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Vecchio 01-07-07, 11:51   #1 (permalink)
17/03 LA VERGOGNA
 
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FINANZIARIA 2007 agevolazioni 55% casa

INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI
(legge finanziaria 2007, articolo 1, commi dal 344 al 352)
Sono detraibili dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi:

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Nota: la stessa detrazione spetta per edifici in costruzione, con data di inizio lavori entro il 31/12/07 e terminati entro i tre anni successivi, qualora gli stessi si dotino di strumenti per ridurre il fabbisogno di energia primaria del 50% rispetto ai valori di legge di cui sopra.

la nota a me non risulta da nessuna parte ... voi ne sapete qualcosa ?

grazie
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Vecchio 01-07-07, 11:54   #2 (permalink)
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SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari. La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

a che ne so , per ora , non dovrebbero essere incluse le superfici orrizzontali opache.


CIO CHE E' STRANO , E' IL FATTO CHE QUESTE NEWS , LE HO TRATTE DA ADUC

c'e' qualcuno tecnicamente in grado di spiegarmi la cosa ? grazie
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Vecchio 01-07-07, 12:16   #3 (permalink)
 
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Originalmente inviato da zara
INTERVENTI SULLA CASA: DETRAZIONI FISCALI
(legge finanziaria 2007, articolo 1, commi dal 344 al 352)
Sono detraibili dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi:

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1).
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Nota: la stessa detrazione spetta per edifici in costruzione, con data di inizio lavori entro il 31/12/07 e terminati entro i tre anni successivi, qualora gli stessi si dotino di strumenti per ridurre il fabbisogno di energia primaria del 50% rispetto ai valori di legge di cui sopra.

la nota a me non risulta da nessuna parte ... voi ne sapete qualcosa ?


grazie
Credo sia relativa al comma 351 della Finanziaria 2007 :


(Contributo per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico)

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

(Modalita' attuative del commi 351)

352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
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Vecchio 01-07-07, 12:20   #4 (permalink)
 
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Originalmente inviato da zara
SPESE PER STRUTTURE OPACHE VERTICALI, ORIZZONTALI (COPERTURE E PAVIMENTI) E FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI
sostenute entro il 31/12/07, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari. La condizione per usufruire del beneficio e' che siano rispettati i "requisiti di trasmittanza termica U" , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura, fissati nella tabella 3 allegata alla finanziaria.
Quota di detrazione dall'imposta lorda: 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
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a che ne so , per ora , non dovrebbero essere incluse le superfici orrizzontali opache.


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c'e' qualcuno tecnicamente in grado di spiegarmi la cosa ? grazie
Questo credo sia relativo al comma 345 della Finanziaria 2007 :



(Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico)

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
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Vecchio 01-07-07, 12:28   #5 (permalink)
 
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L'Enea è l'ente che si occupa di verificare le certificazioni relative all'efficienza energetica fatte dai periti.

Nel link c'è tutta la documentazione completa :
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
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Vecchio 01-07-07, 12:57   #6 (permalink)
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al punto 345 , mi devo approfondire la cosa ... per quanto riguarda le pareti opache orizzontali ...

se non ricordo male , per ora non dovrebbero essere detraibili per qualche motivo ...
ma ripeto .... non avendo la documentazione a casa , non posso approfonfire oggi la cosa ... comunque grazie per il prezioso contributo .
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Vecchio 01-07-07, 13:03   #7 (permalink)
 
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Originalmente inviato da zara
al punto 345 , mi devo approfondire la cosa ... per quanto riguarda le pareti opache orizzontali ...

se non ricordo male , per ora non dovrebbero essere detraibili per qualche motivo ...
ma ripeto .... non avendo la documentazione a casa , non posso approfonfire oggi la cosa ... comunque grazie per il prezioso contributo .
Per un quesito tecnico (sulle strutture opache orizzontali) puoi anche provare ,in caso di dubbio, a contattare gli esperti dell'Enea :
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm

ciao
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Vecchio 01-07-07, 13:09   #8 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da harley-law
Per un quesito tecnico (sulle strutture opache orizzontali) puoi anche provare ,in caso di dubbio, a contattare gli esperti dell'Enea :
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm

ciao
si puo' anche fare.... certo che ... un mio collega , mi disse di aver contattato spesso enea ... ma con risultati alquanto deludenti del tipo ( credo sia possibile, si dovrebbe fare , noncredo ....ecc ecc... )

e' per cio che fin ora .. non l'ho fatto ...

ti saluto ... devo staccare .. ciao
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Vecchio 01-07-07, 13:30   #9 (permalink)
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D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali (tetti, coperture, solai, ecc.) nel decreto con la conseguenza che queste non risultano per ora incentivate. In attesa della correzione, si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate. Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è sempre disponibile la detrazione del 36%, già in vigore da alcuni anni, e per la quale occorre seguire il relativo iter.

dal da te indicato sito enea ...
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Vecchio 01-07-07, 19:14   #10 (permalink)
 
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D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali (tetti, coperture, solai, ecc.) nel decreto con la conseguenza che queste non risultano per ora incentivate. In attesa della correzione, si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate. Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è sempre disponibile la detrazione del 36%, già in vigore da alcuni anni, e per la quale occorre seguire il relativo iter.

dal da te indicato sito enea ...
Ok
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