fisco e arte

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gummenome

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Dice investart in questo articolo:
"investire in Arte comporta notevoli benefici fiscali. Non si applicano tasse al capital gain maturato dai
privati con la rivendita delle opere d'arte, gli imprenditori godono di risparmi fiscali
fino al 40% investendo in immagine e comunicazione tramite le proprie aziende,
i professionisti ottengono risparmi fiscali che possono arrivare al 45% all'anno investendo fino all'1% del proprio reddito"

Ma è proprio cosi? Se un'azienda acquista un'opera d'arte e la mette a costo come spesa di rappresentanza può farlo?
Cosa si rischia? Come può essere la spesa inerente all'attività aziendale?
Qualcuno ha qualche esempio concreto?
 

Allegati

  • MEGLIO_DEL_FORUM.pdf
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Se le opere d’arte non costituiscono l’oggetto dell’attività d’impresa il trattamento fiscale appare piuttosto controverso, ti riporto in sintesi quanto trovato in giro con riferimenti ad alcune sentenze.

Per valutare la deducibilità dei costi delle opere d’arte occorre valutare primariamente la sussistenza del requisito dell’inerenza richiesto dall’art. 109 TUIR, che non può prescindere dalla considerazione della natura del bene e al rapporto tra l’ammontare del costo sostenuto per acquistarlo e il volume d’affari dell’attività esercitata.

Per quanto riguarda la deducibilità del costo sostenuto l’art. 2426 n2) Codice Civile afferma che “il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato…”.
Vista la particolare natura dei beni artistici, e la loro tendenziale caratteristica di non perdere valore nel tempo, bensì accrescerlo, è evidente come l’acquisto di un’opera d’arte non possa costituire un cespite ammortizzabile.

Il Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 ha affermato che l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir.
Alla stessa soluzione giunge anche la corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.

Si segnala tuttavia che sempre il comitato consultivo per le norme antielusione, con il parere del 5 maggio 2008, n. 8, si sia espresso a favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

Autorevole dottrina ha tuttavia precisato che i due pareri, sebbene arrivino a conclusioni diametralmente opposte, non siano in conflitto tra loro. Infatti secondo il comitato per le norme antielusione il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, è legato all’ingente valore artistico del bene.

Qualora gli oggetti d’arte non abbiano un così ingente valore artistico si potrebbero considerare quali semplici arredi e pertanto ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa.

Altra tesi è quella invece che considera le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte alla stregua di spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili con i criteri previsti per tali tipologie di costi.

Anche la prassi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) ha evidenziato che una spesa di rappresentanza, per considerarsi tale dovrà possedere finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico in capo a chi le sostiene.

Di tesi completamente contraria è il comitato consultivo per l’applicazione delle norme anti elusione (parere n. 29/2005) che arriva alla conclusione che l’acquisto di oggetti d’arte non sia qualificabile come spesa di rappresentanza.

Anche in questo caso quindi si assiste a un quadro normativo di incerta applicabilità.


http://www.collezionedatiffany.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/ART148.pdf
 
Mi hai fatto venire un mal di testa della Madonna....
 
Le circolari dell'AdE fanno venire il mal di testa a tanti :D
 
Le circolari dell'AdE fanno venire il mal di testa a tanti :D

Eh, ci credo...è più facile imparare il birmano che capire cosa dicono queste circolari...bah, siamo proprio il Paese del Machiavelli...
 
Eh, ci credo...è più facile imparare il birmano che capire cosa dicono queste circolari...bah, siamo proprio il Paese del Machiavelli...

E dopo che hai interpretato, avuto risposte ai quesiti, messo in pratica il loro volere (nel frattempo hai acquisito un ulcera)......
.......come per magia
ecco che ti ritrovi un'altra circolare......
" e successive modifiche " :wall:
 
E dopo che hai interpretato, avuto risposte ai quesiti, messo in pratica il loro volere (nel frattempo hai acquisito un ulcera)......
.......come per magia
ecco che ti ritrovi un'altra circolare......
" e successive modifiche " :wall:

Vabbè..forse ho capito cosa fai di mestiere...Buona Domenica...
 
