Il caso Pandolfini - interesse culturale

Alessandro Celli

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Ritengo opportuno aprire un 3D ad hoc sulla questione di quanto è accaduto alla Pandolfini,
in quanto mi pare doveroso cercare di capire meglio con Voi i cavilli giuridici che hanno bloccato la vendita dei lotti.:eek:

punto 1:

A 30 minuti dall'asta la Casa d'aste fa sapere vie email che:

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Si informano i gentili clienti, che le opere appartenenti ad un'importante azienda italiana ai numeri di lotto:
8 - 16 - 17 - 25 - 26 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 80 - 84 - 85 - 86 - 87 - 92 - 93 - 94 - 95 - 99 - 123 - 124 - 125 - 130 - 132 - 133 - 134

Hanno subito un procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 14 del dlgs. 42/2004, come unica collezione, non potranno quindi essere vendute singolarmente, e pertanto saranno ritirati dall'asta."

Punto 2:
I lotti sono visibili qui:
Arte Moderna e Contemporanea by Pandolfini Casa d'Aste - Issuu

Punto 3:
andiamo a leggere l’articolo 14 del dlgs 42/2004:

Articolo 14 Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione:mmmm: e di ogni altro ente territoriale interessato:mmmm:, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.

Il resto del decreto legislativo.
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1226395624032_Codice2004.pdf

Punto 4:
Si è trattato della dichiarazione di Interesse Culturale di 57 lotti, che sono stati vincolati come una unica eccezionale collezione dalla Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali in quanto il nucleo di opere che Pandolfini ha presentato in catalogo nella sua sessione di Arte Moderna e Contemporanea a Milano “rappresenta la tangibile testimonianza di una delle più interessanti operazioni di mecenatismo industriale illuminato nell’Italia che si affacciava agli anni del boom economico” ed ancora “perché le opere elencate si configurano come una collezione d’arte dalle specifiche e ben peculiari caratteristiche rivestendo un eccezionale interesse per le circostanze che ne hanno determinato la formazione e per la molteplicità degli ambiti interdisciplinari implicati”.:mmmm::mmmm:


Mumble mumble .... ma qui hanno reputato di interesse culturale una intera collezione?:confused:

Ma che razza di bene di rifugio può essere una collezione di opere d'arte se un bel giorno il Ministero ci impedisce di metterle in vendita singolarmente?

Attendo Vostri commenti, grazie.
 
aggiungo :o
_______________________________________________________________________________

4. Conseguenze principali della dichiarazione. Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione.

Tra le conseguenze della “dichiarazione” rientra la prelazione a favore dello Stato in caso di compravendita. Il proprietario, possessore o detentore del bene è tenuto a garantirne la conservazione (artt. 1 e 30). I beni non possono essere esportati se non in via temporanea (art. 65, Uscita temporanea dal territorio della Repubblica).

Devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza (artt. 21 e 48): il prestito per mostre e lo spostamento, anche temporaneo, dei beni; lo smembramento di una raccolta, lo scarto di materiale bibliografico; l’esecuzione di restauri e lavori di qualunque genere. L’eventuale trasferimento della proprietà o della detenzione di un bene deve essere denunciato alla Soprintendenza (art. 59).

Il Soprintendente, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, può procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene (art. 19).

Entro 30 gg. dalla notificazione della dichiarazione (e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza) è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero (che decide entro 90 gg.) avverso (il provvedimento conclusivo della verifica o) la dichiarazione stessa, per motivi di legittimità o di merito (art. 16 Cod. beni cult.). Ciò comporta – si noti – la sospensione automatica degli effetti del provvedimento impugnato (fatte salve le misure di protezione operanti sin dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, tra cui quelle relative alla protezione e circolazione dei beni culturali). Ai fini della decisione del ricorso, l’art. 16 stabilisce che venga acquisito un parere (da ritenersi obbligatorio, ma non vincolante) da parte del competente organo consultivo (Comitati tecnico – scientifici): la sua mancata acquisizione comporta l’illegittimità della decisione del ricorso (decisione che può, peraltro, disattendere lo stesso, con adeguata motivazione). Nel silenzio, sul punto, dell’art. 16 del Codice, si deve ritenere che nell’ipotesi in cui nel termine di 90 giorni non intervenga la decisione, trovi applicazione l’art. 6 del D.P.R. 1199/1971, in tema di silenzio rigetto, per cui il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’Autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Poiché la decisione sul ricorso consiste in provvedimento amministrativo (anche se di carattere decisorio), essa può essere annullata dalla P.A. in sede di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3920/2003, in Foro amm. CDS, 2003, 1878

