DOMANDONE giuridico

niccoeve

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:mmmm:Si ha questo caso: Tizio si aggiudica una opera ad una asta. Tizio si reca a pagare e ritirare il quadro presso la Casa d'Aste. Prima di pagare, Tizio chiede di conoscere (magari per ricostruire i passaggi di proprietà) la provenienza dell'opera. La Casa d'Aste si rifiuta di rivelare il nome del proprio mandante. Tizio decide di non pagare e di rinunciare all'acquisto.
E' in difetto la Casa d'Aste o è in difetto Tizio? Secondo un mio amico, la Casa d'Aste dovrebbe esser tenuta a dire il nome del mandante per dimostrarne la provenienza. Secondo me invece, ciò sarebbe dovuto solo in presenza di un ordine del giudice e - anzi - in caso di mancato pagamento - la Casa d'Aste può chiedere al Giudice una sentenza costitutiva che fondi il proprio diritto a ricevere il pagamento di Tizio per poi procedere - qualora il pagamento di Tizio permanga - ad esecuzione nei suoi confronti. :mmmm::mmmm:
 
:mmmm:Si ha questo caso: Tizio si aggiudica una opera ad una asta. Tizio si reca a pagare e ritirare il quadro presso la Casa d'Aste. Prima di pagare, Tizio chiede di conoscere (magari per ricostruire i passaggi di proprietà) la provenienza dell'opera. La Casa d'Aste si rifiuta di rivelare il nome del proprio mandante. Tizio decide di non pagare e di rinunciare all'acquisto.
E' in difetto la Casa d'Aste o è in difetto Tizio? Secondo un mio amico, la Casa d'Aste dovrebbe esser tenuta a dire il nome del mandante per dimostrarne la provenienza. Secondo me invece, ciò sarebbe dovuto solo in presenza di un ordine del giudice e - anzi - in caso di mancato pagamento - la Casa d'Aste può chiedere al Giudice una sentenza costitutiva che fondi il proprio diritto a ricevere il pagamento di Tizio per poi procedere - qualora il pagamento di Tizio permanga - ad esecuzione nei suoi confronti. :mmmm::mmmm:

Hai ragione tu. In caso di acquisto da una casa d'aste la provenienza è ... la casa d'aste stessa. Se la provenienza non è citata nelle note sull'opera vuol dire che non è importante o che il mandante vuole sacrosantamente mantenere la privacy. Diverso sarebbe il caso in cui l'opera fosse falsa ...ovviamente !!!
Se l'opera è autentica e corrisponde alla descrizione del lotto, il tuo amico deve pagarla altrimenti sarà soggetto a tutte le conseguenze previste nelle regole di partecipazione all'asta e nel codice civile (in pratica sarà costretto a pagarla con spese legali ed eventuali danni).
A qualsiasi giudice (ed anche a chiunque ne mastichi un pò) l'argomento del tuo amico apparirebbe solo un pretesto.
Non deve dimenticare il tuo amico che facendo l'offerta più alta, ha privato di questa possibilità qualche altro interessato danneggiando sia gli altri partecipanti che ovviamente il proprietario dell'opera. :angry:
 
Hai ragione tu. In caso di acquisto da una casa d'aste la provenienza è ... la casa d'aste stessa. Se la provenienza non è citata nelle note sull'opera vuol dire che non è importante o che il mandante vuole sacrosantamente mantenere la privacy. Diverso sarebbe il caso in cui l'opera fosse falsa ...ovviamente !!!
Se l'opera è autentica e corrisponde alla descrizione del lotto, il tuo amico deve pagarla altrimenti sarà soggetto a tutte le conseguenze previste nelle regole di partecipazione all'asta e nel codice civile (in pratica sarà costretto a pagarla con spese legali ed eventuali danni).
A qualsiasi giudice (ed anche a chiunque ne mastichi un pò) l'argomento del tuo amico apparirebbe solo un pretesto.
Non deve dimenticare il tuo amico che facendo l'offerta più alta, ha privato di questa possibilità qualche altro interessato danneggiando sia gli altri partecipanti che ovviamente il proprietario dell'opera. :angry:

Ma la legge sulla privacy è a tutela del mandante? O no? Questa "privacy" è un po' come il prezzemolo... la usiamo dappertutto!!! :mmmm:
 
Ma la legge sulla privacy è a tutela del mandante? O no? Questa "privacy" è un po' come il prezzemolo... la usiamo dappertutto!!! :mmmm:

La legge sulla privacy qui non c'entra. C'entra il rapporto di riservatezza tra mandante e mandatario al quale la casa d'aste non può venir meno per non rischiare un'azione da parte del mandante.
 
