detrazione interessi mutuo per appartenente forze di polizia/militare

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

miguelx74

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Può un appartenente alle forze di polizia/militare detrarre gli interessi del mutuo per l'acquisto dell'unico immobile di proprietà LOCATO, senza essere stato trasferito per motivi di lavoro in un altra sede?
 
Grazie mille per la risposta.

Puoi citare qualche riferimento normativo ?
 
mentre aspetti la risposta da altri, ti suggerisco di leggerti le istruzioni alla compilazione del 730/2018; vai a pag. 48, punto 10.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6a7cb312-10b4-46e6-ad83-f0673f56c91d/730_2018_istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a7cb312-10b4-46e6-ad83-f0673f56c91d

l'unico dubbio che io ho è che quel punto porta come titolo : "interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale";
dove nella seconda parte si riporta :
"La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10".
 
grazie mille riporto tutto ciò che ho trovato io.

1. le istruzioni del 730 a pagina 47 riportano:
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui
ipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.



2. Legge 21 novembre 2000, n. 342 , Articolo 66.
1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non é richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell' articolo 13 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, é sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale




3. guida dell'agenzia delle entrate Direzione Regionale della Sicilia - Settore Gestione Tributi - Ufficio Servizi al Contribuente intitolata "LE DETRAZIONI DEGLI INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DA MUTUI PER L’ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI".
A pagina 9 capitolo 1.6 " ALTRE CONDIZIONI" è riportato:

Il diritto alle detrazioni spetta alle seguenti condizioni:
• l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dalla L. n. 388/2000 con
decorrenza 1.1.2001);
• la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale
si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Ciò vuol dire che se un lavoratore è costretto da
motivi di lavoro a trasferirsi in altro luogo, la casa in cui abitava non perde la
qualifica di abitazione principale. Pertanto la detrazione degli interessi passivi e degli altri
oneri accessori continua a spettare anche se l’immobile viene dato in locazione (cir. n.
15/2005). Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti da
ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria. In questo caso,
però, per poter continuare ad usufruire delle detrazioni è necessario che l’abitazione
rimanga sfitta.
E’ ammessa l’autocertificazione di una dimora abituale diversa dalla residenza
anagrafica.
Il requisito della dimora abituale non è richiesto al personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento sia militare sia
civile. Per loro è sufficiente che l’acquisto o la costruzione riguardi un immobile che
costituisca l’unica abitazione. L’eccezione è disposta dall’articolo 66, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342. In tal caso, come in quello sopra evidenziato
che riguarda il trasferimento per motivi di lavoro, il diritto alle detrazioni spetta anche
nell’ipotesi in cui l’abitazione venga data in locazione;




4. risposta di "FISCOOGGI"
Militari: locazione della prima casa
Mio marito, militare, è stato trasferito in altra regione per motivi di lavoro. Possiamo continuare a detrarre gli interessi sul mutuo contratto per la nostra prima casa anche se l'immobile sarà locato?
RISPOSTA:
Ai fini della detrazione degli interessi passivi, per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento sia militare sia civile, si prescinde dal requisito della dimora abituale: è sufficiente che l’acquisto o la costruzione riguardi l’unica abitazione di proprietà (articolo 66, comma 2, della legge 342/2000). In tal caso, il diritto alla detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in locazione. Tuttavia, il beneficio non si estende al coniuge non appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.


Militari: locazione della prima casa FiscoOggi.it



5. risposta "l'esperto risponde del sole 24 ore"
Sono un militare in servizio permanente. Devo comprare un appartamento nel mio paese di residenza. Intendo fruire delle agevolazioni prima casa e del mutuo prima casa. Come militare non ho l’obbligo di portare la residenza e di adibirla ad abitazione principale, per cui vorrei affittare la casa: posso? Se la risposta è affermativa, posso detrarre anche gli interessi del mutuo?

La risposta è affermativa. La lettera b), articolo 15 Tuir, prevede in via generale che il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo fondiario spetti anche nel caso in cui l’immobile non venga adibito più ad abitazione principale del proprietario a causa del suo trasferimento per motivi di lavoro. A pagina 8 della guida «Agevolazioni fiscali sui mutui» n. 2/2006 dell’agenzia delle Entrate, viene precisato che, in questa evenienza, il beneficio fiscale permane altresì qualora l’immobile venga ceduto in locazione.Nel caso di proprietari appartenenti alle Forze armate (in servizio permanente come nel caso rappresentato nel quesito) e di Polizia a ordinamento militare e civile, il conseguimento della detrazione non comporta neppure il presupposto dell’utilizzo dell’unità abitativa come dimora abituale (articolo 66, comma 2, legge 342/00), attese le particolari implicazioni di natura operativa del lavoro da essi svolto. Appare quindi (più che mai) logico che se l’immobile viene concesso in locazione da questa specifica categoria di contribuenti, gli interessi passivi potranno essere parimenti detratti, in coerenza con la previsione generale più sopra evidenziata.


IL MILITARE DETRAE IL MUTUO DELLA CASA DATA IN AFFITTO




Quel SEMPRE evidenziato e ingrandito sopra è molto incoraggiante.. Premesso che il requisito dell'UNICA abitazione di proprietà è soddisfatto, il mio dubbio è sul fatto che l'appartamento è locato e non c'è stato alcun trasferimento per motivi di lavoro. Secondo me può essere fattibile. ma lo vorrei trovare nero su bianco.
 
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