Cedolare secca 10% canone concordato e modello RLI

FabrizioCo

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Ciao ragazzi, sto diventando matto perchè non riesco a registrare un contratto a canone concordato con cedolare secca al 10%. La locazione rispetta quanto previsto dalla seguente norma, qui meglio specificata. Posso in breve beneficiare della stessa aliquota precedentemente riservata ai comuni ad alta tensione abitativa.


Una delle novità* per il canone concordato 2017 riguarda la possibilità* di stipulare contratti di locazione a tassazione agevolata in tutti i comuni d'Italia; si tratta di una delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, con la quale viene esteso l'ambito di applicazione del canone concordato con cedolare secca al 10 per cento, precedentemente ammesso soltanto nei comuni ad alta tensione abitativa.


Ho un'utenza Fisconline ed ho provato a registrarlo con RLI WEB. Nella sezione "Opzione/Revoca cedolare" posso esercitare l'opzione, ma non ho modo di indicare che non si tratta di quella ordinaria, ma di quella con aliquota al 10%. Ho provato allora a registrarlo con Agenzia delle Entrate - Regole generali - Software RLI , ma idem, non ho modo di specificare che non si tratta dell'aliquota ordinaria!!

Ho chiamato l'Agenzia delle Entrate e mi hanno detto di provare a registrarlo con il software Siria o con Iris, ma non li riesco a trovare da nessuna parte!!

Qualcuno mi può aiutare?
 
C'è un punto, all'inizio, in cui ti chiede se è un L1 oppure L2
Sto andando a memoria, quindi controlla. Secondo me L1 è la locazione abitativa "normale", L2 è quella agevolata. Quindi è lì che scegli il tipo.
Poi, alla fine, c'è la scelta della cedolare si/no.
 
Mi spiego meglio perchè è un concetto su cui si può fare confusione:
il contratto 4+4 oppure 3+2 etc....quello è e quello rimane, anche senza cedolare secca, con le sue tasse di registro (2/3 nel secondo caso etc.) per tutti gli anni previsti dal contratto.
Se vi conviene potete fare la cedolare secca, oppure non farla...caso tipico: se non avete la capienza per le detrazioni non la fate etc. Al momento è 10% ma può diventare 15%, 19% etc....
Insomma, sono due scelte indipendenti.
 
Grazie mille per la risposta. Non ho voglia di buttar via una mattina per andare all'AdE.
Devo registrare un contratto 3+2. Al riguardo, visto che sei molto competente, ne approfitto per chiederti: nel campo Durata dal ....al...., come data termine metto quella del terzo anno o del quinto anno?

Esatto, ecco lo screenshot del frontespizio e della sezione "Opzione/Revoca cedolare".

Selezionando quindi L2, con un contratto 3+2, ho quindi l'aliquota al 10%, giusto?
Grazie ancora!!
 

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Perfetto! Proprio li.
Metti i 3 anni, poi ricordati di prorogarlo.
 
"Per ora" hai l'aliquota 10%.
Secondo me, quando molti saranno usciti dal nero....ce l'alzano! :D
 
"Per ora" hai l'aliquota 10%.
Secondo me, quando molti saranno usciti dal nero....ce l'alzano! :D
Sicuro, questa è l'italia ...
Grazie mille per l'aiuto!!
Ad ogni modo è assurdo che al call center dell'AdE non solo non mi abbiano saputo aiutare, ma mi hanno pure dato informazioni fuorvianti!!
 
Ciao ragazzi, sto diventando matto perchè non riesco a registrare un contratto a canone concordato con cedolare secca al 10%. La locazione rispetta quanto previsto dalla seguente norma, qui meglio specificata. Posso in breve beneficiare della stessa aliquota precedentemente riservata ai comuni ad alta tensione abitativa.


Una delle novità* per il canone concordato 2017 riguarda la possibilità* di stipulare contratti di locazione a tassazione agevolata in tutti i comuni d'Italia; si tratta di una delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, con la quale viene esteso l'ambito di applicazione del canone concordato con cedolare secca al 10 per cento, precedentemente ammesso soltanto nei comuni ad alta tensione abitativa.


