- 25% prezzo d'asta

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jonnydark

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Mi trovo a voler partecipare ad un'asta immobiliare per un ufficio derivante da fallimento della società costruttrice. Si tratta del 1° esperimento di vendita.
L'immobile era già stato presentato all'asta altre 2 volte durante il tentativo di concordato preventivo che però non è andato a buon fine; pertanto ora il prezzo è allettante.

Chiedo: è applicabile anche ai fallimenti la normativa che prevede l'offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base proposto??? faccio questa domanda perché nell'ordinanza c'è scritto che non verranno accettate proposte inferiori rispetto alla base d'asta.

Grazie
 
Mi trovo a voler partecipare ad un'asta immobiliare per un ufficio derivante da fallimento della società costruttrice. Si tratta del 1° esperimento di vendita.
L'immobile era già stato presentato all'asta altre 2 volte durante il tentativo di concordato preventivo che però non è andato a buon fine; pertanto ora il prezzo è allettante.

Chiedo: è applicabile anche ai fallimenti la normativa che prevede l'offerta inferiore del 25% rispetto al prezzo base proposto??? faccio questa domanda perché nell'ordinanza c'è scritto che non verranno accettate proposte inferiori rispetto alla base d'asta.

Grazie

ciao
si applica anche ai fallimenti sull'avviso d'asta deve essere dichiarato anche l'importo minimo dell'offerta per partecipare alla vendita.
:)
 
Nei vari lotti ci sono solo i prezzi base d'asta. Nelle condizioni c'è scritto: "ad un prezzo non inferiore a quello base"
 
Segui l'ordinanza, non si applica nel tuo caso.
 
Teoricamente la ratio della norma (DL 27.6.2015 n. 83 conv. L. 6.8.2015 n. 132), che è quella di accelerare le vendite giudiziarie secondo c.p.c., dovrebbe essere applicabile a maggior ragione alle vendite secondo Legge Fallimentare
Ma visto che le norma fa riferimento esplicito alle vendite secondo c.p.c. ma non alle vendite secondo la legge fallimentare, è difficile che nella prassi il curatore voglia assumersi la responsabilità di accettare offerte ribassate correndo il rischio di esporsi a contestazioni.
Per cui, a meno che la possibilità sia compresa nel programma di liquidazione approvato dal tribunale (in tal modo il curatore è al riparo da contestazioni), è difficile che le aste fallimentari consentano le offerte ridotte del 25%
 
io ho trovato un avviso d'asta in cui prezzo base e offerta minima coincidono :mmmm:

c'è anche in questo caso secondo voi la possibilità di offrire l'offerta minima -25%?

diversamente sarebbe non conveniente ; faccio un esempio : appartamento periziato 200.000€ , prezzo base e offerta minima a 180.000€ :eek::rolleyes:

grazie
 
io ho trovato un avviso d'asta in cui prezzo base e offerta minima coincidono :mmmm:

c'è anche in questo caso secondo voi la possibilità di offrire l'offerta minima -25%? NO

diversamente sarebbe non conveniente ; faccio un esempio : appartamento periziato 200.000€ , prezzo base e offerta minima a 180.000€ :eek::rolleyes:

grazie
prego
 

riporto quanto pubblicato su un sito specializzato da parte di un avvocato:

"Nel rispondere alla sua domanda dobbiamo prendere atto del fatto che una lettura isolata dell’art. 569, comma 1 c.p.c. può trarre in errore. Si legge infatti nella norma che il Giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce, tra l’altro, il prezzo base e “l’offerta minima”.

Da questa previsione, dunque, sembrerebbe ricavarsi che l’ammontare dell’offerta minima è stabilito, così come per il prezzo base, dal Giudice, e dunque dal professionista delegato in caso di delega delle operazioni di vendita.

In realtà, non è così.

Infatti, l’art. 571, comma 2 c.p.c., stabilisce inequivocabilmente che l’offerta è inefficace se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita (da intendersi come prezzo base), e dunque non è consentita la possibilità che l’offerta minima (prezzo base meno 25%) possa essere stabilita in misura diversa.

La previsione contenuta nell’art. 569 c.p.c. (secondo la quale con l’ordinanza di vendita il Giudice stabilisce anche la misura dell’offerta minima) è stata inserita in sede di conversione del decreto legge al solo fine di rendere immediatamente noto ai potenziali acquirenti la possibilità di offrire ad un prezzo inferiore al prezzo base, senza la necessità che per acquisire questa informazione si dovesse consultare il codice di procedura civile.

Dunque, per rispondere alla sua domanda, possiamo affermare che:

l’offerta minima è pari al prezzo base ridotto di un quarto;

questo importo non è rimesso alla determinazione discrezionale del professionista delegato,pertanto chiunque, partendo dal prezzo base, può calcolare la misura dell’offerta minima."

