vendita casa in edilizia convenzionata

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Siamo proprietari di una abitazione costruita in edilizia convenzionata, su un terreno ceduto in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971. La convenzione tra il Comune e la Cooperativa è stata stipulata l’8 febbraio 1985 ed il rogito è stato fatto in data 28.12.1988.
La convenzione prevedeva per la vendita i vincoli dell’art. 35, commi dal 15 al 19, della Legge 865/1971. A causa di difetti di procedura, abbiamo scoperto che non ci è ancora stato rilasciato il certificato di agibilità; pertanto, non sono trascorsi i 20 anni prescritti per poter vendere senza vincoli la nostra casa.
Abbiamo letto, però, che questi commi sono stati abrogati dalla Legge n. 179/1992. Siamo quindi liberi di vendere la nostra casa al prezzo di mercato, o dobbiamo necessariamente sottostare ai vincoli della convenzione?
Grazie
 
Siamo proprietari di una abitazione costruita in edilizia convenzionata, su un terreno ceduto in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971. La convenzione tra il Comune e la Cooperativa è stata stipulata l’8 febbraio 1985 ed il rogito è stato fatto in data 28.12.1988.
La convenzione prevedeva per la vendita i vincoli dell’art. 35, commi dal 15 al 19, della Legge 865/1971. A causa di difetti di procedura, abbiamo scoperto che non ci è ancora stato rilasciato il certificato di agibilità; pertanto, non sono trascorsi i 20 anni prescritti per poter vendere senza vincoli la nostra casa.
Abbiamo letto, però, che questi commi sono stati abrogati dalla Legge n. 179/1992. Siamo quindi liberi di vendere la nostra casa al prezzo di mercato, o dobbiamo necessariamente sottostare ai vincoli della convenzione?
Grazie

Da quel che ho capito hai acquistato, o preso in diritto di superficie novantanovennale, ma L. 865/71 prevedeva l'acquisto, un alloggio in Zona PEEP, ex legge 167, in seguito ad esproprio.
Se è così, sappi:
1)- le sentenze del Consiglio di Stato sulla”convenzione edilizia” hanno così dichiarato: “In via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che “Poiché l’art.35, c. 14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n°865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista nell’art. 42, c. 2, della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Giur. It. 1990, III, 1, 240)”, e che “Sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n°865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Foro amm., 1990, 35)”. Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L. 179/1992”;
2) la Legge 179/’92 ha non solo ridotto a cinque anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in dieci e venti anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.
Insomma, i cinque anni sono ampiamente, trascorsi, benché la convenzione ed il successivo rogito impongano termini diversi, l'agibilità non ha alcuna influenza sull'alienabilità del dell'immobile, sia aoggettiva, sia soggettiva.
Spero che il problema non lo abbia sollevato il notaio, perché queste cose dovrebbe saperle molto bene.
 
A proposito di convenzioni

Da quel che ho capito hai acquistato, o preso in diritto di superficie novantanovennale, ma L. 865/71 prevedeva l'acquisto, un alloggio in Zona PEEP, ex legge 167, in seguito ad esproprio.
Se è così, sappi:
1)- le sentenze del Consiglio di Stato sulla”convenzione edilizia” hanno così dichiarato: “In via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che “Poiché l’art.35, c. 14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n°865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista nell’art. 42, c. 2, della Costituzione (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Giur. It. 1990, III, 1, 240)”, e che “Sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n°865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n°9, in Foro amm., 1990, 35)”. Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L. 179/1992”;
2) la Legge 179/’92 ha non solo ridotto a cinque anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in dieci e venti anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.
Insomma, i cinque anni sono ampiamente, trascorsi, benché la convenzione ed il successivo rogito impongano termini diversi, l'agibilità non ha alcuna influenza sull'alienabilità del dell'immobile, sia aoggettiva, sia soggettiva.
Spero che il problema non lo abbia sollevato il notaio, perché queste cose dovrebbe saperle molto bene.
Buongiorno Gorio, io ho questo problema: ho acquistato nel 2006 un alloggio costruito a fronte di convenzione edilizia (non si tratta di edilizia sovvenzionata/agevolata in quanto era in autofinanziamento e non ho beneficiato di alcun contributo) stipulata nel 2003 con cessione del diritto di proprietà e ai sensi dell'art. 35 l. 865 e della L. 10/77. Quello che trovo strano è che la convenzione non ha durata e impone limiti di prezzo per le cessioni successive alla prima assegnazione. Stante le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato che citi, non dovrei ora poter vendere al prezzo di mercato? Dove posso recuperare il testo della sentenza del Consiglio di Stato che tu citi?
 