Ho un'utenza Fisconline ed ho provato a registrarlo con RLI WEB. Nella sezione "Opzione/Revoca cedolare" posso esercitare l'opzione, ma non ho modo di indicare che non si tratta di quella ordinaria, ma di quella con aliquota al 10%. Ho provato allora a registrarlo con Agenzia delle Entrate - Regole generali - Software RLI , ma idem, non ho modo di specificare che non si tratta dell'aliquota ordinaria!!

Ho chiamato l'Agenzia delle Entrate e mi hanno detto di provare a registrarlo con il software Siria o con Iris, ma non li riesco a trovare da nessuna


Selezionando quindi L2, con un contratto 3+2, ho quindi l'aliquota al 10%, giusto?



Alcune (doverose) precisazioni.

L’aliquota ridotta (10%) è stata prorogata fino alla fine del 2019 (art.3, co.6 legge di Bilancio 2018).

Il link richiamato è impreciso ed equivoco: nell’articolo si legge che ora è possibile stipulare contratti concordati in tutti i Comuni d’Italia. In realtà i contratti c.d. 3+2 erano da sempre stipulabili in tutta Italia, anche in Comuni non ad alta tensione abitativa privi di accordi locali, ben prima del DM 16 gennaio 2017 (art.1, co.11), quindi, nessuna novità, semmai una conferma: l’accordo territoriale depositato in Comune non è mai stato richiesto quale presupposto per sottoscrivere un contratto concordato, in quanto, in sua assenza, ossia in sua vece, suppliva sempre il DM sostitutivo: si veda, al riguardo, il DM 14 luglio 2004 riferito, appunto, ai soli contratti 3+2.

Quanto alle agevolazioni fiscali, riattenzione. Anche qui nessuna novità: non è che dal momento che i contratti 3+2 sono stipulabili in tutto il territorio nazionale, l’aliquota ridotta del 10% sia ora applicabile in tutto il territorio nazionale come si legge in rete.

Il comma 4 dell’art.5 (Agevolazioni fiscali) smorza facili entusiasmi. In caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, sul piano fiscale l’aliquota era - e rimane – ridotta al 10% in presenza di contratti 3+2 relativi ad immobili ubicati nei soli Comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni CIPE (l’art.5, co.4 del DL 16 gennaio 2017, una volta tanto, non è interpretabile) nonchè – ma il legislatore del 2017, che passeggia sulle nuvole, se ne dimentica - nei Comuni oggetto di stati di emergenza a seguito di calamità naturali deliberati dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014 (DL 47/2014, art.9, co.2-bis) sui canoni maturati nei soli anni d’imposta 2014-2017, salvo proroghe.

I contratti 3+2 possono essere sottoscritti anche in piccolissimi Comuni sperduti di quattro anime che non hanno mai visto accordi locali, ma in questi piccoli Comuni il canone è, come rilevato, concordato, ma non gode di agevolazioni fiscali di alcun tipo: l’IRPEF rimane al 95%, l’imposta di registro al 2% e la cedolare secca al 21%, conseguentemente nel campo TIPOLOGIA DI CONTRATTO del quadro A del modello RLI (i software di compilazione CONTRATTI DI LOCAZIONE, IRIS e SIRIA sono stati dismessi il 1° aprile 2014: i prodotti informatici attualmente in uso sono solo due: RLI e DENUNCIA CUMULATIVA DEI FONDI RUSTICI) andrà indicato il codice L1, non il codice L2 che identifica i contratti 3+2 “aventi ad oggetto immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa”.

Tipologia contrattuale e agevolazioni fiscali continuano a viaggiare su binari diversi anche dopo il DL 2017.
 
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Alcune (doverose) precisazioni.

L’aliquota ridotta (10%) è stata prorogata fino alla fine del 2019 (art.3, co.6 legge di Bilancio 2018).

