Contratto di affitto scaduto e 730

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SunStorm

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Ciao a tutti,

chiedo: se il contratto di affitto è scaduto, l'inquilino non se ne va e continua a versare regolarmente il canone, in che casella va registrato quel reddito nella relativa dichiarazione? Quadro D altri redditi o quadro B redditi da fabbricati e altri dati?
 
In attesa dei nostri esperti...una curiosità: gli avevi mandato la disdetta nei tempi? E lui rimane?
 
In attesa dei nostri esperti...una curiosità: gli avevi mandato la disdetta nei tempi? E lui rimane?

Yes, disdetta entro i tempi previsti, raccomandata a/r. Lui (loro) rimangono in attesa di trovare altra sistemazione...questa la versione ufficiale.
 
Informati all'AdE se, accettando i pagamenti, si proroga il contratto...credo di no, ma devi chiamarli con un nome diverso, non "canone di locazione". Io, se fossi in te, andrei anche all'Uppi o Assppi per informazioni

Sempre in attesa del bravo commercialista...up
 
Comunque fai la risoluzione e mandagliene una copia. Tanto per essere chiaro.... rimane abusivamente.
 
Già sentito Asppi (sono iscritto), ma non c'è molto da fare se non dare l'avvio ad una causa legale con tempi lunghi ed esiti incerti. Continuando a pagare non va in morosità e la sua posizione legale è decisamente più favorevole (nell'ottica del tribunale).

Si, effettivamente mi hanno detto che non si può più parlare di canone di locazione ma di "indennità di occupazione"....

Da qui nasce il dubbio della corretta compilazione del 730
 
Se il contratto di affitto è scaduto, l'inquilino non se ne va e continua a versare regolarmente il canone, in che casella va registrato quel reddito nella relativa dichiarazione?


Ti devi dare una mossa, ragazzo, che cosa aspetti? Se avvii le procedure giudiziali necessarie al rilascio dell’immobile, ossia se non intendi prorogare il negozio, manifestando una volontà contraria alla prosecuzione del rapporto (la tua inerzia costituisce un fatto equivoco, favorevole alla prosecuzione del vincolo per fatti concludenti, anche se hai dato disdetta), gli importi conseguiti a titolo di indennità di occupazione (non di canone di locazione) sono privi di rilevanza reddituale: costituiscono infatti un danno emergente non tassabile per il mancato rilascio dell’immobile, ossia sono acquisiti a titolo di indennizzo per un danno emergente e non sostitutivi o integrativi di reddito (lucro cessante).

Pertanto, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) dovrai indicare in colonna 1 (Rendita catastale non rivalutata) del quadro RB del modello Redditi PF la sola rendita catastale e in colonna 2 (Utilizzo) il codice 2 (Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione) e in colonna 3 (Giorni) il periodo non locato.

Ai fini delle imposte indirette, se hai disdettato il contratto nei termini, il contratto alla naturale scadenza è cessato senza necessità di risoluzione anticipata, tuttavia, non adesso, ma quando l’occupante rilascerà i locali, le somme percepite a titolo di indennità di occupazione sono tassate al 3% (con minimo di 200 euro, con l’avvertenza che alcuni uffici locali non applicano il minimo). Dovrai denunciare tali proventi con il modello 2 ovvero con il modello di registrazione 69 (dipende dagli uffici locali), versando l’imposta di registro con il modello F23 (cod. trib. 109T – Atti, contratti verbali e denunce).

Sul modello 2, dovrai indicare i tuoi dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, portando a conoscenza delle Entrate l’evento (occupazione senza titolo) che dà luogo alla liquidazione d’imposta e dichiarando che, sussistendo un contenzioso tra le parti, l’indennità di occupazione senza titolo (sul valore che indicherai) viene assoggettata al 3%.

Quella che ti ho appena illustrato è, a grandi linee, una diffusa posizione di prassi tenuta da alcuni uffici locali, ma non l’unica. Sì, hai letto bene, in merito ai proventi percepiti a titolo di indennità di occupazione nella pratica si riscontrano comportamenti difformi e disomogenei da parte dii vari uffici locali delle Entrate. Tale difformità di comportamento è stata indotta dalle istruzioni impartite dalla (contraddittoria) documentazione di prassi prodotta in questi anni.

Alcuni uffici ad esempio ritengono che l’indennità di occupazione assuma natura risarcitoria del danno subito, ai fini IRPEF, come prescrive l’art.6, co. 2 del TUIR: “le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (…) costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” e che, pertanto, vada assoggettata ad imposizione quale reddito fondiario, ai sensi dell’art.36 e seguenti del TUIR.

