Il nuovo modello RLI..

broken brick

Nuovo Utente
Registrato
18/11/10
Messaggi
27.928
Punti reazioni
873
Come va? State registrando i contratti online con il nuovo modello?
 
Ultima modifica:
Come va? State registrando i contratti online con il nuovo modello?

Grazie della segnalazione, non sapevo nulla!:eek:
Stanno sempre cambiando :wall:
Modifica il titolo se fa, non è RIL ma RLI ... mi hai fatto prendere un colpo però!
Quando ho letto RIL pensavo fosse un modello totalmente diverso invece hanno per fortuna apportato solo qualche modifica.
L'ultimo modello che ho utilizzato è ad Agosto quindi ora mi informo. E' obbligatorio dal 19 settembre 2017.OK!
Avranno cambiato anche le schermate del modello RLI WEB per le registrazioni telematiche?
Io ho visto solo il modello cartaceo presente nel sito dell'ADE.
 
Si, l'hanno cambiato il 19. Qualcuno di voi ha già provato a registrare dopo il 19?
 
Si, l'hanno cambiato il 19. Qualcuno di voi ha già provato a registrare dopo il 19?


Sono anni che la menano col tormentone della semplificazione in Italia. Sì, ciao. Le specifiche tecniche di RLI per la trasmissione telematica della richiesta i registrazione e successivi adempimenti sono la bellezza di 593 pagine. Omero per raccontare le avventure di Ulisse (che non sono state poche) ci ha messo meno.

Non fatevi ingannare dalle nuove funzioni precedentemente non contemplate (7 nuove caselle e un quadro in più):

1. GARANZIA SOGGETTA AD IVA
2. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
3. CLAUSOLA PENALE VOLONTARIA
4. TIPOLOGIA DI PROROGA
5. TIPOLOGIA DI SUBENTRO
6. SOGGETTO NON PRESENTE IN ATTO
7. TIPOLOGIA CONDUTTORE

QUADRO E – LOCAZIONE CON CANONI DIFFERENTI PER UNA O PIU’ ANNUALITA’

Fumo negli occhi. L’ingessata impostazione di fondo e gli evidenti limiti e criticità rimangono. Vogliamo tirarne fuori una dal mazzo? La problematica gestione della procedura telematica di CESSIONE, ora distinta dal SUBENTRO per successione o compravendita, ancora limitata allo stesso numero di cedenti e cessionari.

Il codice fiscale del cessionario a cui cedo il contratto deve essere diverso dal codice fiscale del cedente, ossia dal soggetto giuridico caricato in Atti Registro, per cui, se aggiungo o scarico un conduttore o un locatore, la fornitura mi viene scartata con la motivazione “Un cessionario è presente in contratto”, in quanto, quando il file arriva a destinazione, ritrova il codice fiscale del cedente.

Adesso la procedura in ANNUALITA’ e PROROGA è molto più lunga e farraginosa nell’abitativo e nel commerciale: è necessario ricompilare i campi DATA INIZIO, DATA FINE e IMPORTO DEL CANONE della sezione REGISTRAZIONE e, nell’abitativo, pure i quadri B, C (anche se tu hai già comunicato i dati catastali dell’immobile in registrazione) e D.

Perché questa scelta? Perché il software e la sua versione web calcolano ora automaticamente le imposte da versare (tasto CALCOLA IMPOSTA) non solo, come prima, in sede di prima REGISTRAZIONE, ma anche in ADEMPIMENTO SUCCESSIVO, sulla base dei dati inseriti nei campi DATA INIZIO, DATA FINE e IMPORTO DEL CANONE della Sezione I del quadro A (da qui la necessità di riportare il canone annuo nel campo IMPORTO DEL CANONE).

Ma attenzione: in tale campo in ANNUALITA’ e PROROGA non andrà riportato il canone di prima REGISTRAZIONE, ma il canone eventualmente indicizzato in base all’aggiornamento ISTAT, perché se su un contratto non cedolarizzato indicate il canone iniziale, non potete più modificare l’importo dell’imposta di registro nella sezione LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE. Il software fa controlli sugli importi in fase di compilazione segnalando l’errore di calcolo (ad es. VALORE DICHIARATO: € 80,00 – VALORE CORRETTO: € 120,00).