Casi pratici

Ciao
Siccome dalle circolari si può far tutto ed il contrario di tutto in perfetto stile italiota, in modo da poter interpretare per gli amici ed usare contro i nemici... ecco alcuno casi pratici:
1. Acquisto di opere di basso valore se rapportate ai ricavi caratteristici di una azienda (ricavi di 1 milione euro/anno e acquisto di un quadro da 2/3 mila euro): opera considerata arredo è messa in ammortamento in 7 anni
2. Ammesse spese di rappresentanza in rapporto massimo dell'1,3% sui ricavi caratteristici (azienda che fattura 1 milione di euro può detrarre il 100% delle spese di rappresentanza sino alla cifra di 13000 euro. Se le spese sono al di sotto dei 50 euro può detrarre anche IVA. Quindi se per esempio si fanno omaggi natalizi a clienti, fornitori, dipendenti per 5000 euro a Natale possiamo ancora detrarre 8mila euro per esempio acquistando un quadro di tale valore da adibire alla sala ricevimento clienti dell'azienda.
 
Ciao
Siccome dalle circolari si può far tutto ed il contrario di tutto in perfetto stile italiota, in modo da poter interpretare per gli amici ed usare contro i nemici... etc.

Spassionatamente, poichè come hai giustamente notato le circolari costituiscono un'interpretazione della legge che può essere o meno accttata dal pubblico ufficiale di turno, non so quanto valga la pena di rischiare sanzioni e contenziosi facendo "calcoli da farmacista" sulle spese, per poi magari "pagare i peccati" tutti in una volta. :cool:
 
Spassionatamente, poichè come hai giustamente notato le circolari costituiscono un'interpretazione della legge che può essere o meno accttata dal pubblico ufficiale di turno, non so quanto valga la pena di rischiare sanzioni e contenziosi facendo "calcoli da farmacista" sulle spese, per poi magari "pagare i peccati" tutti in una volta. :cool:

Cara Loryred, i calcoli da farmacista rendono milionari i farmacisti... i milioni si fanno centesimo dopo centesimo... e dopo 10 anni tutto va in prescrizione. Lo sai che la tassazione della microimpresa sfiora il 70%? Ogni azione di risparmio fiscale è da perseguire con tutte le forze! Con consapevolezza dei rischi e benefici... ecco il perché del mio post. Cerco spunti operativi e non interpretazioni di circolari che lascio agli addetti ai lavori.
 
Cara Loryred, i calcoli da farmacista rendono milionari i farmacisti... i milioni si fanno centesimo dopo centesimo... e dopo 10 anni tutto va in prescrizione. Lo sai che la tassazione della microimpresa sfiora il 70%? Ogni azione di risparmio fiscale è da perseguire con tutte le forze! Con consapevolezza dei rischi e benefici... ecco il perché del mio post. Cerco spunti operativi e non interpretazioni di circolari che lascio agli addetti ai lavori.

Non pensare che non abbia esperienza al riguardo, molta più che nel campo dell'arte, ma rispetto alla tua strategia da Paperon de Paperoni sono più propensa alla prudenza, come dici tu ognuno valuta il rapporto costi-benefici in modo soggettivo.

Parlavi di "riferimenti" per cui ho riportato le circolari che, piaccia o no, rappresentano al momento lo "stato dell'arte", credo che gli "spunti operativi" debbano pure partire da qui, anche se mi pare tu abbia già tutte le risposte. :cool:
 
Non pensare che non abbia esperienza al riguardo, molta più che nel campo dell'arte, ma rispetto alla tua strategia da Paperon de Paperoni sono più propensa alla prudenza, come dici tu ognuno valuta il rapporto costi-benefici in modo soggettivo.

