L’occhio del Fisco sulla vendita delle opere d’arte

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Occhio del fisco sulla vendita di opere d’arte, oggetti di antiquariato o collezioni. Nella bozza della Legge di Bilancio sono previste due ipotesi: la prima prevede una tassazione sul reddito percepito, la seconda una modifica alle aliquote Iva applicate. La tassazione sul reddito prevede la possibilità di scomputare le spese alla casa d’asta , le spese di restauro e di assicurazione e custodia.
 
Si parla di redditi da attività imprenditoriale, cioè svolta in modo professionale e abituale . Quindi galleristi e mercanti. se un collezionista decide di vendere parte o tutte le sue opere (a prescindere dal valore e dal numero) non rientra nel concetto di reddito. Vero?
 
Si parla di redditi da attività imprenditoriale, cioè svolta in modo professionale e abituale . Quindi galleristi e mercanti. se un collezionista decide di vendere parte o tutte le sue opere (a prescindere dal valore e dal numero) non rientra nel concetto di reddito. Vero?

si vedrà.. ma con questi ..................
 
Si parla di redditi da attività imprenditoriale, cioè svolta in modo professionale e abituale . Quindi galleristi e mercanti. se un collezionista decide di vendere parte o tutte le sue opere (a prescindere dal valore e dal numero) non rientra nel concetto di reddito. Vero?

Ma perché, già oggi, chi svolge attività impeditoriale nel settore, non viene tassato? E allora che senso ha questa nuova ipotesi di tassazione? Mah...speriamo bene...
 
Occhio del fisco sulla vendita di opere d’arte, oggetti di antiquariato o collezioni. Nella bozza della Legge di Bilancio sono previste due ipotesi: la prima prevede una tassazione sul reddito percepito, la seconda una modifica alle aliquote Iva applicate. La tassazione sul reddito prevede la possibilità di scomputare le spese alla casa d’asta , le spese di restauro e di assicurazione e custodia.

per caso sai dove sia possibile leggere tali bozze?
 
per caso sai dove sia possibile leggere tali bozze?
Ho trovato questa perla.......e non sapevo dove collocarla.....se non qui.......riguarda la manovra finanziaria......fonte il sole24ore. Cosa vorrà mai dire? Boh

Occhio fisco su vendita opere d’arte
L’occhio del fisco arriva anche sulla vendita di opere d'arte, oggetti di antiquariato o collezioni. Nella bozza sono previste due ipotesi: la prima prevede una tassazione sul reddito percepito, la seconda una modifica alle aliquote Iva applicate. La tassazione sul reddito prevede la possibilità di
scomputare le spese alla casa d’asta , le spese di restauro e di assicurazione e custodia. Possibile anche considerare ai fini della tassazione sui redditi un forfait del 40% del reddito percepito

...ne ha parlato inearte al bar dell'arte...il sole24ore
 
Aggiungo quanto ho trovato che per me non risulta molto più chiaro sui destinatari del provvedimento, ma almeno specifica che si applica sopra i 10K:

Il Fisco interviene sul regime da applicare alle opere d'arte e per favorire l'emersione dei redditi provenienti dalla vendita di antiquariato o beni da collezione. Lo prevede la bozza della Legge di Bilancio che ipotizza due regimi: una tassazione sul reddito percepito oppure una modifica alle aliquote Iva. Comunque sempre oltre i 10mila euro. Se i costi di produzione dell'opera sono superiori ai redditi, l'eccedenza si puo' dedurre. Chi si mette in regola nei termini avra' le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo. "In caso di emersione spontanea - si legge nella bozza - i redditi possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario del Testo unico delle imposte sui redditi".
 
...ne ha parlato inearte al bar dell'arte...il sole24ore

Si ho letto, ma in sostanza mi sembra che al di là delle intenzioni di tassare comunque e dovunque stiano brancolando un pò nel buio perché, al di fuori della compravendita di opere in un regime di attività di impresa, si tratta di beni mobili non registrati e quindi per definizione non facilmente tassabili.....comunque temo che anche il solo mettere in giro queste voci di possibili tassazioni, si abbia solo l’effetto di deprimere ancora di più un mercato già in sofferenza.....i soliti autogol di una politica demagogica e tafazziana....
 
...comunque temo che anche il solo mettere in giro queste voci di possibili tassazioni, si abbia solo l’effetto di deprimere ancora di più un mercato già in sofferenza.....i soliti autogol di una politica demagogica e tafazziana....

Proprio vero! Seminare incertezza e creare disaffezione non è certo il modo migliore per dare ordine e disciplina ad un settore effettivamente troppo deregolamentato. Ma per delineare dei provvedimenti sensati bisognerebbe per prima cosa che chi li disegna fosse dotato di esperienza e conoscenza specifica. Quando mai ???
 
Fra un po' metteranno la tassa sullo sciacquone del cesso...si ostinano con politiche e provvedimenti INSENSATI, partoriti da menti burocratiche/farraginose ...giusto per complicarci ancora un po' la vita..
 
Dalla bozza della Legge di Bilancio:

Art. Regime fiscale delle opere d’arte (Ipotesi 1)
.1. “L’articolo 67, comma 1, lettera i) (= Redditi diversi - i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”.
2. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
“2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d’asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all’acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute.
In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettere i) dell’articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.
2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.
2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l’ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.
2-***ies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.”
3. I soggetti per i quali trova applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d’imposta ancora accertabili ai sensi dell’articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 12, comma 2 – bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell’I.R.P.E.F. per l’anno 2017. Le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo se il relativo versamento è eseguito entro il termine di cui al periodo precedente.
4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell’articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. Modifiche all’aliquota IVA degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (Ipotesi 2)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:
“2) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della predetta tabella ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.”;
c) alla parte III, il n. 127-septiesdecies) è abrogato.