Il link richiamato è impreciso ed equivoco: nell’articolo si legge che ora è possibile stipulare contratti concordati in tutti i Comuni d’Italia. In realtà i contratti c.d. 3+2 erano da sempre stipulabili in tutta Italia, anche in Comuni non ad alta tensione abitativa privi di accordi locali, ben prima del DM 16 gennaio 2017 (art.1, co.11), quindi, nessuna novità, semmai una conferma: l’accordo territoriale depositato in Comune non è mai stato richiesto quale presupposto per sottoscrivere un contratto concordato, in quanto, in sua assenza, ossia in sua vece, suppliva sempre il DM sostitutivo: si veda, al riguardo, il DM 14 luglio 2004 riferito, appunto, ai soli contratti 3+2.

Quanto alle agevolazioni fiscali, riattenzione. Anche qui nessuna novità: non è che dal momento che i contratti 3+2 sono stipulabili in tutto il territorio nazionale, l’aliquota ridotta del 10% sia ora applicabile in tutto il territorio nazionale come si legge in rete.

Il comma 4 dell’art.5 (Agevolazioni fiscali) smorza facili entusiasmi. In caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, sul piano fiscale l’aliquota era - e rimane – ridotta al 10% in presenza di contratti 3+2 relativi ad immobili ubicati nei soli Comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni CIPE (l’art.5, co.4 del DL 16 gennaio 2017, una volta tanto, non è interpretabile) nonchè – ma il legislatore del 2017, che passeggia sulle nuvole, se ne dimentica - nei Comuni oggetto di stati di emergenza a seguito di calamità naturali deliberati dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014 (DL 47/2014, art.9, co.2-bis) sui canoni maturati nei soli anni d’imposta 2014-2017, salvo proroghe.

I contratti 3+2 possono essere sottoscritti anche in piccolissimi Comuni sperduti di quattro anime che non hanno mai visto accordi locali, ma in questi piccoli Comuni il canone è, come rilevato, concordato, ma non gode di agevolazioni fiscali di alcun tipo: l’IRPEF rimane al 95%, l’imposta di registro al 2% e la cedolare secca al 21%, conseguentemente nel campo TIPOLOGIA DI CONTRATTO del quadro A del modello RLI (i software di compilazione CONTRATTI DI LOCAZIONE, IRIS e SIRIA sono stati dismessi il 1° aprile 2014: i prodotti informatici attualmente in uso sono solo due: RLI e DENUNCIA CUMULATIVA DEI FONDI RUSTICI) andrà indicato il codice L1, non il codice L2 che identifica i contratti 3+2 “aventi ad oggetto immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa”.

Tipologia contrattuale e agevolazioni fiscali continuano a viaggiare su binari diversi anche dopo il DL 2017.

Quindi in sintesi se l'immobile non si trova in un comune ad alta densità abitativa, anche applicando il contratto 3+2, la cedolare secca ha aliquota del 21%?
 
Quindi in sintesi se l'immobile non si trova in un comune ad alta densità abitativa, anche applicando il contratto 3+2, la cedolare secca ha aliquota del 21%?

Giusto per capirci.

L’aliquota agevolata (10%) spetta solo per i contratti relativi ad abitazioni ubicate:

° nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei Comuni confinanti con gli stessi;

° negli altri Comuni capoluoghi di provincia e comunque in quelli posti nei Comuni ad alta tensione abitativa contenuti nella delibera del CIPE 13 novembre 2003, n°87 (G.U. 18 febbraio 2004, n°40): per un elenco aggiornato dei Comuni usciti ed entrati nell’elenco del CIPE vai sul sito di Confedilizia oppure sul sito di alcune Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate (ad es. Direzione Regionale Emilia-Romagna).