Altri uffici locali ritengono invece che l’obbligazione abbia natura risarcitoria e, proprio per questa ragione, rifacendosi alla circolare 50/E/2012, non sia tassabile, pur scontando l’imposta di registro. Altri ancora ritengono che tali indennità debbano essere veicolate nel quadro RM, sez.II (Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere da g) a n),art. 17 del TUIR), indicando il codice E che riguarda, appunto, le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche assicurativo, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni. Tuttavia, si può scegliere di optare anche per la tassazione ordinaria, in luogo del regime della tassazione separata: in questo caso, occorre barrare la casella in colonna 5 e il reddito in colonna 3 confluisce nel rigo RN1 (Reddito complessivo).

Nulla di nuovo sotto il sole: la solita costante incertezza fiscale, quando sarebbe necessario che gli indirizzi dell’amministrazione finanziaria, su questo e altri temi, fossero uniformi a livello nazionale.
 
Ultima modifica:
Grazie della risposta; temevo i comportamenti difformi e disomogenei da parte degli uffici locali...

Sei un mito (non sono ironico) :bow:
 
Aggiungo un altro quesito "fiscale" per non aprire altra discussione:
Supponendo che, con decreto ingiuntivo, un giudice abbia stabilito che un inquilino moroso vi debba 10000 euro (6000 canoni non pagati e 4000 spese legali) con pignoramento del quinto dello stipendio.
Supponendo anche che in tutto il 2016 vi abbia restituito in questo modo 3000 euro, dove diavolo vanno messi questi in dichiarazione? Da nessuna parte perché prima vado a coprire le spese legali? In rapporto 2/3? E che tassazione si applica? Io avevo la cedolare secca...

PS:
le tasse sui canoni non percepiti le avevo già regolarmente anticipate e mi sono già state restituite l'anno scorso come credito d'imposta.
 
Aggiungo un altro quesito "fiscale" per non aprire altra discussione:

Supponendo che, con decreto ingiuntivo, un giudice abbia stabilito che un inquilino moroso vi debba 10000 euro (6000 canoni non pagati e 4000 spese legali) con pignoramento del quinto dello stipendio.

Supponendo anche che in tutto il 2016 vi abbia restituito in questo modo 3000 euro, dove diavolo vanno messi questi in dichiarazione? Da nessuna parte perché prima vado a coprire le spese legali? In rapporto 2/3? E che tassazione si applica? Io avevo la cedolare secca...

PS:le tasse sui canoni non percepiti le avevo già regolarmente anticipate e mi sono già state restituite l'anno scorso come credito d'imposta.


Mentre la somma riscossa a titolo di rimborso spese legali (4.000 euro) non è tassabile, e, quindi, non entra in dichiarazione, in quanto priva di alcuna rilevanza reddituale, il credito pignoratizio riscosso nel 2016 a titolo di canoni di locazione (3.000 euro), va riportato non nel quadro RB – che si riferisce a locazioni in corso nel 2016 – ma nel quadro RM, Sez. XI del modello Redditi PF – che si riferisce ad altre competenze, appunto a “Redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi”.

In colonna 1 del rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) va indicato il codice 7 (Altri redditi) e in colonna 2 va indicata la somma percepita a seguito del pignoramento, e in colonna 3 il codice 3 = tassazione separata, in quanto non c’è un meccanismo per “riprendere” la cedolare secca (non ti lasciare fuorviare dal codice 2 = imposta sostitutiva, che si riferisce ai redditi da capitale) e in colonna 6 l’ammontare delle ritenute effettuate dal datore di lavoro (verifica se quest’ultimo ha operato le ritenute, in caso contrario fatti rilasciare una certificazione dal soggetto erogatore).

Anche in questo caso, esistono però profili interpretativi diversi. Infatti secondo alcuni uffici locali gli importi percepiti dopo la convalida di sfratto per canoni non percepiti vanno comunque fatti transitare – secondo la regola generale - nello stesso quadro a cui si riferiscono, ossia nel quadro RB in colonna 6 (Canone di locazione), barrando la colonna 9 (Cedolare secca), indicando la ritenuta operata dal datore di lavoro come un acconto d’imposta (nell’esempio proposto, 600 euro = 3.000 x 20%) in colonna 6 (Acconti versati) del rigo RB11.
 