Buongiorno Gorio, io ho questo problema: ho acquistato nel 2006 un alloggio costruito a fronte di convenzione edilizia (non si tratta di edilizia sovvenzionata/agevolata in quanto era in autofinanziamento e non ho beneficiato di alcun contributo) stipulata nel 2003 con cessione del diritto di proprietà e ai sensi dell'art. 35 l. 865 e della L. 10/77. Quello che trovo strano è che la convenzione non ha durata e impone limiti di prezzo per le cessioni successive alla prima assegnazione. Stante le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato che citi, non dovrei ora poter vendere al prezzo di mercato? Dove posso recuperare il testo della sentenza del Consiglio di Stato che tu citi?

La legge 179/92 ha prescritto un periodo quinquiennale per l'alienabilità degli immobili in convenzione.
Tu dovresti sapere se l'acquisto dell'area da parte della coooperativa è avvenuto in cessione bonaria o a seguito di esproprio.
Ritengo, comunque, visto che il programma è stato compiuto in autofinanziamento, quindi senza né fondi regionali né con l'intervento del Fondo Sociale di Sviluppo Europeo (già Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa), che la c.d. socialità delle opere, non essendoci un mutuo a tasso agevolato, sia stata riscontrata nell'esproprio e poi nell'assegnazione in convenzione alla cooperativa.
Questo è il testo della norma inerente l'alienabiltà ex L. 179/92

Art. 20.
(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto.


E questa è la norma abrogatrice le precedenti restrizioni

Art. 23.
(Abrogazione e sostituzione di norme).

1. è abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Quindi queste sono le disposizioni di legge abrogate

L'ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ NON PUÒ ESSERE ALIENATO A NESSUN TITOLO,NÈ SU DI ESSO PUÒ COSTITUIRSI ALCUN DIRITTO REALE DI GODIMENTO PER UN PERIODO DI TEMPO DI 10 ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITÀ.

DECORSO TALE PERIODO DI TEMPO,L'ALIENAZIONE O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO PUÒ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI,AL PREZZO FISSATO DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE, TENENDO CONTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COSTRUZIONE,DEL VALORE DELL'AREA SU CUI ESSA INSISTE,DETERMINATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 16 E PRESCINDENDO DALLA LORO LOCALIZZAZIONE, NONCHÉ DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE POSTO A CARICO DEL PROPRIETARIO.

DOPO 20 ANNI DAL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITÀ,IL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO PUÒ TRASFERIRNE LA PROPRIETÀ A CHIUNQUE O COSTITUIRE SU DI ESSA DIRITTO REALE DI GODIMENTO,CON L'OBBLIGO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI,CHE A SUO TEMPO HA CEDUTO L'AREA,DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI MERCATO DELL'AREA AL MOMENTO DELL'ALIENAZIONE ED IL PREZZO DI ACQUISIZIONE A SUO TEMPO CORRISPOSTO,RIVALUTATO SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DELLO INDICE DEI PREZZI ALL'INGROSSO CALCOLATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.DETTA DIFFERENZA È VALUTATA DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE ED È RISCOSSA ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DAL COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO,CHE PROVVEDE A VERSARLA AL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI.LA SOMMA È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI.

