Se il contratto di affitto è scaduto, l'inquilino non se ne va e continua a versare regolarmente il canone, in che casella va registrato quel reddito nella relativa dichiarazione?
Ti devi dare una mossa, ragazzo, che cosa aspetti? Se avvii le procedure giudiziali necessarie al rilascio dell’immobile, ossia se non intendi prorogare il negozio, manifestando una volontà contraria alla prosecuzione del rapporto (la tua inerzia costituisce un fatto equivoco, favorevole alla prosecuzione del vincolo per fatti concludenti, anche se hai dato disdetta), gli importi conseguiti a titolo di indennità di occupazione (non di canone di locazione) sono privi di rilevanza reddituale: costituiscono infatti un danno emergente non tassabile per il mancato rilascio dell’immobile, ossia sono acquisiti a titolo di indennizzo per un danno emergente e non sostitutivi o integrativi di reddito (lucro cessante).
Pertanto, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) dovrai indicare in colonna 1
(Rendita catastale non rivalutata) del quadro RB del modello Redditi PF la sola rendita catastale e in colonna 2
(Utilizzo) il codice 2
(Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione) e in colonna 3
(Giorni) il periodo non locato.
Ai fini delle imposte indirette, se hai disdettato il contratto nei termini, il contratto alla naturale scadenza è cessato senza necessità di risoluzione anticipata, tuttavia, non adesso, ma quando l’occupante rilascerà i locali, le somme percepite a titolo di indennità di occupazione sono tassate al 3% (con minimo di 200 euro, con l’avvertenza che alcuni uffici locali non applicano il minimo). Dovrai denunciare tali proventi con il modello 2 ovvero con il modello di registrazione 69 (dipende dagli uffici locali), versando l’imposta di registro con il modello F23 (cod. trib. 109T – Atti, contratti verbali e denunce).
Sul modello 2, dovrai indicare i tuoi dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, portando a conoscenza delle Entrate l’evento (occupazione senza titolo) che dà luogo alla liquidazione d’imposta e dichiarando che, sussistendo un contenzioso tra le parti, l’indennità di occupazione senza titolo (sul valore che indicherai) viene assoggettata al 3%.
Quella che ti ho appena illustrato è, a grandi linee, una diffusa posizione di prassi tenuta da alcuni uffici locali, ma non l’unica. Sì, hai letto bene, in merito ai proventi percepiti a titolo di indennità di occupazione nella pratica si riscontrano comportamenti difformi e disomogenei da parte dii vari uffici locali delle Entrate. Tale difformità di comportamento è stata indotta dalle istruzioni impartite dalla (contraddittoria) documentazione di prassi prodotta in questi anni.
Alcuni uffici ad esempio ritengono che l’indennità di occupazione assuma natura risarcitoria del danno subito, ai fini IRPEF, come prescrive l’art.6, co. 2 del TUIR:
“le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (…) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” e che, pertanto, vada assoggettata ad imposizione quale reddito fondiario, ai sensi dell’art.36 e seguenti del TUIR.
Altri uffici locali ritengono invece che l’obbligazione abbia natura risarcitoria e, proprio per questa ragione, rifacendosi alla circolare 50/E/2012, non sia tassabile, pur scontando l’imposta di registro. Altri ancora ritengono che tali indennità debbano essere veicolate nel quadro RM, sez.II
(Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da g) a n),art. 17 del TUIR), indicando il codice E che riguarda, appunto, le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche assicurativo, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni. Tuttavia, si può scegliere di optare anche per la tassazione ordinaria, in luogo del regime della tassazione separata: in questo caso, occorre barrare la casella in colonna 5 e il reddito in colonna 3 confluisce nel rigo RN1
(Reddito complessivo).
Nulla di nuovo sotto il sole: la solita costante incertezza fiscale, quando sarebbe necessario che gli indirizzi dell’amministrazione finanziaria, su questo e altri temi, fossero uniformi a livello nazionale.