Hai ragione tu. In caso di acquisto da una casa d'aste la provenienza è ... la casa d'aste stessa. Se la provenienza non è citata nelle note sull'opera vuol dire che non è importante o che il mandante vuole sacrosantamente mantenere la privacy. Diverso sarebbe il caso in cui l'opera fosse falsa ...ovviamente !!!
Se l'opera è autentica e corrisponde alla descrizione del lotto, il tuo amico deve pagarla altrimenti sarà soggetto a tutte le conseguenze previste nelle regole di partecipazione all'asta e nel codice civile (in pratica sarà costretto a pagarla con spese legali ed eventuali danni).
A qualsiasi giudice (ed anche a chiunque ne mastichi un pò) l'argomento del tuo amico apparirebbe solo un pretesto.
Non deve dimenticare il tuo amico che facendo l'offerta più alta, ha privato di questa possibilità qualche altro interessato danneggiando sia gli altri partecipanti che ovviamente il proprietario dell'opera. :angry:

E se l'amico di Niccoeve dichiarasse che per lui l'opera è falsa? Sarebbe ancora tenuto al pagamento oppure facendo una denuncia cambierebbe tutto? ;)
 
E se l'amico di Niccoeve dichiarasse che per lui l'opera è falsa? Sarebbe ancora tenuto al pagamento oppure facendo una denuncia cambierebbe tutto? ;)

nelle condizioni di vendita delle case d'aste è scritto chiaramente che il compratore deve controllare la corrispondenza dell'oggetto alla descrizione prima dell'asta
se pensava fosse un'opera falsa, semplicemente doveva astenersi dal fare offerte

poi certo ci sono stati casi di rimborso da parte delle case d'asta, mi si tratta di casi molto rari.
 
Carina questa: guardo il catalogo poi visito l'esposizione eventualmente chied il condition report, partecipo all'asta e quando vado a pagare dico che l'opera e falsa e non pago.... Secondo me si può fare solo nelle aste del periodo di carnevale e il primo aprile. :cool:
 
Carina questa: guardo il catalogo poi visito l'esposizione eventualmente chied il condition report, partecipo all'asta e quando vado a pagare dico che l'opera e falsa e non pago.... Secondo me si può fare solo nelle aste del periodo di carnevale e il primo aprile. :cool:

Supponiamo ci fosse un'autentica dichiarata nella descrizione "foto con autentica dell'artista", poi vado dall'artista con l'opera e lui mi dice che non è autentica l'opera e l'autentica, oppure l'artista è morto vado alla fondazione e non mi riconoscono l'autenticità :angry:, cosa posso fare?:confused:
 
Supponiamo ci fosse un'autentica dichiarata nella descrizione "foto con autentica dell'artista", poi vado dall'artista con l'opera e lui mi dice che non è autentica l'opera e l'autentica, oppure l'artista è morto vado alla fondazione e non mi riconoscono l'autenticità :angry:, cosa posso fare?:confused:

Nell'ipotesi che prospetti hai già ritirato e pagato l'opera e quindi non c'entra nulla con quella da cui è nato il domandone.

Detto questo se acquisti un'opera che risulta falsa ti rivolgi al venditore e quindi alla casa d'aste che se accetta la tua valutazione troverà la giusta soluzione e/o rimborserà :mano: o invece sarai costretto a rivolgerti ad un giudice :angry: che accerterà se il quadro è effettivamente falso e ti farà eventualmente restituire i soldi.:read:
 
:mmmm:Si ha questo caso: Tizio si aggiudica una opera ad una asta. Tizio si reca a pagare e ritirare il quadro presso la Casa d'Aste. Prima di pagare, Tizio chiede di conoscere (magari per ricostruire i passaggi di proprietà) la provenienza dell'opera. La Casa d'Aste si rifiuta di rivelare il nome del proprio mandante. Tizio decide di non pagare e di rinunciare all'acquisto.
E' in difetto la Casa d'Aste o è in difetto Tizio? Secondo un mio amico, la Casa d'Aste dovrebbe esser tenuta a dire il nome del mandante per dimostrarne la provenienza. Secondo me invece, ciò sarebbe dovuto solo in presenza di un ordine del giudice e - anzi - in caso di mancato pagamento - la Casa d'Aste può chiedere al Giudice una sentenza costitutiva che fondi il proprio diritto a ricevere il pagamento di Tizio per poi procedere - qualora il pagamento di Tizio permanga - ad esecuzione nei suoi confronti. :mmmm::mmmm:

Attenzione, il problema non è di facile soluzione.
Lasciamo perdere per un attimo la lecita provenienza e diamo per scontato non esista problema alcuno, ossia non sia opera frutto di qualche furto e sia stata data da un legittimo proprietario alla casa d'aste per la vendita e comunque sia il possesso vale titolo, per cui non entro nel merito di questa faccenda, rognosa, ma facilmente risolvibile con un fatto concreto come la compravendita di cosa mobile conclusa con una persona che in buona fede l'abbia acquistata con regolare contratto di acquisto in asta pubblica, mi fermo qui anche se problemi comunque sussistono, eccome, ma sulla lecita provenienza direi che l'acquirente possa dormire sogni quasi tranquilli quando vi sia un regolare contratto di acquisto con casa d'aste di indubbia fama.Cosa diversa se acquistata da un privato sconosciuto o casa d'aste già più volte denunciata per vendita di oggetti trafugati.
Problema invece sorgono circa la dichiarazione di autenticità dell'opera che potrebbe mancare o essere allegata all'opera stessa in caso di dubbia paternità.
Infatti la presenza della dichiarazione di autenticità fa dipendere la scelta tra l'applicazione della disciplina dell'annullamento per vizi del consenso o quella della risoluzione per vendita aliud pro alio.Secondo me, e parte della giurisprudenza, sarebbe sempre esperibile il rimedio della risoluzione per inadempimento nelle ipotesi in cui il venditore non rilasci l'attestato di autenticità posto che sicuramente il mancato rilascio di questo attestato costituirebbe un inadempimento di non scarsa importanza, con pedissequa richiesta di risarcimento danni.Non piace a nessuno pagare un' opera di un certo autore fior di euro e poi avere il dubbio che l'opera stessa non sia stata eseguita da quell'autore.
Diversamente infatti si rientrerebbe nella previsione dell'art. 1428 del c.c. e dunque sarebbe invocabile solo la disciplina dell'annullamento per vizi del consenso basato infatti sull'errore di uno o di entrambi i contraenti.
Come potrete ben capire a seconda dell'azione proposta diversa è la quantificazione del danno subito.Nell'annullamento il danno risarcibile è limitato al solo interesse negativo (restituzione del prezzo e spese effettuate in occasione di quell'acquisto), nella vendita aliud pro alio, azionando la risoluzione contrattuale, il risarcimento è più corposo ossia restituzione del prezzo, lucro cessante e vantaggio economico perduto a seguito dell'inadempimento (il vantaggio economico che avrebbe ottenuto se il quadro fosse stato vero, da provarsi anche con criteri equitativi qualora la plusvalenza fosse di difficile quantificazione)
Va però anche detto che talvolta neppure le perizie riescono a porre il termine "fine" sulla paternità di un'opera d'arte e dunque un'attestato di autenticità rilasciato da una casa d'aste non mette al sicuro l'acquirente che è comunque protetto giuridicamente potendo esperire contro la casa d'aste l'azione di annullamento, o risarcimento nel caso non la rilasci e l'opera risulti poi falsa.
Altro problema poi è la falsità dell'opera e la colpa o il dolo del venditore che fanno ovviamente la differenza anche in campo penale.Ma saltiamo questi passaggi che esulano dalla domanda iniziale.
Ho dovuto riassumere all'osso la questione per non renderla di difficile comprensione;)
 
Per chi non lo sapesse e volesse capirne di più, il possesso vale titolo (per i mobili) è contenuto nell'art. 1153 c.c.
 
Il caso mi sembra abbastanza senza senso.

se per Tizio la provenienza dell'opera era determinante avrebbe dovuto chiederne conto prima di partecipare all'asta aggiudicandosi l'opera, e nel caso non fosse nota non partecipare.
se non l'ha fatto e ora le mette già dura è solo come scusa per non pagare, e bene farebbe la casa d'asta a pretendere i danè
 
C'è scritto tutto qui:

Legge 20 novembre 1971, n. 1062 (in Gazz. Uff., 17 dicembre, n. 318)

La casa d'asta come operatore di "attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura" deve rilasciare gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere, a prescindere da quello che scrivono sul regolamento (fonte secondaria).

Il libro l'ho letto, non mi sembra "illuminante"...
 
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