Mentre la somma riscossa a titolo di rimborso spese legali (4.000 euro) non è tassabile, e, quindi, non entra in dichiarazione, in quanto priva di alcuna rilevanza reddituale, il credito pignoratizio riscosso nel 2016 a titolo di canoni di locazione (3.000 euro), va riportato non nel quadro RB – che si riferisce a locazioni in corso nel 2016 – ma nel quadro RM, Sez. XI del modello Redditi PF – che si riferisce ad altre competenze, appunto a “Redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi”.

In colonna 1 del rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione) va indicato il codice 7 (Altri redditi) e in colonna 2 va indicata la somma percepita a seguito del pignoramento, e in colonna 3 il codice 3 = tassazione separata, in quanto non c’è un meccanismo per “riprendere” la cedolare secca (non ti lasciare fuorviare dal codice 2 = imposta sostitutiva, che si riferisce ai redditi da capitale) e in colonna 6 l’ammontare delle ritenute effettuate dal datore di lavoro (verifica se quest’ultimo ha operato le ritenute, in caso contrario fatti rilasciare una certificazione dal soggetto erogatore).

Anche in questo caso, esistono però profili interpretativi diversi. Infatti secondo alcuni uffici locali gli importi percepiti dopo la convalida di sfratto per canoni non percepiti vanno comunque fatti transitare – secondo la regola generale - nello stesso quadro a cui si riferiscono, ossia nel quadro RB in colonna 6 (Canone di locazione), barrando la colonna 9 (Cedolare secca), indicando la ritenuta operata dal datore di lavoro come un acconto d’imposta (nell’esempio proposto, 600 euro = 3.000 x 20%) in colonna 6 (Acconti versati) del rigo RB11.

Ti ringrazio. Però c'è un piccolo dettaglio che non avevo specificato in precedenza: io presento il 730, non il modello unico. Sapresti dirmi a che riquadri corrispondono?
E poi c'è un altro aspetto che non ho chiaro. Tu dici: "il credito pignoratizio riscosso nel 2016 a titolo di canoni di locazione (3.000 euro), va riportato..." ma in realtà non è scritto da nessuna parte che tutti i 3000 euro sono a titolo di canoni di locazione: il giudice ha stabilito una cifra complessiva (canoni + spese legali) che il moroso mi deve e il terzo erogatore sta provvedendo con pignoramento del quinto. ma non ho trovato nessuna distinzione tra canone e spese legali. quindi ho tre possibilità:
1. vantaggiosa per me: intanto mi riprendo le spese legali e quindi quest'anno non dichiaro nulla;
2. vantaggiosa per il fisco: considero tutte le somme pignorate nel 2016 come canone di locazione e quindi ci pago tutte le tasse
3. soluzione equa: faccio il rapporto canoni non percepiti/credito totale e lo moltiplico per le somme ricevute nel 2016 pagando le tasse solo su quelle.

Per quanto concerne il sostituto d'imposta non è dovuto in caso di pignoramento per morosità da affitto.
E infatti a me non è arrivata nessuna comunicazione in merito dal terzo erogatore, solo i bonifici.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/...-pignoramenti/Circolare-3-marzo-2011-n8-E.pdf

Pagina 4:
"Viceversa, se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in
esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento
di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio
dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore),
quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di
fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni
enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte"
 
Però c'è un piccolo dettaglio che non avevo specificato in precedenza: io presento il 730, non il modello unico. Sapresti dirmi a che riquadri corrispondono?

E poi c'è un altro aspetto che non ho chiaro. Tu dici: "il credito pignoratizio riscosso nel 2016 a titolo di canoni di locazione (3.000 euro), va riportato..." ma in realtà non è scritto da nessuna parte che tutti i 3000 euro sono a titolo di canoni di locazione: il giudice ha stabilito una cifra complessiva (canoni + spese legali) che il moroso mi deve e il terzo erogatore sta provvedendo con pignoramento del quinto. ma non ho trovato nessuna distinzione tra canone e spese legali. quindi ho tre possibilità:
1. vantaggiosa per me: intanto mi riprendo le spese legali e quindi quest'anno non dichiaro nulla;
2. vantaggiosa per il fisco: considero tutte le somme pignorate nel 2016 come canone di locazione e quindi ci pago tutte le tasse
3. soluzione equa: faccio il rapporto canoni non percepiti/credito totale e lo moltiplico per le somme ricevute nel 2016 pagando le tasse solo su quelle.

Per quanto concerne il sostituto d'imposta non è dovuto in caso di pignoramento per morosità da affitto.
E infatti a me non è arrivata nessuna comunicazione in merito dal terzo erogatore, solo i bonifici.