L'ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ PUÒ ESSERE DATO IN LOCAZIONE,SINO A CHE NON SIA STATA PAGATA A FAVORE DEL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI LA SOMMA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI,AL CANONE FISSATO DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE SECONDO I CRITERI DI CUI AL SEDICESIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.IL VERSAMENTO DELLA SOMMA PUÒ ESSERE EFFETTUATO, DECORSO IL TERMINE DI 20 ANNI,DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO,AL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI,INDIPENDENTEMENTE DAL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO.

GLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI QUATTRO PRECEDENTI COMMI SONO NULLI.DETTA NULLITÀ PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAL COMUNE O DA CHIUNQUE ALTRO VI ABBIA INTERESSE E PUÒ ESSERE RILEVATA D'UFFICIO DAL GIUDICE.


A questo punto dovresti recuperare la convenzione a suo tempo stipulata tra la coooperativa ed il comune, poiché, a prima vista, mi sembra chiaro che c'é stata una svista, visto che sembrerebbe che siano stati inseriti vincoli non più di legge.
Il testo della sentenza, che precisa, infatti, che le normative comunali non possono superare i limiti posti dal legislatore, pena la violazione della riserva di legge, le trovi in Giurisprudenza Italiana ed in in Foro Aministrativo del 1990.
Puoi provare in rete.
 
@gorio;)

un applauso, ma grandissimo per il tuo prezioso contributo!OK!
peccato che non posso bollinare:o
 
La legge 179/92 ha prescritto un periodo quinquiennale per l'alienabilità degli immobili in convenzione.
Tu dovresti sapere se l'acquisto dell'area da parte della coooperativa è avvenuto in cessione bonaria o a seguito di esproprio.
Ritengo, comunque, visto che il programma è stato compiuto in autofinanziamento, quindi senza né fondi regionali né con l'intervento del Fondo Sociale di Sviluppo Europeo (già Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa), che la c.d. socialità delle opere, non essendoci un mutuo a tasso agevolato, sia stata riscontrata nell'esproprio e poi nell'assegnazione in convenzione alla cooperativa.
Questo è il testo della norma inerente l'alienabiltà ex L. 179/92

Art. 20.
(Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto.


E questa è la norma abrogatrice le precedenti restrizioni

Art. 23.
(Abrogazione e sostituzione di norme).

1. è abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Quindi queste sono le disposizioni di legge abrogate

L'ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ NON PUÒ ESSERE ALIENATO A NESSUN TITOLO,NÈ SU DI ESSO PUÒ COSTITUIRSI ALCUN DIRITTO REALE DI GODIMENTO PER UN PERIODO DI TEMPO DI 10 ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABILITÀ.

DECORSO TALE PERIODO DI TEMPO,L'ALIENAZIONE O LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO PUÒ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI,AL PREZZO FISSATO DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE, TENENDO CONTO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COSTRUZIONE,DEL VALORE DELL'AREA SU CUI ESSA INSISTE,DETERMINATI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 16 E PRESCINDENDO DALLA LORO LOCALIZZAZIONE, NONCHÉ DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE POSTO A CARICO DEL PROPRIETARIO.

DOPO 20 ANNI DAL RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITÀ,IL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO PUÒ TRASFERIRNE LA PROPRIETÀ A CHIUNQUE O COSTITUIRE SU DI ESSA DIRITTO REALE DI GODIMENTO,CON L'OBBLIGO DI PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI,CHE A SUO TEMPO HA CEDUTO L'AREA,DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI MERCATO DELL'AREA AL MOMENTO DELL'ALIENAZIONE ED IL PREZZO DI ACQUISIZIONE A SUO TEMPO CORRISPOSTO,RIVALUTATO SULLA BASE DELLE VARIAZIONI DELLO INDICE DEI PREZZI ALL'INGROSSO CALCOLATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.DETTA DIFFERENZA È VALUTATA DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE ED È RISCOSSA ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DAL COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO,CHE PROVVEDE A VERSARLA AL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI.LA SOMMA È DESTINATA ALL'ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI.