° nei Comuni oggetto di stati di emergenza a seguito di calamità naturali deliberati dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014: il contribuente chiede le agevolazioni fiscali legandole ad un Comune limitrofo ad alta tensione abitativa (TIPOLOGIA DI CONTRATTO = L2): ad es. il Comune di Soliera, Comune a bassa tensione abitativa, ma colpito dal terremoto nel periodo previsto, ove esiste un accordo locale, si lega (con clausola contrattuale, sotto il profilo strettamente operativo) al Comune di Modena, Comune ad alta tensione abitativa, ma le fasce di oscillazione rimangono comunque quelle di Soliera, non quelle di Modena (che sono più alte).

In tutti gli altri Comuni, ovunque ubicati, l’aliquota è quella ordinaria (21%).
 
Buscopan, tu che sei il supermegadirigente dell'AdE...puoi farti portavoce della nostra umile richiesta....:
Fateci pagare le tasse senza impazzire, grazie.
 
Buscopan, tu che sei il supermegadirigente dell'AdE...puoi farti portavoce della nostra umile richiesta....:
Fateci pagare le tasse senza impazzire, grazie.


Anche se fossi un Mega Direttore Galattico di fantozziana memoria alla periferia dell’Impero potrei fare ben poco, credi, non certo muovere le forbici su leggi formulate a livello centrale che non aiutano né la credibilità né l‘intelligibilità del nostro sistema tributario, uno dei più complessi al mondo.

La vera semplificazione in Italia non ci sarà mai. Che senso ha dotarsi di strumenti informatici on-line, se poi tutto, dal linguaggio per far capire come pagare una tassa che rinvia a disposizioni del tipo “agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge n.431 del 1998 relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” ai rimedi, altrettanto fumosi, per poi regolarizzarla, impedisce ai “cittadini passivi di imposta” - che, poi, nel linguaggio burocratese sarebbero i contribuenti chiamati a pagare le tasse – di capirci qualcosa?

Se il senso delle norme fiscali non è chiaro neppure per gli addetti ai lavori, non di rado per gli stessi funzionari delle Entrate (che paradossalmente si trovano sulla stessa barricata), se poi – nel ginepraio di norme volatili che cambiano in continuazione, oggettivamente scritte male, che sembrano venir fuori dalle cancellerie di un tempo o per materializzazione di una volontà cosmica, non umana, ma scesa dal cielo, quasi fossero opera dello Spirito Santo, spesso difficili da applicare e da interpretare, e, quindi, spesso accettate per puro atto di fede, con un numero spropositato di parole che non accrescono minimamente il senso del testo e che, invece di diminuire gli obblighi, li moltiplicano – noi sbagliamo, non per malizia o intenzione disonesta, ma per semplice confusione, le (insane) sanzioni andrebbero disapplicate.

Purtroppo, questo (sano) principio di buon senso è più difficile da trovare del senso della vita.
 
Alcune (doverose) precisazioni.

L’aliquota ridotta (10%) è stata prorogata fino alla fine del 2019 (art.3, co.6 legge di Bilancio 2018).

Il link richiamato è impreciso ed equivoco: nell’articolo si legge che ora è possibile stipulare contratti concordati in tutti i Comuni d’Italia. In realtà i contratti c.d. 3+2 erano da sempre stipulabili in tutta Italia, anche in Comuni non ad alta tensione abitativa privi di accordi locali, ben prima del DM 16 gennaio 2017 (art.1, co.11), quindi, nessuna novità, semmai una conferma: l’accordo territoriale depositato in Comune non è mai stato richiesto quale presupposto per sottoscrivere un contratto concordato, in quanto, in sua assenza, ossia in sua vece, suppliva sempre il DM sostitutivo: si veda, al riguardo, il DM 14 luglio 2004 riferito, appunto, ai soli contratti 3+2.

Quanto alle agevolazioni fiscali, riattenzione. Anche qui nessuna novità: non è che dal momento che i contratti 3+2 sono stipulabili in tutto il territorio nazionale, l’aliquota ridotta del 10% sia ora applicabile in tutto il territorio nazionale come si legge in rete.

