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Vecchio 24-09-11, 12:58   #1 (permalink)
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cosa succede con le tasse se un pensionato prende la residenza all'estero?

Oggi mi pongo una domanda banale: cosa succede con le tasse se un pensionato prende la residenza all'estero?

In un paese dove esistono ad esempio convenzioni contro le doppie imposizioni?

Credo che di pensionati che si siano trasferiti in paese migliori ce ne sia un'ampia casistica, quindi la risposta dovrebbe essere semplice.
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Vecchio 24-09-11, 13:31   #2 (permalink)
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andy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond reputeandy74rc has a reputation beyond repute
La stessa cosa che succede con i redditi da lavoro.
In linea di massima, se risiedi effettivamente per piu' di 183gg/anno nello stato estero sei tenuto a pagare la totalita' delle imposte sul reddito in base alle leggi vigenti in suddetto stato.
Vige il principio della territorialita', sia per la produzione del reddito che per la sua tassabilita'.
I trattati bilaterali possono prevedere sia il principio di tassabilita' del reddito in solo uno dei due stati, sia l'ammissione di credito d'imposta.
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Vecchio 24-09-11, 13:34   #3 (permalink)
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la pensione non la produci all'estero..
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Vecchio 24-09-11, 14:55   #4 (permalink)
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La stessa cosa che succede con i redditi da lavoro.
In linea di massima, se risiedi effettivamente per piu' di 183gg/anno nello stato estero sei tenuto a pagare la totalita' delle imposte sul reddito in base alle leggi vigenti in suddetto stato.
Vige il principio della territorialita', sia per la produzione del reddito che per la sua tassabilita'.
I trattati bilaterali possono prevedere sia il principio di tassabilita' del reddito in solo uno dei due stati, sia l'ammissione di credito d'imposta.
Si, ma come fa notare duca, la pensione non è un reddito che produci all'estero.

Anzi, teoricamente sarebbe da considerare una rendita finanziaria. Ma dato che viene tassata non al 12,5% ma al 40% è una rendita finanziaria tassata come un reddito da lavoro dipendente

Comunque andando nell'esempio pratico: se un pensionato italiano si trasferisse in svizzera (dove la tassazione è almeno il 10% più bassa) cosa accadrebbe nella pratica?
ellegus non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-09-11, 15:00   #5 (permalink)
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Si, ma come fa notare duca, la pensione non è un reddito che produci all'estero.

Anzi, teoricamente sarebbe da considerare una rendita finanziaria. Ma dato che viene tassata non al 12,5% ma al 40% è una rendita finanziaria tassata come un reddito da lavoro dipendente

Comunque andando nell'esempio pratico: se un pensionato italiano si trasferisse in svizzera (dove la tassazione è almeno il 10% più bassa) cosa accadrebbe nella pratica?
credo nulla, paga le imposte sul reddito in italia, e in svizzera pagherà le tasse richieste (sulla casa, iva, ecc..)
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Vecchio 24-09-11, 15:06   #6 (permalink)
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Oggi mi pongo una domanda banale: cosa succede con le tasse se un pensionato prende la residenza all'estero?

In un paese dove esistono ad esempio convenzioni contro le doppie imposizioni?

Credo che di pensionati che si siano trasferiti in paese migliori ce ne sia un'ampia casistica, quindi la risposta dovrebbe essere semplice.
Se hai la residenza fiscale all'estero fai la dichiarazione dei redditi all'estero, questo in linea di principio per le normative contro le doppie imposizioni possono variare da stato a stato anche se i modelli consigliati dall'ocse sono abbastanza standard.
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Vecchio 24-09-11, 15:20   #7 (permalink)
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Anzi, teoricamente sarebbe da considerare una rendita finanziaria. Ma dato che viene tassata non al 12,5% ma al 40% è una rendita finanziaria tassata come un reddito da lavoro dipendente
E' una domanda da officine giuridiche comunque il reddito da pensine per l'italia è equiparato al reddito da lavoro dipendente (nelle bermuda non lo so).

Citazione:

Comunque andando nell'esempio pratico: se un pensionato italiano si trasferisse in svizzera (dove la tassazione è almeno il 10% più bassa) cosa accadrebbe nella pratica?
Secondo l'accordo dovrebbe pagare le tasse in svizzera.
mojtaba non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-09-11, 18:59   #8 (permalink)
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Secondo l'accordo dovrebbe pagare le tasse in svizzera.
Quindi l'inps dovrebbe versargli la pensione al lordo delle tasse? (quindi su 2000 euro un 1000 euro in più buoni?) E lui pagherebbe le tasse solo in svizzera?

Sarebbe interessante capire se funziona veramente così
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Vecchio 24-09-11, 19:42   #9 (permalink)
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In linea di massima dovrebbero essere imponibili solo nel paese di residenza (Svizzera) le pensioni "private" (quelle Inps sono considerate private, quindi diciamo pensioni da ex lavoratore privato), mentre rimangono imponibili (solo) in Italia le pensioni "pubbliche" (diciamo pensioni da ex dipendente pubblico o simili).

Questo in base alla convenzione sulla doppia imposizione
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.672.945.41.it.pdf
che dice:

Art. 18
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni ana-
loghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato im-
piego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da
una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia
direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica
che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o preceden-
temente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette
remunerazioni.
2. Ai fini del presente articolo l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di
diritto pubblico» designa:
a. per quanto riguarda l’Italia:
(1) le Ferrovie dello Stato (FF.SS.);
(2) l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
(3) l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
b. per quanto riguarda la Svizzera:
(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);
(3) l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).
Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta
lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.


Questo chiaramente a patto di avere la residenza in Svizzera, starvi la maggior parte dell'anno, ecc. ecc.

Ovviamente bisogna fare apposita domanda all'Inps o a chi per esso, con tanto di vidimazione dello stato estero che attesti appunto residenza e tassazione estera.
kasparek non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24-09-11, 20:05   #10 (permalink)
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Originalmente inviato da kasparek Visualizza messaggio
In linea di massima dovrebbero essere imponibili solo nel paese di residenza (Svizzera) le pensioni "private" (quelle Inps sono considerate private, quindi diciamo pensioni da ex lavoratore privato), mentre rimangono imponibili (solo) in Italia le pensioni "pubbliche" (diciamo pensioni da ex dipendente pubblico o simili).

Questo in base alla convenzione sulla doppia imposizione
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.672.945.41.it.pdf
che dice:

Art. 18
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni ana-
loghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato im-
piego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da
una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia
direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica
che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o preceden-
temente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette
remunerazioni.
2. Ai fini del presente articolo l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di
diritto pubblico» designa:
a. per quanto riguarda l’Italia:
(1) le Ferrovie dello Stato (FF.SS.);
(2) l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
(3) l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
b. per quanto riguarda la Svizzera:
(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);
(3) l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).
Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta
lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.


Questo chiaramente a patto di avere la residenza in Svizzera, starvi la maggior parte dell'anno, ecc. ecc.

Ovviamente bisogna fare apposita domanda all'Inps o a chi per esso, con tanto di vidimazione dello stato estero che attesti appunto residenza e tassazione estera.
Grazie. Molto interessante

L'unica cosa è che il documento che hai postato è svizzero. Mi piacerebbe trovare anche un documento italiano dove si dica la stessa cosa, e cioè:

"se un pensionato trasferisce la propria residenza in svizzera, in base alla convenzione xxx l'inps versa la pensione senza alcuna trattenuta"
ellegus non  è collegato   Rispondi citando
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