Parlavi di "riferimenti" per cui ho riportato le circolari che, piaccia o no, rappresentano al momento lo "stato dell'arte", credo che gli "spunti operativi" debbano pure partire da qui, anche se mi pare tu abbia già tutte le risposte. :cool:

ti ringrazio per avermi dato del Paperon de Paperoni... in effetti mi sento più Gastone...
ho notato che sei molto precisa e competente e che rapidamente sai trovare soluzioni e risposte!
naturalmente avrai già un buon lavoro... peccato
 
ti ringrazio per avermi dato del Paperon de Paperoni... in effetti mi sento più Gastone...
ho notato che sei molto precisa e competente e che rapidamente sai trovare soluzioni e risposte!
naturalmente avrai già un buon lavoro... peccato

Tutti interventi interessanti.
Non è stato analizzato però l'aspetto di una eventuale successiva vendita da parte di una azienda che ha acquisito un bene come "spesa di rappresentanza".
Dovrà inserire tale vendita tra gli altri proventi e come tali sarà soggetta a tassazione .... !!
Quindi per ipotesi se una azienda nell'anno X si è detratta un costo di 100 rischia nell'anno X + n di pagare le tasse sull'importo della rivendita.
Saluti.
 
Sono titolare di un'impresa, pago come gli altri il 70% abbondante di tasse e balzelli, non ho mai acquistato con la società nemmeno il chiodo con cui appendere un'opera. L'arte per me è una passione estranea al lavoro e come tale la tratto, anche fiscalmente; pertanto non detraggo nulla e ci rimetto tutta l'Iva.
 
Sono titolare di un'impresa, pago come gli altri il 70% abbondante di tasse e balzelli, non ho mai acquistato con la società nemmeno il chiodo con cui appendere un'opera. L'arte per me è una passione estranea al lavoro e come tale la tratto, anche fiscalmente; pertanto non detraggo nulla e ci rimetto tutta l'Iva.

Mi sa che fai bene tu...
 
ti ringrazio per avermi dato del Paperon de Paperoni... in effetti mi sento più Gastone...
ho notato che sei molto precisa e competente e che rapidamente sai trovare soluzioni e risposte!
naturalmente avrai già un buon lavoro... peccato

Il perno principale ruota sul valore e sul "ruolo" del bene. In merito al secondo punto oltre a dare, migliorare e accrescere il prestigio di un'azienda, l'opera d'arte non deve dar luogo ad aspettative di incremento dei volumi di vendita. In parole povere il fine ultimo è tenerlo in azienda e non rivendendolo successivamente a scopo di lucro. Nel caso infatti l'azienda investa in una singola o più opere d'arte non è previsto nessun piano di ammortamento e il bene costituisce patrimonio aziendale.

In merito riprendo le parole del commercialista Marco Bodo:


L’art. 2426 n2) Codice Civile afferma che “il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato…”.
Il Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 ha affermato che l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir.
Alla stessa soluzione giunge anche la corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.
Tuttavia, sempre il comitato consultivo per le norme antielusione, con il parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso a favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

Autorevole dottrina ha tuttavia precisato che i due pareri, sebbene arrivino a conclusioni diametralmente opposte, non siano in conflitto tra loro. Infatti secondo il comitato per le norme antielusione il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, è legato all’ingente valore artistico del bene.

Altra tesi è quella invece che considera le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte alla stregua di spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili con i criteri previsti per tali tipologie di costi.

Anche la prassi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) ha evidenziato che una spesa di rappresentanza, per considerarsi tale dovrà possedere finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico in capo a chi le sostiene.

Di tesi completamente contraria è il comitato consultivo per l’applicazione delle norme anti elusione (parere n. 29/2005) che arriva alla conclusione che l’acquisto di oggetti d’arte non sia qualificabile come spesa di rappresentanza.

Anche in questo caso quindi si assiste a un quadro normativo di incerta applicabilità.