_________________________________________________

fonte : La dichiarazione di interesse culturale - avv. Gabrio Abeatici
 
per approfondire ancora:

L'Appello a Mattarella - "I beni culturali non sono commerciali: presidente non firmi il Dl Concorrenza" - Il Fatto Quotidiano


__________________________ per Biagio ______________________________

ma se la tua collezione di arazzetti viene dichiarata di interesse culturale che razza di investimento è?:p

"I beni culturali privati
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono
come complesso un eccezionale interesse. :mmmm:
 
arazzetti ?

E chi ha mai parlato di arazzetti ? :ops:
 
Semplice c'era mambor in asta quello è il motivo
 
Questo thread è già finito in caciara ancor prima degli interventi di Navas e cicala...
Ambulanzeeeeeeeee
 
Vabbè dai.

Meglio avere un modesta ed umile collezione:D

Non sia mai che mi dicano che ho una collezione di interesse culturale rilevante
eppoi me la debba pure tenere finché campo, anzi si incaXXXerebbero pure eventuali eredi.

ah ah ah :rotfl::rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
 
Caro Artebrix avevo aperto un topic proprio una settimana fa e su quello potevi allargare la disamina per non disperdere le informazioni ma fa niente dato che si toccava anche l'argomento Beni Culturali.
Posso riassumerti tutto in due parole anche se poi l'aspetto procedurale è lunjgo e complesso.
Intanto il termine è stato portato a 70 anni (cosa non di poco conto).
Cosa dice il Codice dei beni Culturali? Non ti sto a richiamare le singole leggi perchè sarebbe troppo pesante la cosa per chi è a digiuno di diritto quindi te ne scrivo come se scrivessi due righe al bar.
Tutte le cose mobili (e immobili) che hanno più di 70 anni di età (e quindi ovviamente le opere d'arte- N.B. di autore non più vivente-, i francobolli, le monete ecc) sono assoggettate ad una procedura di verifica circa la sussistenza dell'interesse culturale. L'avvio di questi accertamenti non avviene a caso ma intanto occorre un giudizio preventivo di bene "particolarmente importante" e normalmente questa procedura viene avviata d'ufficio e sulla base di certi indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero (non te li elenco ma li trovi cominciando dall'art. 12 comma 2) e fintanto che non viene EMESSA LA DICHIARAZIONE prevista dall'art 13 (anche questo articolo lo trovi nel Codice dei Beni Culturali, e quindi non lo scrivo per velocizzare la spiegazione) i beni oggetto della procedura (quindi le opere d'arte che hanno più di 70 anni di autore non vivente) non possono essere alienate e a fortiori trasferite all'estero.
Dopo la dichiarazione vista sopra non è che i beni non possono più essere venduti(mancherebbe altro) MA DEVONO ESSERE TRACCIABILI E COMUNQUE SOTTOPOSTI A CERTI LIMITI.
La verifica di cui sopra la fanno enti pubblici o anche private ma senza scopi di lucro.L'atto dichiarativo va poi notificato al legittimo proprietario che da quel momento deve rispettare certi limiti soprattutto di tracciabilità del bene dichiarato di interesse culturale.Lo sTATO HA SEMPRE UN DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA MA CHE NON ESERCITA MAI, MA OCCORRE COMUNQUE AVVISARLO IN CASO DI VENDITA.nON SI SA MAI POI COME PUò PRENDERE LA COSA e comunque occorre sempre munirsi di autorizzazione alla cessione con regolare denuncia alla sovrintendenza.
E' comunque sempre possibile fare ricorso, TAR, contro la procedura amministrativa che dichiara il bene di interesse culturale per motivi di legittimità (es errore nella procedura) o di merito (es l'autore è ancora vivente).
Comunque pert la circolazione di opere d'arte ci sarebbe ancora tanto da scrivere ma mi fermo qui.
 
