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#1 (permalink) |
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Member
Data registrazione: May 2005
Messaggi: 28,161
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Manovra Prodi : compravendite immobiliari
La manovra estiva del mortadellone ha escluso per i POSSESSORI DI PARTITA IVA la possibilità di dichiarare il valore catastale sul rogito notarile. Questo implica l'obbligo di dichiarare il prezzo commerciale dell'immobile, pena l'accertamento fiscale.
Trovo anticostituzionale questa discriminazione tra cittadini solo perchè in possesso di partita iva. Se devono dare queste legnate sui denti al popolo della partita iva, perchè vanno in giro a parlare di incentivazione all'imprenditorialità, all'iniziativa privata, all'aggregazione societaria, alla formazione professionale? |
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Gamma Ray Burst
Data registrazione: Jul 2003
Messaggi: 14,282
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C'è sempre tempo per l'ennesima bocciatura dalla corte eu, tanto ci siamo abituati fra dilettanti allo sbaraglio e professionisti dello sfascio che occupano le poltrone dal dopoguerra.
Ma tu credi ancora alle promesse di questa gente ? |
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BrufoloBill
Data registrazione: Mar 2006
Messaggi: 5,577
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Citazione:
se non hai nulla da nascondere, paga le tasse e non avrai problemi |
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#5 (permalink) |
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再見論壇
Data registrazione: Mar 2002
Messaggi: 15,007
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trovato in rete
Il valore catastale e il prezzo pattuito. Dal 1° gennaio 2006, nelle compravendite tra privati che hanno per oggetto abitazioni è consentito utilizzare come base imponibile il valore catastale dei beni trasferiti e non il prezzo effettivamente pattuito e indicato nell´atto. Con il decreto legge 223/2006 nulla cambia sotto questo aspetto: nelle vendite con Iva (e pure quelle con Iva esente) rimane come base imponibile il prezzo pattuito e non il valore catastale. Il valore catastale non può essere utilizzato come base imponibile nelle vendite tra soggetti diversi dalle persone fisiche che non agiscono nell´esercizio d´impresa, arte o professione. Inoltre, non si può usare il valore catastale se la vendita avviene tra privati ma ha per oggetto beni diversi dalle abitazioni. Il decreto legge 223/2006 impone peraltro ai contraenti, con riguardo ai rogiti per i quali si può utilizzare il valore catastale come base imponibile, «l´obbligo di indicare nel l´atto il corrispettivo pattuito». Questa espressione, che a prima vista appare lapalissiana, serve all´applicazione, nel caso in cui sia mendace l´indicazione del prezzo effettivamente pattuito, delle seguenti "sanzioni": le imposte sono dovute sull´intero importo del prezzo pattuito (e quindi non più sul solo valore catastale); è applicabile una sanzione amministrativa dal 50 al 100% della differenza tra l´imposta dovuta e quella applicata in base al corrispettivo dichiarato. e poi ho trovato questo articolo dal corriere.it Fisco più pignolo con chi compra casa Vanno indicati il prezzo e le forme di pagamento STRUMENTIVERSIONE STAMPABILEI PIU' LETTIINVIA QUESTO ARTICOLO Rivoluzione sotto il tetto. La manovra d’estate ha modificato la disciplina delle compravendite immobiliari. D’ora in poi per i fabbricati a uso abitativo l’Iva si applicherà solo agli acquisti da imprese costruttrici (o ristrutturatrici), purché la cessione avvenga entro 4 anni dalla fine dei lavori. Negli altri casi, come nell’acquisto da un immobiliare di rivendita, entrano in campo le imposte di registro, ipotecarie e catastali, così come già avviene negli scambi da privati. Le aliquote di queste imposte restano pressoché invariate per le cessioni di abitazioni. Diventa poi obbligatorio indicare il reale prezzo pagato, anche se le imposte, negli scambi tra privati, si continueranno a calcolare sul valore catastale. Nel rogito andranno indicate in modo dettagliato le modalità di pagamento e verrà tracciata anche l’eventuale presenza dell’agente immobiliare. Norme che introducono maggiore trasparenza nei trasferimenti di proprietà degli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. Ecco le novità che interessano i privati introdotte dal decreto legge 223/06 convertito con la legge 248/2006. Il rogito si allunga E’ stato introdotto un nuovo adempimento. In occasione del rogito notarile le parti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicare in modo esplicito: R il prezzo complessivo pattuito per la cessione; R le modalità di pagamento. La disposizione non riguarda solo il saldo versato al rogito, ma tutte le somme corrisposte dall’inizio della trattativa come l’acconto o la caparra confirmatoria. Il documento deve indicare se il pagamento è avvenuto in contanti — solo fino a 12.500 euro, altrimenti scatta una penale — o mediante bonifico bancario o con assegni circolari, bancari o postali. Per i pagamenti con bonifico dovranno esserne indicati gli estremi; per l’assegno vanno precisati la banca emittente o trattaria e il numero del titolo; R l'eventuale ricorso alle prestazioni di un mediatore e, in caso affermativo, la spesa sostenuta per la sua opera, le modalità di pagamento e il codice fiscale o la partita Iva dell'agente. Omettere la dichiarazione sostitutiva oppure inserire dati falsi o incompleti comporta l'assoggettamento ad accertamento sul valore dei beni trasferiti. E