L'ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ PUÒ ESSERE DATO IN LOCAZIONE,SINO A CHE NON SIA STATA PAGATA A FAVORE DEL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI LA SOMMA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI,AL CANONE FISSATO DALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE SECONDO I CRITERI DI CUI AL SEDICESIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.IL VERSAMENTO DELLA SOMMA PUÒ ESSERE EFFETTUATO, DECORSO IL TERMINE DI 20 ANNI,DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO,AL COMUNE O CONSORZIO DI COMUNI,INDIPENDENTEMENTE DAL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO.

GLI ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI QUATTRO PRECEDENTI COMMI SONO NULLI.DETTA NULLITÀ PUÒ ESSERE FATTA VALERE DAL COMUNE O DA CHIUNQUE ALTRO VI ABBIA INTERESSE E PUÒ ESSERE RILEVATA D'UFFICIO DAL GIUDICE.


A questo punto dovresti recuperare la convenzione a suo tempo stipulata tra la coooperativa ed il comune, poiché, a prima vista, mi sembra chiaro che c'é stata una svista, visto che sembrerebbe che siano stati inseriti vincoli non più di legge.
Il testo della sentenza, che precisa, infatti, che le normative comunali non possono superare i limiti posti dal legislatore, pena la violazione della riserva di legge, le trovi in Giurisprudenza Italiana ed in in Foro Aministrativo del 1990.
Puoi provare in rete.

Ho approfondito l'aspetto dell'esproprio. La convenzione cita che l'area è stata acquisita dal comune mediante cessione onerosa come da atto pubblico (sostitutivo dell'acquisizione per pubblica utilità) nella stessa data di stipula della convenzione. Posso anche dirti che l'area era di proprietà della stessa Srl con la quale è stata fatta la convenzione.

In merito al vincolo dei 5 anni ritengo che non dovrebbe valere per il fatto che non ho avuto alcuna sovvenzione e quindi non c'è motivo di avere una autorizzazione da parte della Regione. La stessa legge 1792/92 parla di vendibilità di alloggi in edilizia agevolata (ovvero con contributo) che non è il mio caso.

Le mie perplessità nascono anche dal fatto che il prezzo convenzionato al quale ho acquistato è esattamente pari alla quotazione dell'agenzia del territorio per la tipologia di immobile in quel periodo. Che vantaggio avrei avuto quindi?

Riguardo la sentenza del Consiglio di Stato in rete non riesco a trovare il testo e non so dove recuperare le pubblicazioni che tu citi. Saresti in grado di mandarmela tu scannerizzata via mail?

Grazie.
 
Vendita casa PEEP in convenzione.

Buongiorno Gorio.
Ho più o meno lo stesso problema di Luca71.
Ho acquistato nel 10/2005 una casa in coop. su area PEEP in diritto di proprietà, non sapendo dell'esistenza di una convenzione tra la coop. e il comune. Secondo il costruttore, che non viene citato nella convenzione, posso rivendere dopo 5 anni a libero mercato. Invece la convenzione stipulata nel 2000 (citata nell'atto notarile), che richiama l' art. 35 della legge 865 del 1971 (senza specificarne la durata), vincola il prezzo di vendita delle successive cessioni recandomi un notevole danno economico.
Le domande sono queste: c' è una legge, una sentenza o un un' azione legale che possa liberarmi dai vincoli della convenzione prima possibile? La legge BOTTA-FERRINI del 1992 si può applicare nel mio caso? Potresti girarmi via mail le sentenze da te citate o il loro link preciso?

Grazie della cortese attenzione.
Saluti.
 
buon giorno. come luca 1971 e juza 1974 ho anch'io lo stesso problema. ho acquistato nel 2007 un appartamento in edilizia convenzionata e a luglio scadrebbero i 5 anni previsti per la vendita. si può o non si può vendere al prezzo di mercato? tra l'altro nemmeno io sapevo di questa convenzione, l'ho saputo per caso quando un inquilino dello stesso complesso ha dovuto vendere prima. adesso sto cercando di farmi dare una copia dal notaio che ha redatto questa convenzione nel 2003 ( e quindi dopo il 92...) per capire come comportarmi. ma se non è segnato nella convenzione la legge del 92 ma solo quella del 71 posso non considerare il vincolo perchè illegittimo? come posso fare per essere sicura di non incorrere in sanzioni? la legge 106 di quest'anno può ulteriormente aiutarmi? :confused:
grazie infinite del vostro aiuto. :wall:
 