Il comma 4 dell’art.5 (Agevolazioni fiscali) smorza facili entusiasmi. In caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, sul piano fiscale l’aliquota era - e rimane – ridotta al 10% in presenza di contratti 3+2 relativi ad immobili ubicati nei soli Comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni CIPE (l’art.5, co.4 del DL 16 gennaio 2017, una volta tanto, non è interpretabile) nonchè – ma il legislatore del 2017, che passeggia sulle nuvole, se ne dimentica - nei Comuni oggetto di stati di emergenza a seguito di calamità naturali deliberati dal 28 maggio 2009 al 27 maggio 2014 (DL 47/2014, art.9, co.2-bis) sui canoni maturati nei soli anni d’imposta 2014-2017, salvo proroghe.

I contratti 3+2 possono essere sottoscritti anche in piccolissimi Comuni sperduti di quattro anime che non hanno mai visto accordi locali, ma in questi piccoli Comuni il canone è, come rilevato, concordato, ma non gode di agevolazioni fiscali di alcun tipo: l’IRPEF rimane al 95%, l’imposta di registro al 2% e la cedolare secca al 21%, conseguentemente nel campo TIPOLOGIA DI CONTRATTO del quadro A del modello RLI (i software di compilazione CONTRATTI DI LOCAZIONE, IRIS e SIRIA sono stati dismessi il 1° aprile 2014: i prodotti informatici attualmente in uso sono solo due: RLI e DENUNCIA CUMULATIVA DEI FONDI RUSTICI) andrà indicato il codice L1, non il codice L2 che identifica i contratti 3+2 “aventi ad oggetto immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa”.

Tipologia contrattuale e agevolazioni fiscali continuano a viaggiare su binari diversi anche dopo il DL 2017.

intanto grazie per esser messaggero di una buona notizia (quella da me evidenziata nel tuo post).
tornando al tecnico, io deduco che per stabilire tra L1 ed L2 devo aver presente l'ubicazione dell'immobile ai fini della sua collocazione/catalogazione tra quelli "ad alta tensione abitativa" oppure no.
corretto?
 
intanto grazie per esser messaggero di una buona notizia (quella da me evidenziata nel tuo post).
tornando al tecnico, io deduco che per stabilire tra L1 ed L2 devo aver presente l'ubicazione dell'immobile ai fini della sua collocazione/catalogazione tra quelli "ad alta tensione abitativa" oppure no.
corretto?
Esatto. Al di la di quanto affermato da Buscopan, che condivido in pieno, da programmatore informatico aggiungo: ma perché non lasciare che sia il software RLI a determinare l'aliquota della cedolare?!? Sarebbe semplicissimo, perché in tale modello dobbiamo indicare in che comune è sito l'immobile locato, e con altrettanta facilità l'AdE potrebbe creare una tabella in cui sono contenuti i Comuni che possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
Ma vabbè, in Italia dev'essere tutto così assurdamente complicato ...
 
Esatto. Al di la di quanto affermato da Buscopan, che condivido in pieno, da programmatore informatico aggiungo: ma perché non lasciare che sia il software RLI a determinare l'aliquota della cedolare?!? Sarebbe semplicissimo, perché in tale modello dobbiamo indicare in che comune è sito l'immobile locato, e con altrettanta facilità l'AdE potrebbe creare una tabella in cui sono contenuti i Comuni che possono beneficiare dell'aliquota ridotta.
Ma vabbè, in Italia dev'essere tutto così assurdamente complicato ...

Pur non essendo programmatore informatico ma imbranato-informatico avevo pensato la stessa cosa.
Tra l'altro mettere L1 se hai affittato con 3+2 secondo me è un falso.
La legge 431 specifica chiaramente l'eccezione nei vari commi...
Comunque Buscopan è prezioso e super esperto dell' AdE.
 