Infine andrà sempre indicato uno dei codici (in relazione alla tipologia contrattuale) nella casella TIPOLOGIA DI CONTRATTO non solo in prima REGISTRAZIONE, ma anche in ANNUALITA’ PROROGA, RISOLUZIONE, CESSIONE, SUBENTRO.

Questa a grandi linee, la nuova versione del modello RLI. Uno però si aspetterebbe che, quando si lancia un nuovo prodotto sul mercato, il nuovo prodotto sia stato almeno testato e collaudato.

L’esordio martedì 19 settembre è stato drammatico. Il sistema non solo scartava i file di contratti prorogati o risolti in cedolare, causa assenza dell’imposta di registro, ma addirittura scartava la fornitura di un commerciale in presenza di un soggetto IVA! E non parliamo dell’allegazione: la imponeva sempre, anche se era facoltativa, pena scarto, segnalato da errore bloccante.

Quanto fosse grande il casino, del resto, lo diceva il calcolo sui minimi. Inesistente, perchè quei dementi della SOGEI si erano dimenticati che in prima REGISTRAZIONE e in PROROGA l’imposta di registro sconta il minimo di 67 euro, per cui il giorno seguente sono corsi ai ripari rilasciando in tutta fretta una nuova versione 2.01. di correzione imposta minima.

Tutto risolto? Nient’affatto. Alcuni problemi rimangono sul piatto: i soggetti IVA sono ancora visti da RLI come zombie. Venti punti esclamativi. La questione minimi ormai è una barzelletta. Hanno corretto il minimo, peccato solo che il minimo non si applica in ANNUALITA’. Trenta punti esclamativi. Per limitarci alle ultime ore, provate a simulare un canone annuo di € 1.800,00 in ANNUALITA’, e vedete che cosa calcola il rimbambito.

Ogni giorno porta nuove conferme: quelli della SOGEI si drogano. Solo in Italia succedono storie come questa. Se gli informatici da operetta della SOGEI non si danno una mossa (la prossima settimana temo che ci rifileranno la terza versione di RLI), siamo ancora in alto mare. Ma noi terremo duro, stringendoci al cuore i nostri Padoan al dente…
 
Ultima modifica:
Infatti anch'io ho avuto un sacco di problemi....ma la saga continua....
 
ma è un modo per rendere "indispensabili" gli inutili funzionari allo sportello delle sedi ADE? Cioè sabotano burocraticamente il sistema informatico?
 
CHIUSO PER MANUTENZIONE

Pare che non si riesca più ad uscire da questo vortice di approssimazione e disattenzioni.

Il canale di accesso ad Entratel via web dello spesometro e delle liquidazioni IVA e delle fatture emesse e ricevute è stato momentaneamente bloccato dalla stessa Agenzia. I dati fiscali erano visibili a tutti. Chiunque, digitando il codice fiscale di un contribuente, poteva visionare in tutta tranquillità i dati fiscali di altri cittadini. Alla faccia della privacy. Questo a 3 giorni dal termine per presentare le fatture del 1° semestre 2017, salvo rinvio dell’ultima ora (sarebbe solo il quinto, dopo quattro tra proroghe e maquillage vari).

Purtroppo la confusione aumenta le probabilità di errore. Diventa difficile in questo contesto di pressapochismo e di volatilità normativa credere ancora al Fisco italiano. E ancor più al suo partner tecnologico. La SOGEI.
 
Mi appello alla competenza di Buscopan....dovendo fare un contratto non in ced.sec. pagherò la tassa di registro del 2% (a metà con il conduttore) ma, poichè sono in ritardo...causa vacanze/disservizi/ ca..i vari dove trovo il calcolo delle sanzioni?
Dove posso farmi un'idea degli interessi etc. ?
E il ritardo continua....
 
ma si puo continuare a versare l'imposta di registr con il f24 elide o devo fare tutto questo accrocchio ?
 
Civilisticamente, con l’entrata in vigore la legge di Stabilità 2016, sono nulli i contratti di locazione abitativa che non vengono registrati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro stipulazione, con tutte le conseguenze previste dal modificato art.13 della 431 (è impossibile “azionare” lo sfratto se il contratto non esiste).