scatta anche una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. Questa disposizione si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate posti in essere dal 6 luglio scorso. L'obbligo della dichiarazione vale sia per le operazioni tra privati sia per quelle in cui una delle parti è titolare di partita Iva. Cambia il prezzo Novità per il prezzo da indicare nel rogito: le ha dettate il comma 21 dell'articolo 35 del provvedimento, innovando rispetto a quanto stabilito nel dicembre scorso dalla Finanziaria. La Finanziaria aveva stabilito che nel rogito andava riportato il prezzo effettivo, garantendo però che le imposte si applicavano sul valore catastale dell’immobile. L’indicazione del doppio prezzo era, però, facoltativa. La norma si applicava alle sole cessioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concluse tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche, professionali. Il «pacchetto Bersani» apporta un'ulteriore modifica, tanto che per le operazioni realizzate dal 6 luglio le parti sono obbligate ad indicare nell' atto di compravendita l'effettivo corrispettivo pattuito, anche se ai fini della tassazione le aliquote continuano ad applicarsi sul valore catastale. Attenzione, dichiarare il falso può costare caro. Se, infatti, il Fisco accerta che nell’atto è stato indicato un valore fittizio, inferiore al prezzo pagato, le imposte si calcolano sul valore reale del bene. E, quindi, l’acquirente sarà chiamato a pagare la differenza tra l’imposta dovuta e quella pagata, oltre ad andare incontro a una una sanzione dal 50 al 100%. Finora, inoltre, la dichiarazione del valore catastale metteva al riparo dagli accertamenti. Ora non è più così. Il valore catastale mette al sicuro dai controlli solo per le compravendite, tra soggetti privati, di immobili destinati ad abitazione. Quando l’atto ha per oggetto un bene diverso dalle abitazioni (ad esempio un ufficio, un negozio), oppure una delle due parti è soggetto Iva, ecco che gli uffici possono procedere alla rettifica del prezzo dichiarato, anche se superiore al valore catastale. Per le compravendite assoggettate ad Iva la base imponibile sarà sempre costituita dal prezzo. Stessa regola se l'oggetto del contratto è costituito da immobili diversi dalle abitazioni o se le parti contrattuali non sono persone fisiche che non agiscono nell' esercizio di impresa, arti o professioni. E’ infine prevista l'ulteriore riduzione degli onorari notarili, che dal 20% previsto dalla Finanziaria 2006 sale al 30%. Dato che la parcella del notaio dipende dal valore indicato, riportando obbligatoriamente il prezzo pagato, l’acquirente viene a pagare di più. Da qui lo sconto. Sconti per l’agente Il comma 22 bis dell'articolo 35, facendo seguito all’obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva l'eventuale ricorso alle prestazioni di un intermediario immobiliare, rende parzialmente detraibile la sua parcella. La norma scatta dal primo gennaio 2007 e vale solo se si tratta di immobili da adibire ad abitazione principale. L'importo detraibile non può eccedere i 1.000 euro (da ripartire tra gli eventuali comproprietari) e può essere fruito in una sola annualità, ragione questa che porta a dubitare sull’efficacia del provvedimento, stante la possibilità per le parti in causa di concordare comportamenti difformi da quanto previsto dalla norma. A ben vedere si tratta di un risparmio d'imposta di soli 190 euro. Domenico Lacquaniti 04 settembre 2006 |
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#6 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: May 2005
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Se gli esiti della bocciatura sono paragonabili a quelli sull'Irap, sai che bella soddisfazione
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#7 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2005
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Tutte indistintamente. E' il soggetto contraente che fa la differenza, non l'immobile oggetto della compravendita. |
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#8 (permalink) | |
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Data registrazione: May 2005
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Io pago le tasse, ma voglio che come me le paghino anche quelli che non posseggono partita iva, non comprendo perchè devo essere penalizzata
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#9 (permalink) | |
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再見論壇
Data registrazione: Mar 2002
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allora mi chiedo se un titolare di Partita IVA, diciamo una societa', vada a dichiarare il valore del rogito piuttosto che quello di mercato. Dove saebbe la convenienza? Pagarci, eventualmente un Capital Gain se la rivende? Forse mi perdo qualcosa. |
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#10 (permalink) |
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Data registrazione: Oct 2005
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c'è scritto anche questo:
Con il decreto legge 223/2006 nulla cambia sotto questo aspetto: nelle vendite con Iva (e pure quelle con Iva esente) rimane come base imponibile il prezzo pattuito e non il valore catastale. Il valore catastale non può essere utilizzato come base imponibile nelle vendite tra soggetti diversi dalle persone fisiche che non agiscono nell´esercizio d´impresa, arte o professione. Inoltre, non si può usare il valore catastale se la vendita avviene tra privati ma ha per oggetto beni diversi dalle abitazioni. |
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