Da questo sembrerebbe invece sempre possibile offrire il 25% in meno del prezzo base... :yes:
 
si. ok. ma se il professionista ci dice già di non offrire di meno può avere i suoi motivi, visto che rimane discrezionale l'accettazione del prezzo inferiore (dal 75% al 99,99%) del prezzo base, si rischia di perdere del gran tempo cioè di "vincere" l'asta ma non avere poi il bene
 
riporto quanto pubblicato su un sito specializzato da parte di un avvocato:

"Nel rispondere alla sua domanda dobbiamo prendere atto del fatto che una lettura isolata dell’art. 569, comma 1 c.p.c. può trarre in errore. Si legge infatti nella norma che il Giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce, tra l’altro, il prezzo base e “l’offerta minima”.

Da questa previsione, dunque, sembrerebbe ricavarsi che l’ammontare dell’offerta minima è stabilito, così come per il prezzo base, dal Giudice, e dunque dal professionista delegato in caso di delega delle operazioni di vendita.

In realtà, non è così.

Infatti, l’art. 571, comma 2 c.p.c., stabilisce inequivocabilmente che l’offerta è inefficace se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita (da intendersi come prezzo base), e dunque non è consentita la possibilità che l’offerta minima (prezzo base meno 25%) possa essere stabilita in misura diversa.

La previsione contenuta nell’art. 569 c.p.c. (secondo la quale con l’ordinanza di vendita il Giudice stabilisce anche la misura dell’offerta minima) è stata inserita in sede di conversione del decreto legge al solo fine di rendere immediatamente noto ai potenziali acquirenti la possibilità di offrire ad un prezzo inferiore al prezzo base, senza la necessità che per acquisire questa informazione si dovesse consultare il codice di procedura civile.

Dunque, per rispondere alla sua domanda, possiamo affermare che:

l’offerta minima è pari al prezzo base ridotto di un quarto;

questo importo non è rimesso alla determinazione discrezionale del professionista delegato,pertanto chiunque, partendo dal prezzo base, può calcolare la misura dell’offerta minima."

Da questo sembrerebbe invece sempre possibile offrire il 25% in meno del prezzo base... :yes:

prezzo base e offerta minima

E' una risposta ad una domanda generica che chiede parere sulla mancata indicazione della riduzione del 25% nell'ambito delle esecuzioni immobiliari , nelle quali è pacifico che la riduzione del 25% sia sempre ammessa per previsione legislativa

Ma le aste fallimentari (regolate dalla legge fallimentare) sono cosa diversa dalle esecuzioni immobiliari (regolate dal c.p.c)

Tant'è che "casualmente" poche righe dopo a specifica domanda sulle procedure fallimentari specificano anch'essi che:

"Non riteniamo che la disciplina dell’offerta minima sia applicabile alle procedure fallimentari. "

e poi:

"Ne deriva, a nostro avviso, che nella vendita fallimentare non possono essere distinti due prezzi, e che una aggiudicazione ad un prezzo inferiore a quello base si espone a rischi di contestazioni"

Il che, (modestamente :)), coincide con quanto ho detto poco sopra
 
guardate, stamane ero ad un fallimento, meglio, una liquidazione, (ho perso l'asta) e c'era il 75%, altre volte no, basta informarsi o consultare i curatori, tanto alla fine decidono loro
 
va beh...domani vedo il curatore...e chiedo :yes:
 
Che io sappia non è possibile presentare offerta minima nelle aste fallimentari.
prezzo base e offerta minima

ciao a tutti,

lo scorso anno ho comprato una casa ad un'asta fallimentare (numero0 lo sa) offrendo proprio il 25% in meno del prezzo base, come previsto da bando.
era una procedura fallimentare, poi ho dovuto pagare anche le fotocopie, un mare di spese, però il 25% di sconto l'ho avuto.
quindi ti confermo anche sulle procedure fallimentari la norma prevede la possibilità di offrire il 25% in meno del prezzo di stima e questa possibilità viene specificata nel bando.
:yes:
 
niente -25% per la procedura fallimentare a cui sono andato stamattina
per quanto mi riguarda...passo! :bye:
 
anche io sono interessato alla tematica...nei fallimenti ho visto che a volte si parla di opere urbanistiche non completate per un valore di x euro.
Vuol dire che questi soldi ce li deve mettere chi compra?
 
anche io sono interessato alla tematica...nei fallimenti ho visto che a volte si parla di opere urbanistiche non completate per un valore di x euro.
Vuol dire che questi soldi ce li deve mettere chi compra?

yes, così come le spese condominiali arretrate, ecc...
 
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