autorizzazioni di legge, ha per oggetto l’esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di gestione di sistemi multi-laterali di negoziazione di cui all’art. 1 comma 5-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da tali elementi si desume chiaramente come EuroTLX SIM S.p.A. sia a tutti gli effetti di legge un intermediario autorizzato a svolgere servizi di investimento nei confronti del pubblico indistinto, soggetto pertanto a tutti gli obblighi di condotta previsti dalla legislazione speciale e regolamentare, quali la diligenza, la correttezza e la trasparenza, unitamente agli obblighi informativi, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati (art. 21 TUF); inoltre è la stessa MiFID ad aver previsto che le imprese di investimento, i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) siano soggetti a norme analoghe. A tal proposito giova rammentare che per il mercato regolamenta-to MOT, Borsa Italiana S.p.A. fornisce tutti i prospetti informativi completi ed esaustivi delle obbligazioni trattate, liberamente consultabili all’indirizzo internet www.borsaitaliana.it, per cui è incomprensibile ed ingiustificato il comportamento di EuroTLX SIM S.p.A. che di converso si sot-trae a tale obbligo informativo nei confronti degli investitori privati.
Nello specifico, l’art. 21 TUF, lettera b), dispone che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono […] operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.

Inoltre, a norma dell’art. 19 (rubricato “Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti”), comma 1, 2 e 3, Direttiva 2004/39/CE, le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, sono tenute a rispettare in particolare i seguenti principi:

1. tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti;
2. ai clienti o potenziali clienti devono essere fornite in una forma comprensibile informa-zioni appropriate sugli strumenti finanziari; sicché essi possano ragionevolmente com-prendere la natura del tipo specifico di strumenti finanziari che intendono negoziare nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di inve-stimenti con cognizione di causa.

A norma dell’art. 27 (rubricato “Informazioni fornite ai clienti o potenziali clienti”) e dell’art. 31 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), Direttiva 2006/73/CE, le informazioni devono rispettare i seguenti criteri per poter essere considerate corrette, chiare e non fuorvianti:

1. devono essere accurate ed in particolare devono fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
2. devono essere sufficienti e presentate in modo da essere con ogni probabilità compren-sibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno proba-bilmente ricevute;
3. le imprese di investimento devono fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione ge-nerale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari. Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri a tale ti-po di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adotta-re decisioni di investimento informate;
4. se l’impresa di investimento fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al detta-glio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un’offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, tale impresa comunica al cliente o potenziale cliente dove tale pro-spetto è a disposizione del pubblico.

Infine, in base al combinato disposto degli artt. 27, 28, 31 e 34 del Nuovo Regolamento Intermedia-ri CONSOB, 18 Dicembre 2008, ricaviamo che:

1. tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuor-vianti;
2. gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, in-formazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di con-seguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole;
3. la descrizione degli strumenti finanziari trattati illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo suf-ficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento in-formate;
4. le informazioni vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito internet dell’intermediario.

Per quanto sin qui esposto, si ritiene che EuroTLX SIM S.p.A. stia violando le norme di correttezza e trasparenza, nello specifico al riguardo degli obblighi di informazione alla clientela al dettaglio (che tra l’altro, nel vigore della MiFID dovrebbe essere la categoria di investitori cui è riconosciuto il maggior grado di tutela), sottraendosi agli obblighi imposti dalla legislazione speciale e regola-mentare, scaricando indebitamente tali responsabilità su intermediari terzi nonché impedendo agli investitori non professionali di accedere ad informazioni essenziali per l’assunzione di scelte di in-vestimento consapevoli.
Si richiede pertanto un Vs. sollecito intervento al fine di ripristinare da parte di EuroTLX SIM S.p.A. il rispetto della normativa vigente, con il reinserimento dei prospetti informativi in forma completa e dettagliata dei titoli negoziabili sull’MTF da essa gestito, al pari di quanto già avviene sul MOT, mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché come precedentemente al 1 gennaio 2010 già avveniva sull’MTF EuroTLX e sul mercato TLX.

Il presente esposto viene altresì indirizzato agli organi di stampa e alle principali Associazioni dei Consumatori.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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Vecchio 10-01-10, 23:15   #2 (permalink)
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dove inviarlo? e mail please
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Vecchio 10-01-10, 23:49   #3 (permalink)
a difesa del gregge
 
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dove inviarlo? e mail please
sul sito della consob dice che deve essere inviato per iscritto non parla proprio di e-mail , e a questo punto penso conviene fare una raccomandata almeno uno ha la ricevuta

http://www.consob.it/main/trasversal...f_esposti.html
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Vecchio 11-01-10, 00:13   #4 (permalink)
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E' necessario che l'esponente:

a.
indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;

b.
riassuma in modo chiaro e conciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato;

c.
alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (per es. copia del contratto di investimento sottoscritto, rendiconti della gestione patrimoniale, ecc.);

d.
alleghi il reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l'operato e la risposta ricevuta; ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.


Per queste postille, come ci si muove??? Basta rispettare a, o è necessario allegare le vecchie schede TLX oltre alle nuove EuroTLX??
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Vecchio 11-01-10, 01:03   #5 (permalink)
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Non hanno un indirizzo PEC?
Moltiplicherebbe per 10 il numero di segnalazioni...
Pink Panther non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11-01-10, 08:16   #6 (permalink)
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Non hanno un indirizzo PEC?
Moltiplicherebbe per 10 il numero di segnalazioni...
Pink, con tutta la stima e il rispetto, ma possibile che tu non abbia ancora capito che la PEC e' una immane presa per il c*lo?

Gli Enti/Aziende a cui farebbe veramente comodo mandare PEC ....non sono disponbili/non l'accettano/non la riconoscono.
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Vecchio 11-01-10, 09:28   #7 (permalink)
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E' necessario che l'esponente:

a.
indichi il proprio nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;

b.
riassuma in modo chiaro e conciso l'accaduto, il motivo del reclamo e il soggetto di cui si lamenta l'operato;

c.
alleghi fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato (per es. copia del contratto di investimento sottoscritto, rendiconti della gestione patrimoniale, ecc.);

d.
alleghi il reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l'operato e la risposta ricevuta; ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento Banca d'Italia/Consob del 29.10.2007 gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.


Per queste postille, come ci si muove??? Basta rispettare a, o è necessario allegare le vecchie schede TLX oltre alle nuove EuroTLX??
L'invio fa fatto con raccomandata A/R agli indrizzi segnalati in apertura del testo: sia alla Consob sia ad EuroTLX SIM. Per cui due raccomnadate

I punti a) e b) sono già soddisfatti al momento dellìinvio dell'esposto.
Per quanto riguarda il punto c) è buona cosa allegare fotocopia di un prospetto vecchia maniera e di un prospetto attuale (magari anche un paio di ISIN diversi) così da rendere agevole ed evidente il confronto, specificando le fonti dalle quali sono stati scaricati.
Pertanto, sul prospetto vecchia maniera indicare "scaricato dal sito EuroTLX PRIMA del 1/1/2010, mentre sul prospetto nuovo indicare "scaricato dall'attuale sito EuroTlx".
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Vecchio 11-01-10, 09:34   #8 (permalink)
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Appoggio la tua iniziativa, dalla nuova eurotlx sim io mi aspettavo molta più trasparenza dopo che unicredit ed intesa hanno ottenuto l' autorizzazione dall' europa + banca d' italia + consob + bce

Hanno dimostrato uno strapotere e oserei dire quasi uno sprezzo delle regole non indifferente classico caso di abuso di posizione dominante
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