Plagio e opere d'arte: il caso Vedova - De Lutti

microalfa

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"La Cassazione si è espressa in merito al plagio delle opere di Emilio Vedova da parte di Pierluigi De Lutti. Condannando quest’ultimo e la sua galleria al risarcimento di 300mila euro alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova."

Plagio e opere d’arte. Il caso Vedova-De Lutti | Artribune

Traggo da Artribune la notizia di questa sentenza della Cassazione che chiude una annosa diatriba e mi chiedo, e chiedo agli amici di FolArt, se realmente sia intrinsecamente “giusta”, senza pensare nemmeno lontanamente a criticare la sacrosanta tutela della proprietà intellettuale.

Da più di un secolo, e particolarmente nella seconda metà del Novecento, frotte di "artisti" hanno saccheggiato lo stile dei maestri dell'astrattismo, non parliamo poi dell'informale, perché apparentemente più “facile” da imitare del figurativo.
Per chi non sappia trovare un suo personale linguaggio espressivo.

E frotte di artisti, continuiamo a chiamarli così, hanno invaso il mercato pompati dai media, mi viene in mente l'esempio di Silvio Formichetti, lanciato in grande stile anni fa da una televendita, allora florida, e finito oggi, per quel che mi risulta, in Katawiki a quattro lire.

Ripeto: la salvaguardia della proprietà intellettuale, così difficile da difendere, è sacra, ma poi è il mercato stesso che giudica, assolve o condanna. Specialmente oggi che in real time sappiamo tutto di tutti attraverso l'informazione telematica. Nessuno può prenderci per il naso più di tanto, e se ci riescono vuol dire che ce lo meritiamo.
Si dice che la Borsa sia il sistema più democratico per dividere gli sciocchi dai loro denari. Così è per gli altri mercati, arte compresa.

Se Vedova costa 100, De Lutti costa 1. Ecco qui il giudizio veramente efficace, e non potrà mai, né il tempo né l'aggressiva persuasività della galleria, pubblicazione o televendita che lo lancia o distribuisce a modificarne sostanzialmente i valori.

La giustizia, specie quella italiana così lenta e farraginosa, avrebbe forse vicende più serie di cui occuparsi.

micromario


p.s. - naturalmente il mio è un tema provocatorio, tanto per movimentare un sonnacchioso lunedì di pasquetta. :)
 
Con quella sentenza,discutibile e che riguarda non tutta la produzione,De Lutti diventera' piu' famoso di Vedova😂😂😂
 
Con quella sentenza,discutibile e che riguarda non tutta la produzione,De Lutti diventera' piu' famoso di Vedova😂😂😂

Eccome!

Oltre a essere De Lutti in assoluta minoranza, mettendo ai quasi-Vedova la sua firma, rispetta ai tanti che ai falsi-Vedova appongono la firma del Maestro.

:)
 
Altro esempio Amadio :rolleyes:...con quintali di opere che ora nessuno vuole più manco regalate..
 
È la stessa implacabile corte che condannó mio figlio di otto anni a risarcire Aubertin con quindici merendine, quando brució il sussidiario!
 
non vi nascondete dietro un dito..:no::no:
dal sitorerlelag.it

Tutela delle opere d’arte della corrente pittorica della c.d. arte informale
Copyright symbol 2

Aurelio Richichi

febbraio 21, 2018

legal standing, legittimazione attiva, paintings, plagiarism, plagio, works of art

0 Comments

La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 gennaio 2018 n. 2039 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva stabilito che i dipinti di Pierluigi de Lutti (Pierluigi de Lutti) costituivano un plagio dei dipinti di Emilio Vedova, essendoci tra le opere una sostanziale sovrapposizione e che la galleria Arte Moderna Fratelli Orler Eredi Ermanno Orler S.n.c. dovesse rispondere di plagio avendo commercializzato, attraverso una mostra e delle televendite, i dipinti plagiati, condannandola altresì al risarcimento danni. La Corte ha altresì confermato la legittimazione attiva della Fondazione Emilio ed Annabianca Vedova (Fondazione Vedova) all’azione di risarcimento dei danni.
 