Buongiorno a tutti,
chiedo un informazione su questo forum che tante volte mi ha aiutato a capirci di più in materia di burocrazia (poco comprensibile di solito!:wall:)

ho da poco dato il compito ad una agenzia immobiliare di registrare il contratto di affitto a canone concordato di un immobile di cui sono proprietario.
è in regime di cedolare secca, sono di Torino.
l'agenzia mi ha detto che a breve mi manderà la ricevuta dell'avvenuta registrazione.

ora, magari qualcuno ci è già passato e sa dirmi se:
si occuperà l'agenzia di comunicare all'AdE (già che dovrà registrare il contratto) tutto il discorso della cedolare secca? io non devo compilare nessun modulo nè niente? oppure devo fare qualcosa? leggevo di modulo rli...
ma non ho capito molto bene se devo farlo comunque, oppure se visto che il contratto sarà registrato dall'agenzia immobiliare e sul contratto viene specificato il regime di cedolare secca, non dovrò fare nulla a riguardo....

Grazie mille a tutti e buona giornata!
 
- L'agenzia immobiliare provvede alla registrazione e specificherà che è un 3+2 a cedolare secca (10%)
- Tu dovrai comunicare al tuo commercialista l'importo dei canoni percepiti e il regime di cedolare secca.
 
Buonasera a tutti!!
Approfitto delle vostra competenza per dirimere alcuni dubbi relativi al rinnovo del contratto a canone concordato 3 + 2 (in regime di cedolare secca).
Mi spiego. Il 31 di questo mese scadrà la proroga biennale, quindi il quinquennio. É mia intenzione proseguire il rapporto con il medesimo inquilino, alle medesime condizioni del contratto registrato nel 2013.
É sufficiente che inoltri la proroga all'Agenzia delle Entrate, nei modi previsti, senza 'transitare' da Associazioni e Sindacati di categoria o serve comunque la stipula di un 'nuovo contratto'?
Nel caso in cui fosse sufficiente l'inoltro della proroga, quanti anni posso inserire...2 o 3? Ho letto opinioni discordanti ed anche orientamenti discordanti delle AdE sul territorio, come si evince bene da questo articolo: La proroga del contratto di locazione non e' uguale per tutti. A cura dell' Avv. Manuela Marinelli Presidente Provinciale UPPI Trieste | U.P.P.I. Nazionale
Vi ringrazio anticipatamente!
Marco
 
Purtroppo è una questione controversa. Anch'io devo prorogare un 3+2 arrivato al 5° anno e metterò 3 anni.
Inoltre non vorrei confondervi ancora di più le idee, ma ci sono anche contratti 4+2, 5+2....6+2.... come si prorogheranno? :eek:
 
Purtroppo è una questione controversa. Anch'io devo prorogare un 3+2 arrivato al 5° anno e metterò 3 anni.
Inoltre non vorrei confondervi ancora di più le idee, ma ci sono anche contratti 4+2, 5+2....6+2.... come si prorogheranno? :eek:

Buonasera!
Anche io metterò 3 anni...ma ho visto che gli orientamenti delle AdE sul territorio sono diversi e non conosco quello della mia città (Livorno). A rigor di logica, il contratto vero e proprio dura 3 anni mentre i 2 anni successivi sono una proroga 'di diritto', quindi il 'rinnovo' contrattuale successivo dovrebbe essere 3 anni seguiti dai 2 'di diritto', poi di nuovo 3...una sorta di prosieguo nel tempo del 3 + 2 iniziale.
Quindi, nei casi da te prospettati, io credo le proroghe siano della durata del contratto (4, 5 o 6) seguiti sempre dai 2 di proroga 'di diritto' (quindi prosegue il 4+2 o 5+2 ecc...).
Comunque mettiamo 3 anni e vediamo cosa succede..anche se avevo pensato di fare un quesito all'Agenzia per dirimere ogni dubbio.
Io ho un altro dubbio: oltre alla comunicazione della proroga all'Agenzia delle Entrate abbiamo altre incombenze, in termini di comunicazioni formali all'inquilino o pagamenti? A me pare di no, sia perché si tratta di un tacito rinnovo, sia perché aderendo alla cedolare secca non dobbiamo versare imposta di registro e bolli. Giusto?
 
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