Convenzione ante 1992 e attualità dei vincoli

Ho avviato una trattativa al libero mercato avente ad oggetto un immobile costruito da una soc cooperativa che nel gennaio 1984 ha acquistato dal Comune la proprietà del terreno in zona P.E.E.P. e contestualmente stipulato una convenzione che richiama i limiti dell'abrogata legge n. 865/71. Il proprietario l'ha acquistato all'asta in base ai valori di mercato e potrebbe essere libero di rivendere a prezzo libero, ma l'immobile è secondo voi oramai svincolato? Il Comune, sia pure non ufficialmente, si è espresso nel senso di ritenerlo ancora vincolato: anche se la convenzione non prevede durata, l'amministrazione, in questi casi, per prassi applica la durata max prevista dalla legge (30 anni).
 
vorrei sapere se esiste la possibilità di alienare, il vincolo del prezzo di vendita stabilito dal comune per la mia casa costruita su un lotto peep ai sensi delle leggi 167 del 62 e 865 del 71. preciso io sono impossibilitato dopo otto anni a restare per variata situazione di lavoro e sono costretto a trasferirmi. il prezzo di cessione stabilito dai conteggi dell'amministrazione comunale supera di poco più della metà la spesa che ho sostenuto per edificarla ( non che sia lussuosa ) e comunque nel prezzo del costo di costruzione citato in convenzione non tiene conto del prezzo del terreno che ho acquistato dal comune, anche se a prezzo favorevole. ora anche se posso venderla a persona con requisiti previsti, sarebbe come regalarla, inoltre a quel prezzo sarei in grande difficolta a comprarne un altra. come potrei fare per leiminare quella che per me è un imposizione vessatoria non più sostenibile?
 
vorrei sapere se esiste la possibilità di alienare, il vincolo del prezzo di vendita stabilito dal comune per la mia casa costruita su un lotto peep ai sensi delle leggi 167 del 62 e 865 del 71. preciso io sono impossibilitato dopo otto anni a restare per variata situazione di lavoro e sono costretto a trasferirmi. il prezzo di cessione stabilito dai conteggi dell'amministrazione comunale supera di poco più della metà la spesa che ho sostenuto per edificarla ( non che sia lussuosa ) e comunque nel prezzo del costo di costruzione citato in convenzione non tiene conto del prezzo del terreno che ho acquistato dal comune, anche se a prezzo favorevole. ora anche se posso venderla a persona con requisiti previsti, sarebbe come regalarla, inoltre a quel prezzo sarei in grande difficolta a comprarne un altra. come potrei fare per leiminare quella che per me è un imposizione vessatoria non più sostenibile?
 
Cosa c'e' scritto nella convenzione? A quanto ho capito il terreno è di tua proprietà: l'hai acquistato facendo una trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà? Il comune dà la possibilità, dietro pagamento, di riscattare i vincoli? Di recente il decreto sviluppo 106/2011 ha introdotto un'altra possibilità, però non so se sia già applicata/applicabile: http://www.finanzaonline.com/forum/...ssibilita-di-eliminazione-vincoli-prezzo.html
 
il terreno l'ho acquistato nel 2001 in diritto di proprietà e non in diritto di superficie senza nessun finanziamento da qualsiasi ente e ho edificato entro il 2002 a mie totali spese,nella convenzione non è specificata la possibilità dietro pagamento di riscattare i vincoli che sono: dopo i 5 anni possibile vendere a soggetti che hanno i requisiti previsti e ad un prezzo stabilito dal comune, (dal calcolo che ho fatto fare all'urbanistica per la mia casa di mq 110 di s.u. + 110 di s.n.r. + 90 di sottotetto è pari ad un corrispettivo di 203 mila euro, io ne ho spesi come dicevo senza lusso, purtroppo 350 mila comprese spese tecniche e acquisto lotto, che purtroppo non posso dimostrare). e dopo i 20 anni scadenza naturale del vincolo e possibilità di vendere a prezzo di mercato. Adesso naturalmente come lei certamente sa, è cambiato il quadro economico in Italia, io non trovo lavoro qui a Cervia in Romagna (sono un tecnico) e mia moglie lavora a Pesaro come impiegata. non siamo più in grado di sopportare questo disagio ma non possiamo certamente buttare via il lavoro di tutta una vita. La ringrazio per l'attenzione. cordiali saluti Francesco
 