Grazie Cap. Harlock

un motivo in più che aggiungerò a quelli per i quali
non guardo le televendite:D
 
A me pare che questa sentenza si ponga come un precedente piuttosto inquietante rispetto all'attività artistica.

A questo punto quante altre cause si possono fare?
Vedova VS Formichetti?
Gli eredi di Pollock possono fare causa a tutti quelli che usano il dripping?
:confused:
 
Premetto che non mi interessa minimamente il caso specifico e lungi da me qualunque giudizio pro o contro..
ma visto che se ne parla posto un commento/spiegazione..

Perché un´opera possa essere considerata plagiata è necessario prendere in considerazione non l´idea creativa in sé, ma la forma in cui tale idea viene espressa. In buona sostanza, l´idea ispiratrice per due autori può essere identica, ciò che deve differenziarsi è il modo in cui quell´idea prende forma nelle opere dei due artisti.

Infatti, ogni opera deve presentare tratti che caratterizzano la tecnica d´arte del suo autore tanto da renderla differente da quella realizzata da altro artista.
In concreto, alla luce del ragionamento dei giudici di legittimità, i principi guida da seguire ai fini di una valutazione di plagio possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1).un´opera costituisce plagio di un´altra se presenta in modo pedissequo gli stessi elementi essenziali che caratterizzano la forma espressiva dell´arte dell´opera plagiata;
2). la valutazione degli elementi essenziali tra le due opere deve essere complessiva, sintetica e non analitica e da tale valutazione devono emergere elementi precisi e significativi del tipo di tecnica imitata.

Tornando al caso in esame, le opere dell´artista oggetto di contestazione, vendute da una galleria d´arte, sono state ritenute dalla Suprema Corte plagio delle opere di un altro artista in quanto, applicando i principi su richiamati, i due tipi di opere sono risultate praticamente sovrapponibili. E ciò in considerazione del fatto che gli elementi essenziali della tecnica artistica dell´opera plagiata, peraltro conosciuta nell´ambiente, è risultata identica a quella adottata dall´autore che ha posto in essere il plagio. I giudici di legittimità, una volta accertata la condotta illecita dell´autore del plagio, continuano il loro iter logico-giuridico, esaminando il comportamento assunto, nella vicenda in esame, dalla galleria d´arte che ha venduto e esposto le opere del predetto autore. A parere della Corte di Cassazione, anche la galleria d´arte è da reputarsi responsabile. Ma vediamo perché. L´art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n.42/2004) stabilisce che "chiunque esercita l´attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d´antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l´obbligo di consegnare all´acquirente la documentazione che ne attesti l´autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime [...]". Da tanto emerge che l´attività di una galleria d´arte, rientrando nell´ambito di questo tipo di attività, si profila come professionale. Con l´ovvia conseguenza che la diligenza richiesta ad una galleria d´arte nel momento in cui riceve l´incarico di vendere un´opera non è ordinaria, ma specifica e tipica di quella richiesta ad un professionista che agisce nel suo settore di riferimento (art. 1176, secondo comma, c.c.). La galleria d´arte, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto mettere in atto tutte quelle attività dirette ad accertare che le opere messe in vendita fossero originali e non plagio di opere altrui. E ciò ancor più laddove si consideri che le opere plagiate sono state realizzate da un artista famoso con uno stile conosciuto nell´ambiente. E´ evidente, pertanto, che la galleria d´arte, ha commesso un errore, che avrebbe potuto evitare, agendo in modo più diligente. Ne consegue che, la venditrice-galleria d´arte, seppur in buona fede, ha violato il dovere di diligenza professionale di cui all´art. 1176, secondo comma, c.c., così concorrendo, a titolo di colpa, nella violazione dei diritti morali e patrimoniali dell´autore dell´opera plagiata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla galleria d´arte e ha confermato la sentenza della Corte d´Appello.
 