Secondo me se ne avesse venduto uno per volta non se ne sarebbe accorto nessuno..
 
Credo si fosse già affrontato il tema in sede di modifica del Codice dei Beni Culturali. Investart può di sicuro risalire al 3d. La tutela ha un senso nel caso di collezioni organiche e preziose pensando a valorizzazioni museali o simili da non disperdere e portare fuori confine.
 
Dato che il tema è il rapporto tra Pandolfini e il "patrimonio" italico, aggiungo in OT come sempre...
:):p Ciao!! a tutti.

Ritratto dei coniugi Arnolfini - Wikipedia

arnolfini-dipinto.jpg
 
@anti... PANDOLFINI... non ARNOLFINI :D
@brix occhio che Fontana è patrimonio dell'umanità ... altro che uno o due ricamini... :p
 
Più di ogni altra cosa, mi ha sorpreso non poco la tempistica del provvedimento. Tuttavia, non conoscendo i margini temporali con i quali Pandolfini aveva dato notizia della famosa collezione all'organo preposto, non posso che esprimere un parere superficiale.
Certo, il nocumento economico alla casa d'aste, a causa della notifica globale, è stato evidente. E ha sicuramente ragione l'amico AM-art a sostenere che, esitati singolarmente, i vari dipinti, nessuno se ne sarebbe accorto.
 
Guardate che non si tratta di quantità ma sostanzialmente di due cose:
1- che il bene, in questo caso opera d'arte, abbia superato i 70 anni e l'autore sia deceduto
2-che sia ritenuto di IMPORTANZA rilevante, quindi non tutte le opere d'arte con più di 70 anni altrimenti il mercato dell'arte si affosserebbe.
Il discorso sul fatto che una sarebbe passata inosservata non tiene.Magari forse una o due si, sarebbero passate,ma poi , se le opere fossero ritenute di interesse storico-culturale elevato ci sarebbe immediatamente un altolà secondo le modalità di legge indicate brevemente sopra.
Una collezione di più opere formano solo una universalità di mobili ossia cose, ad es opere d'arte, che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.Queste possono formare oggetto di vendite separate ma queste per legge non possono acquistarsi mediante il possesso di buona fede.Norma importante ma sorvoliamo gli effetti dell' acquisto di mobili in buona fede (ad esempio son rubate ma io non lo sapevo perchè il venditore mi ha prodotto un certificato di lecita provenienza-falsificato ad arte-esempio banalissimo-ecco, per quanto riguarda le collezioni non vale il possesso vale titolo)
Poi altra norma sulle universalità di mobili, collezioni d'arte appartenenti ad un unica persona, si deve evitare in caso di divisione ereditaria, il frazionamento di collezioni di importanza storica e artistica.Ecco che in questo caso la collezione Pandolfini ha molti limiti.
Insomma per essere al sicuro comperate opere minori pur di artisti storicizzati così evitate poi problemi in caso di rivendita oppure tenete presente che in caso di opere importanti, storicizzate, i cosiddetti "capolavori di X' deceduto e la cui opera che avete in casa abbia più di 70 anni, quando poi le andate a rivendere potrebbero sorgere problemi.Ma è anche giusto che opere importanti, storicizzate e di gran valore artistico, non vadano perdute nei vari passaggi di proprietà sino a non sapere più chi sia l'ultimo acquirente, magari straniero tanto da non riavere più quell'opera, come successe in passato con opere poi finite al Louvre e che non riavremo mai più.
 
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