Anche se nella convenzione non è riportata la possibilità di pagare una somma per poi poter vendere a libero mercato, il comune potrebbe aver emanato qualche delibera in tal senso. Dovresti chiedere al comune se c'e' questa possibilità o in alternativa chiedere consiglio ad un notaio. Se al comune esponi la tua situazione potrebbero venirti incontro.

In ogni caso, lasciando cosi' le cose, potresti comunque vendere a prezzo di mercato (naturalmente dichiarando il prezzo intero nel rogito, mai nero). In tal caso i problemi sono due: bisogna vedere se l'acquirente accetta di comprare a libero mercato un immobile il cui prezzo dovrebbe essere invece calmierato e, qualora accettasse, potrebbe comunque poi intentare causa civile per la restituzione della somma in eccesso (con tempi ed esito incerti).
 
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca....la legge impone questo, non hanno un fine speculativo.
 
e tutta questa gente è a favore degli espropri dei terreni , bella banda di ladri :o al gabbio bisognerebbe mandarli, altro che case popolari :wall:
 
e tutta questa gente è a favore degli espropri dei terreni , bella banda di ladri :o al gabbio bisognerebbe mandarli, altro che case popolari :wall:

Allora...l'edilizia popolare era una scelta encomiabile...di altri periodi storici..per dare una casa anche a operai/piccoli artigiani/ ceto modesto di lavoratori e non prevedeva l'ipotesi di rivendere con gain...ora i tempi sono cambiati, non si fa più.:bye:
 
Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca....la legge impone questo, non hanno un fine speculativo.
Sono presenti leggi che consentono l'eliminazione dei vincoli (tutti o alcuni, a discrezione del comune), dietro pagamento di somme calcolate dal comune. Ad esempio, la 448/98 o la nuova 106/11 sulla quale però non ho altre informazioni precise.
 
Acquisto casa edilizia convenzionata

Avrei bisogno di un parere. Sto per acquistare casa in edilizia convenzionata. Il comune ha già controllato tutti i miei documenti/requisiti e ho carta verde.

Prezzo Ok come da prezzo imposto del comune, terreno riscattato dal venditore, mutuo banca OK, notaio trovato ma al 90' mi sorge un dubbio e volevo un vs. parere:
Il venditore avrebbe dovuto fare una comunicazione alla coperativa per (scusate la ripertizione) comunicare la messa in vendita dell'appartamento.
60gg silenzio assenso (come da convenzione).
Il venditore si è recato di persona a consegnare la richiesta che non è stata firmata (sembra abbiano chiesto qualcosa per il disturbo Bannato ) ed abbia mandato una raccomandata ma senza ricevuta di ritorno. Al momento ho in mano copia della lettera del venditore e chiaramente il n. di raccomandata. Dal sito di Poste Italiane ho potuto scaricare la "tracciatura" e risulta consegnata dal portalettere in data gg/mm/anno.

Scusate il racconto della "rava e la fava" ma la domanda è: la raccomandata (senza ricevuta di ritorno) ha o non ha valore "legale" per il conteggio dei 60gg?
Il rischio è che potrei richiedere al venditore di inviare nuovamente la richiesta utilizzando questa volta raccomandata con ricevuta di ritorno ma vorrebbe dire aspettare altri 60gg e finire ad Agosto e quindi rogitare a Settembre (banca e notaio disponibilia d agosto ci credo poco :wall: ). Sul preliminare di compravendita avevamo indicato rogito entro fine luglio.

Grazie
Zp
 
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