Qualora invece tali beni non costituiscano l’oggetto dell’impresa, la loro cessione generà plusvalenze imponibili ex art. 86 co.1 del Tuir (o minusvalenze deducibili).

Tali plusvalenze saranno determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi (verrà quindi considerato l’intero costo d’acquisto in quanto i beni artistici non sono ammortizzabili).

Qualora i beni siano posseduti da almeno tre esercizi, è possibile frazionare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi.
 
Il perno principale ruota sul valore e sul "ruolo" del bene. In merito al secondo punto oltre a dare, migliorare e accrescere il prestigio di un'azienda, l'opera d'arte non deve dar luogo ad aspettative di incremento dei volumi di vendita. In parole povere il fine ultimo è tenerlo in azienda e non rivendendolo successivamente a scopo di lucro. Nel caso infatti l'azienda investa in una singola o più opere d'arte non è previsto nessun piano di ammortamento e il bene costituisce patrimonio aziendale.

In merito riprendo le parole del commercialista Marco Bodo:


L’art. 2426 n2) Codice Civile afferma che “il costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato…”.
Il Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 ha affermato che l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir.
Alla stessa soluzione giunge anche la corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.
Tuttavia, sempre il comitato consultivo per le norme antielusione, con il parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso a favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

Autorevole dottrina ha tuttavia precisato che i due pareri, sebbene arrivino a conclusioni diametralmente opposte, non siano in conflitto tra loro. Infatti secondo il comitato per le norme antielusione il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, è legato all’ingente valore artistico del bene.

Altra tesi è quella invece che considera le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte alla stregua di spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili con i criteri previsti per tali tipologie di costi.

Anche la prassi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) ha evidenziato che una spesa di rappresentanza, per considerarsi tale dovrà possedere finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico in capo a chi le sostiene.

Di tesi completamente contraria è il comitato consultivo per l’applicazione delle norme anti elusione (parere n. 29/2005) che arriva alla conclusione che l’acquisto di oggetti d’arte non sia qualificabile come spesa di rappresentanza.

Anche in questo caso quindi si assiste a un quadro normativo di incerta applicabilità.

Qualora invece tali beni non costituiscano l’oggetto dell’impresa, la loro cessione generà plusvalenze imponibili ex art. 86 co.1 del Tuir (o minusvalenze deducibili).

Tali plusvalenze saranno determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi (verrà quindi considerato l’intero costo d’acquisto in quanto i beni artistici non sono ammortizzabili).

Qualora i beni siano posseduti da almeno tre esercizi, è possibile frazionare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi.

Mi sembra che ci sia poco spazio per le fantasie. Faccio notare che il nostro Gastone aveva esordito baldanzosamente affermando:

E poi posso cedere le mie opere acquistate come persona fisica alle mia aziende facendoci ad esempio un plusvalore di 200mila... Acquistate a 200 cedute a 400, ammortizzate 400 come spese di rappresentanza... Insomma un'accumulazione di opere che mi faranno risparmiarte da qui a 5 anni almeno 200 di tasse... Quindi le ho prese gratis.
Fate voi!

Giusto per ribadire quanto sia meglio scrivere "sapendo" e non per sparare cavolate
 
Ma, per esempio, io che ho venduto qualche quadretto ad un albergo..rilasciando la dovuta ricevuta...secondo il loro Commercialista, si tratta di opere di arredo dell'albergo, e quindi deducibili fiscalmente...e secondo le famigerate circolari..boh? A rigor di logica, anche secondo me, sono spese che possono detrarre...poi, credo che quando un " artista " vende DIRETTAMENTE opere del " proprio ingegno creativo " queste NON sono soggette ad IVA..almeno una volta era così... anche frequentando, da espositore, i famosi mercatini d'arte " open air " non si era soggetti ad alcuni vincoli tipici del " commercio "....adesso, francamente, non so quale sia la situazione, anche perchè sono anni che non li frequento più...però nel caso volessi ricominciare...qualcuno di voi ne sa qualcosa?
 
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