Premetto che non mi interessa minimamente il caso specifico e lungi da me qualunque giudizio pro o contro..
ma visto che se ne parla posto un commento/spiegazione..

Perché un´opera possa essere considerata plagiata è necessario prendere in considerazione non l´idea creativa in sé, ma la forma in cui tale idea viene espressa. In buona sostanza, l´idea ispiratrice per due autori può essere identica, ciò che deve differenziarsi è il modo in cui quell´idea prende forma nelle opere dei due artisti.

Infatti, ogni opera deve presentare tratti che caratterizzano la tecnica d´arte del suo autore tanto da renderla differente da quella realizzata da altro artista.
In concreto, alla luce del ragionamento dei giudici di legittimità, i principi guida da seguire ai fini di una valutazione di plagio possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1).un´opera costituisce plagio di un´altra se presenta in modo pedissequo gli stessi elementi essenziali che caratterizzano la forma espressiva dell´arte dell´opera plagiata;
2). la valutazione degli elementi essenziali tra le due opere deve essere complessiva, sintetica e non analitica e da tale valutazione devono emergere elementi precisi e significativi del tipo di tecnica imitata.

Tornando al caso in esame, le opere dell´artista oggetto di contestazione, vendute da una galleria d´arte, sono state ritenute dalla Suprema Corte plagio delle opere di un altro artista in quanto, applicando i principi su richiamati, i due tipi di opere sono risultate praticamente sovrapponibili. E ciò in considerazione del fatto che gli elementi essenziali della tecnica artistica dell´opera plagiata, peraltro conosciuta nell´ambiente, è risultata identica a quella adottata dall´autore che ha posto in essere il plagio. I giudici di legittimità, una volta accertata la condotta illecita dell´autore del plagio, continuano il loro iter logico-giuridico, esaminando il comportamento assunto, nella vicenda in esame, dalla galleria d´arte che ha venduto e esposto le opere del predetto autore. A parere della Corte di Cassazione, anche la galleria d´arte è da reputarsi responsabile. Ma vediamo perché. L´art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n.42/2004) stabilisce che "chiunque esercita l´attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d´antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l´obbligo di consegnare all´acquirente la documentazione che ne attesti l´autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime [...]". Da tanto emerge che l´attività di una galleria d´arte, rientrando nell´ambito di questo tipo di attività, si profila come professionale. Con l´ovvia conseguenza che la diligenza richiesta ad una galleria d´arte nel momento in cui riceve l´incarico di vendere un´opera non è ordinaria, ma specifica e tipica di quella richiesta ad un professionista che agisce nel suo settore di riferimento (art. 1176, secondo comma, c.c.). La galleria d´arte, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto mettere in atto tutte quelle attività dirette ad accertare che le opere messe in vendita fossero originali e non plagio di opere altrui. E ciò ancor più laddove si consideri che le opere plagiate sono state realizzate da un artista famoso con uno stile conosciuto nell´ambiente. E´ evidente, pertanto, che la galleria d´arte, ha commesso un errore, che avrebbe potuto evitare, agendo in modo più diligente. Ne consegue che, la venditrice-galleria d´arte, seppur in buona fede, ha violato il dovere di diligenza professionale di cui all´art. 1176, secondo comma, c.c., così concorrendo, a titolo di colpa, nella violazione dei diritti morali e patrimoniali dell´autore dell´opera plagiata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla galleria d´arte e ha confermato la sentenza della Corte d´Appello.

Grazie per questo tuo contributo, molto interessante. Mi permetto di chiedere a te (e magari anche a Batterista) se coloro che hanno di fatto presentato le opere di De Lutti alla mostra o in televisione, in rappresentanza della Azienda per cui operano, possono di fatto essere ritenuti responsabili o meno di quanto stiamo dibattendo, posto che mi trovo d'accordo con le perplessità di Biagio e di chi ne ha sollevate di analoghe.
Grazie anticipatamente per la risposta.
 