... della serie "quando si raschia il fondo del barile"! :(
 
...cose che mi torneranno untili quando sarò nella cabina elettorale. Quella é l unica possibilità di scelta che ho.
 
Della serie distruggiamo un settore che dà lavoro a molti e crea ricchezza , come qualcuno fece con la nautica. Una vera follia , sono solo squallidi politici tassatori e incapaci. Socialismo applicato e suicida.
 
Ciao a Tutti
Una "traduzione" in termini pratici di effetti sul mercato e sui nostri eventuali acquisti si potrebbe avare ?
Grazie neeeeee ;)
Paolo
 
Non ho seguito la cosa quindi le mie sono domande:
verrebbe quindi applicata una tassa a chi possiede opere d'arte (suppongo oltre una certa soglia)? attualmente questo patrimonio è in qualche modo tassato? perchè se non esiste una tassazione mi pare un po' particolare come cosa, cioè se ho 1 casa da 200k, 1 macchina da 10k, un lavoro da 2k e in casa 10 tagli di Fontana appesi alle pareti (obv paradosso) risulto praticamente un pezzente quando in realtà sono ricco sfondato, è corretto?
Cioè, ripeto, NON conoscendo la cosa (visto che la mia "collezione" non ha un valore notevole :D) direi che investire in arte per tenere una parte delle proprie finanze "occultata" al fisco (se è così eh) attualmente è un affarone nmw, tanto anche investendo su qualcosa che anche solo mantiene il valore o perde poco ho un bene che con quello che risparmio di tasse mi conviene di un po'.
Dove sbaglio?
 
Ciao a Tutti
Una "traduzione" in termini pratici di effetti sul mercato e sui nostri eventuali acquisti si potrebbe avare ?
Grazie neeeeee ;)
Paolo



Nel caso aumentasse l'IVA, aumenteranno i prezzi. Nel caso aumentasse la tassazione , aumenteranno i soliti "furbastri" che venderanno sotto banco le opere. Le eredità poi...non parliamo delle casistiche in cui non si dichiarerà nulla nei riguardi di chi erediterà collezioni...Insomma se passano quelle leggi si darà una bella mqazzata a quello che sinora si è fatto per certificare, autenticare e legittimare il più possibile le compravendite di opere d'arte
 
Si ho letto, ma in sostanza mi sembra che al di là delle intenzioni di tassare comunque e dovunque stiano brancolando un pò nel buio perché, al di fuori della compravendita di opere in un regime di attività di impresa, si tratta di beni mobili non registrati e quindi per definizione non facilmente tassabili.....comunque temo che anche il solo mettere in giro queste voci di possibili tassazioni, si abbia solo l’effetto di deprimere ancora di più un mercato già in sofferenza.....i soliti autogol di una politica demagogica e tafazziana....

Sono d' accordo...
 
Ciao a Tutti
Una "traduzione" in termini pratici di effetti sul mercato e sui nostri eventuali acquisti si potrebbe avare ?
Grazie neeeeee ;)
Paolo

1. si riduce drasticamente l'appeal dell'investimento in arte con conseguente chiusura di gallerie e riduzione dei posti di lavoro ;
2. si favorisce il "nero" con pagamenti in contanti dando un assist alla criminalità organizzata ;
3. si induce ad operazioni estero su estero all'interno della UE dove le opere circolano liberamente;
4. si favorisce l'emigrazione di opere importanti verso altri Stati ove il regime fiscale è meno vessatorio nei confronti dei collezionisti;
5. il prezzo richiesto nelle transazioni tra privati crescerà per cercare di ammortizzare il costo fiscale o si scoraggerà la compravendita tra privati con notevole immobilizzazione di beni di valore utili a creare ricchezza a vantaggio di tutti.
 
1. si riduce drasticamente l'appeal dell'investimento in arte con conseguente chiusura di gallerie e riduzione dei posti di lavoro ;
2. si favorisce il "nero" con pagamenti in contanti dando un assist alla criminalità organizzata ;
3. si induce ad operazioni estero su estero all'interno della UE dove le opere circolano liberamente;
4. si favorisce l'emigrazione di opere importanti verso altri Stati ove il regime fiscale è meno vessatorio nei confronti dei collezionisti;
5. il prezzo richiesto nelle transazioni tra privati crescerà per cercare di ammortizzare il costo fiscale o si scoraggerà la compravendita tra privati con notevole immobilizzazione di beni di valore utili a creare ricchezza a vantaggio di tutti.

Che classe di governo illuminata...
 
Non ho seguito la cosa quindi le mie sono domande:
verrebbe quindi applicata una tassa a chi possiede opere d'arte (suppongo oltre una certa soglia)? attualmente questo patrimonio è in qualche modo tassato? perchè se non esiste una tassazione mi pare un po' particolare come cosa, cioè se ho 1 casa da 200k, 1 macchina da 10k, un lavoro da 2k e in casa 10 tagli di Fontana appesi alle pareti (obv paradosso) risulto praticamente un pezzente quando in realtà sono ricco sfondato, è corretto?
Cioè, ripeto, NON conoscendo la cosa (visto che la mia "collezione" non ha un valore notevole :D) direi che investire in arte per tenere una parte delle proprie finanze "occultata" al fisco (se è così eh) attualmente è un affarone nmw, tanto anche investendo su qualcosa che anche solo mantiene il valore o perde poco ho un bene che con quello che risparmio di tasse mi conviene di un po'.
Dove sbaglio?

allora caro mio.
Per fartela breve
hai presente l'ultimo Jean-Michel Basquiat che ti eri aggiudicato a New York?:rolleyes:

ecco, corri in banca e cerca di farti alzare il fido oppure chiedi un prestito,
se non saran cavoli amari:D:D:D
 
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