La partita sembrava definitivamente chiusa due anni fa con due sentenze/trattato delle Sezioni unite di Cassazione e successive sentenze di legittimità che decretavano che un contratto è nullo se non è registrato e nullo rimane anche se registrato tardivamente.

Su affitti e registrazione, però, prima Cassazione 10498, poi Cassazione 20856 – in disallineamento – quest’anno riaprivano i “giochi”, salvando il contratto e sancendo la sanatoria ex tunc operata da una registrazione tardiva. Su un non abitativo, però.

Sul versante tributario adesso il nuovo RLI calcola automaticamente imposte, sanzioni e interessi (tasti CALCOLA IMPOSTA e CALCOLA TARDIVITA’) e controlla gli importi.

Nel caso di registrazione tardiva, ai fini del ravvedimento operoso, le sanzioni si calcolano prendendo come riferimento l’imposta di registro dovuta sull’intera durata del contratto.

Ad esempio:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO = L1
DATA INIZIO = 01/08/2017
DATA FINE = 31/07/2021
NUMERO PAGINE = 12
NUMERO COPIE = 2
IMPORTO DEL CANONE = € 8.400,00
DATA DI STIPULA = 01/08/2017
RITARDO = entro 30 giorni = 6% (minimo = € 20,00)

IMPOSTA DI REGISTRO = € 168,00
IMPOSTA DI BOLLO = € 96,00
SANZIONI IMPOSTA DI REGISTRO = € 40,32 (8400 x 4 x 2% x 6%)
SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO = € 9,60 (1,60 x 6)
INTERESSI IMPOSTA DI REGISTRO = € 0,01
INTERESSI IMPOSTA DI BOLLO = € 0,01
 
Buscopan saresti tanto gentile da indicarci tutti i campi strettamente necessari in CEDOLARE SECCA per compilare il modulo contratto da registrare online con RLI? Grazie :)
 
Ultima modifica:
Buscopan saresti tanto gentile da indicarci tutti i campi strettamente necessari in CEDOLARE SECCA per compilare il modulo contratto da registrare online con RLI? Grazie :)


Guarda, di campi strettamente necessari ce n’è solo uno: il primo (TIPOLOGIA DI CONTRATTO). Se parliamo, invece, di quadri, unitamente ai quadri B (riporta il codice 3 nel nuovo campo TIPOLOGIA CONDUTTORE della Sezione II) e C, ovviamente quello D deve essere valorizzato con indicazione SI’ nel campo CEDOLARE, riportando il codice fiscale dei locatori del quadro B che dichiarano di voler optare nella Sezione DICHIARAZIONE DEL LOCATORE.

Questo in generale. In particolari tipologie contrattuali cedolarizzate devono però essere valorizzati determinati campi: ad esempio, in un L1 transitorio ordinario di 15 mesi o turistico lungo di 2 mesi deve essere flaggato il campo PAGAMENTO INTERA DURATA del frontespizio, se in L1 o in L2 è presente una forma di garanzia deve essere valorizzato il campo TIPO DI GARANZIE E/O PAC della Sezione I del quadro A con codice 1 o 2 (in questo caso l’allegazione del file del contratto è obbligatoria), se l’immobile viene locato da un solo comproprietario, il codice fiscale e i dati anagrafici del comproprietario non firmatario del contratto devono essere comunque indicati nella Sezione I del quadro B, mettendo il flag nella casella SOGGETTO NON PRESENTE IN ATTO e la percentuale di possesso di quest’ultimo deve essere riportata nel campo PERCENTUALE POSSESSO del quadro D (la somma delle rispettive percentuali non deve essere maggiore di 100 o inferiore a 99,90) ecc.

In ogni caso, se utilizzi la versione web del software (i due applicativi sono uguali per funzioni, in quanto i due canali condividono lo stesso file: quello che li differenzia è il solo modo di invio), la procedura è guidata e abbastanza intuitiva e ti accompagna per step (Passo 1 = Frontespizio, Passo 2 = Locatori ecc.) fino al RIEPILOGO finale e alla LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE e, se commetti qualche passo falso, ti viene subito segnalato prima di validare il frontespizio e i vari quadri (ad esempio “Uno o più campi non sono stati impostati correttamente”).
 