Grazie per questo tuo contributo, molto interessante. Mi permetto di chiedere a te (e magari anche a Batterista) se coloro che hanno di fatto presentato le opere di De Lutti alla mostra o in televisione, in rappresentanza della Azienda per cui operano, possono di fatto essere ritenuti responsabili o meno di quanto stiamo dibattendo, posto che mi trovo d'accordo con le perplessità di Biagio e di chi ne ha sollevate di analoghe.
Grazie anticipatamente per la risposta.

Non credo, assolutamente.

In ogni caso qui artista e azienda rispondono - non so se in solido o per percentuali stabilite - unicamente dei 300.000 euro di risarcimento stabiliti dalla Corte.
 
Ultima modifica:
letta così
e considerando che comunque potrebbe aprire le porte per molti altri casi del tutto analoghi

mi pare che la fondazione abbia voluto attaccare gli Orler, più che De Lutti:o

Rif.:
"La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 gennaio 2018 n. 2039 ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva stabilito che i dipinti di Pierluigi de Lutti (Pierluigi de Lutti) costituivano un plagio dei dipinti di Emilio Vedova, essendoci tra le opere una sostanziale sovrapposizione e che la galleria Arte Moderna Fratelli Orler Eredi Ermanno Orler S.n.c. dovesse rispondere di plagio avendo commercializzato, attraverso una mostra e delle televendite, i dipinti plagiati, condannandola altresì al risarcimento danni"
 
Penso che 150.000€ per gli Orler siano una seccante rimessa, ma 150.000€ per De Lutti siano una mazzata.

Cmq con questo precedente si rischiano parecchie reazioni a catena visto che di artisti che si rifanno ad altri artisti ce ne sono a centinaia.

Lo stesso De Lutti potrebbe provare a rifarsi su altri, se non lo fa prima la Fondazione Vedova ...
 
Grazie per questo tuo contributo, molto interessante. Mi permetto di chiedere a te (e magari anche a Batterista) se coloro che hanno di fatto presentato le opere di De Lutti alla mostra o in televisione, in rappresentanza della Azienda per cui operano, possono di fatto essere ritenuti responsabili o meno di quanto stiamo dibattendo, posto che mi trovo d'accordo con le perplessità di Biagio e di chi ne ha sollevate di analoghe.
Grazie anticipatamente per la risposta.

Discorso complesso.Intanto il reato vero e proprio chiamato plagio e' stato abrogato nel 1981 se non vado errato ma sorvoliamo perche' il discorso prenderebbe un altra piega.
Copiare un opera altrui e immetterla sul mercato a nome proprio danneggia ovviamente colui che l ha ideata per primo.Questa e' la ratio cui poi si innescano discussioni giuridiche e sentenze come quella Vedova/DeLutti.
Presentare le opere di De Lutti oggi con la sentenza della cassazione potrebbe esporre ovviamente a responsabilita' di natura risarcitoria in quanto sarebbe innegabile la mancanza di diligenza che comporterebbe a pieno titolo l applicazione del principio neminem laedere previsto dall art 2043 cc.questo in breve.Chiaro che la sentenza in questionecfa stato tra le parti in causa ma potrebbecessere usata come precedente per instaurare eventualibulteriori cause risarcitorie contro coloro che si comportano allo stesdo modo dei condannati nella recente sentenza confermata dalla cassazione.
Pero' rimango dell avviso che De Lutti con quella sentenza diventera' piu' famoso di Vedova😂😂😂
 
La cosa che fa più ridere è che gli ultimi de lutti non si ispirano più a vedova ma a paul jenkins guardare per credere
 
Grazie a chi ha risposto al mio quesito. Era stato Vittorio Sgarbi, se non ricordo male, a presentare la mostra veneziana di De Lutti alle Prigioni.
 
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