Ultima modifica:
Guarda, di campi strettamente necessari ce n’è solo uno: il primo (TIPOLOGIA DI CONTRATTO). Se parliamo, invece, di quadri, unitamente ai quadri B (riporta il codice 3 nel nuovo campo TIPOLOGIA CONDUTTORE della Sezione II) e C, ovviamente quello D deve essere valorizzato con indicazione SI’ nel campo CEDOLARE, riportando il codice fiscale dei locatori del quadro B che dichiarano di voler optare nella Sezione DICHIARAZIONE DEL LOCATORE.

Questo in generale. In particolari tipologie contrattuali cedolarizzate devono però essere valorizzati determinati campi: ad esempio, in un L1 transitorio ordinario di 15 mesi o turistico lungo di 2 mesi deve essere flaggato il campo PAGAMENTO INTERA DURATA del frontespizio, se in L1 o in L2 è presente una forma di garanzia deve essere valorizzato il campo TIPO DI GARANZIE E/O PAC della Sezione I del quadro A con codice 1 o 2 (in questo caso l’allegazione del file del contratto è obbligatoria), se l’immobile viene locato da un solo comproprietario, il codice fiscale e i dati anagrafici del comproprietario non firmatario del contratto devono essere comunque indicati nella Sezione I del quadro B, mettendo il flag nella casella SOGGETTO NON PRESENTE IN ATTO e la percentuale di possesso di quest’ultimo deve essere riportata nel campo PERCENTUALE POSSESSO del quadro D (la somma delle rispettive percentuali non deve essere maggiore di 100 o inferiore a 99,90) ecc.

In ogni caso, se utilizzi la versione web del software (i due applicativi sono uguali per funzioni, in quanto i due canali condividono lo stesso file: quello che li differenzia è il solo modo di invio), la procedura è guidata e abbastanza intuitiva e ti accompagna per step (Passo 1 = Frontespizio, Passo 2 = Locatori ecc.) fino al RIEPILOGO finale e alla LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE e, se commetti qualche passo falso, ti viene subito segnalato prima di validare il frontespizio e i vari quadri (ad esempio “Uno o più campi non sono stati impostati correttamente”).

davvero grazie mille :bow:

Buscopan il guro dei meandri burocratici delle locazioni :yes::)
 
Inver, se ce l'ho fatta io ce la puoi fare sicuramente! :D
Sempre ammesso che adesso funzioni....a breve ci riprovo.
 
Sono anni che la menano col tormentone della semplificazione in Italia. Sì, ciao.


In ANNUALITA’ e PROROGA bisogna ricompilare i campi DATA INIZIO, DATA FINE e IMPORTO DEL CANONE di prima Registrazione, se si tratta di una PROROGA, anche il campo TIPOLOGIA DI PROROGA, e, se si tratta di un appartamento, anche il quadro B (ma solo la sezione del locatore), il quadro C e il quadro D, perché, se si tratta di un ufficio, i quadri B, C e D non vanno compilati, quadri che, invece, sono obbligatori in RISOLUZIONE, ma solo se si tratta di un appartamento, dove occorre compilare anche il campo CEDOLARE SECCA, perché, se si tratta di un negozio, il campo CEDOLARE SECCA non deve essere presente e neanche i quadri B, C e D, mentre in CESSIONE e SUBENTRO non devono essere presenti i campi DATA INIZIO, DATA FINE e IMPORTO DEL CANONE, ma solo la DATA DI CESSIONE o la DATA DI SUBENTRO, però, nella CESSIONE bisogna compilare il quadro B (ma solo la sezione del conduttore), ma non il campo CEDOLARE SECCA, mentre nel SUBENTRO, bisogna compilare anche il campo TIPOLOGIA DI SUBENTRO e il campo CEDOLARE SECCA, oltre il quadro B (ma solo la sezione del locatore) e i quadri C e D.

E adesso ripetete.:D
 
Ultima modifica:
Attenti. Se nella proroga dovete mettere la cedolare secca, dovete prima fare la scelta. Poi dovete confermare che scegliete la ced. sec. sono 2 passaggi.
 
Però è ancora bloccato il rli on line....e gli interessi corrono...
 
Indietro