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/...-pignoramenti/Circolare-3-marzo-2011-n8-E.pdf

Pagina 4:
"Viceversa, se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in
esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento
di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio
dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore),
quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di
fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni
enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte"



Se operi con il modello 730, i quadri sono rispettivamente B (Redditi dei fabbricati ed altri dati) ed F (Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati), rigo F13 (Pignoramento presso terzi) che presenta due colonne, 1 (Tipo di reddito) e 2 (Ritenute). In materia, esistono – come ti ho avvertito – posizioni di prassi differenti. Perciò, prima di operare fiscalmente, per evitare sorprese, riguardo sia alle ritenute (non subite) sia al titolo degli introiti percepiti, confrontati con l’ufficio locale delle imposte dirette preposto al controllo, portando tutta la documentazione in tuo possesso, bonifici compresi.
 
Se operi con il modello 730, i quadri sono rispettivamente B (Redditi dei fabbricati ed altri dati) ed F (Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati), rigo F13 (Pignoramento presso terzi) che presenta due colonne, 1 (Tipo di reddito) e 2 (Ritenute). In materia, esistono – come ti ho avvertito – posizioni di prassi differenti. Perciò, prima di operare fiscalmente, per evitare sorprese, riguardo sia alle ritenute (non subite) sia al titolo degli introiti percepiti, confrontati con l’ufficio locale delle imposte dirette preposto al controllo, portando tutta la documentazione in tuo possesso, bonifici compresi.

Ti ringrazio di nuovo. Sì, adesso sento cosa dice l'AdE. Ma da quello che ho capito la risposta sarà l'opinione del funzionario che potrebbe benissimo essere diversa Da quella del tizio che poi dopo eventualmente esaminerà la pratica. Pertanto l'unico modo per stare tranquillo è dichiarare tutto subito. In caso contrario, proprio perché non esiste una regola specifica ma si parla di prassi, puoi sempre trovare il funzionario str... che ti porta poi al contenzioso.
Oppure potrei fare un interpello ufficiale così devono darmi risposta scritta...
 
Ti ringrazio di nuovo. Sì, adesso sento cosa dice l'AdE. Ma da quello che ho capito la risposta sarà l'opinione del funzionario che potrebbe benissimo essere diversa Da quella del tizio che poi dopo eventualmente esaminerà la pratica. Pertanto l'unico modo per stare tranquillo è dichiarare tutto subito. In caso contrario, proprio perché non esiste una regola specifica ma si parla di prassi, puoi sempre trovare il funzionario str... che ti porta poi al contenzioso.
Oppure potrei fare un interpello ufficiale così devono darmi risposta scritta...


L’interpello può essere una buona soluzione, anche se è sufficiente che tu (o chi per te) parli non con un funzionario delle imposte dirette preposto a dare informazioni generali sui modelli dichiarativi, ma con un funzionario dell’ufficio controllo da 36-ter (l’appuntamento si prende solo in l’ufficio) che indicherà la procedura di prassi tenuta da quell’ufficio (in modo che l’ufficio non possa sanzionarti in un momento successivo).

Chi scrive ritiene che gli importi entrino in tassazione separata in quanto riferibili ad anni antecedenti rispetto a quelli in cui sono stati erogati e che vadano indicati al 60% (3.000 x 60% = 1.800 euro), ossia vadano rapportati all’effettiva percezione per cassa [(6.000 / 10.000) x 3.000], ma l’ufficio potrebbe non condividere tale procedura.

Tu non hai percepito tutto il dovuto nel 2016, ne hai ricevuto solo una parte. La modalità di calcolo, in questo caso, è individuabile rifacendosi a fattispecie analoghe (ad es. calcolo interessi passivi in date non precise non commisurate al conto dell’acquisto): si tratta di modalità di fondo ben consolidate, dipende solo se vengono recepite dall’ufficio competente.
 
L’interpello può essere una buona soluzione, anche se è sufficiente che tu (o chi per te) parli non con un funzionario delle imposte dirette preposto a dare informazioni generali sui modelli dichiarativi, ma con un funzionario dell’ufficio controllo da 36-ter (l’appuntamento si prende solo in l’ufficio) che indicherà la procedura di prassi tenuta da quell’ufficio (in modo che l’ufficio non possa sanzionarti in un momento successivo).

Chi scrive ritiene che gli importi entrino in tassazione separata in quanto riferibili ad anni antecedenti rispetto a quelli in cui sono stati erogati e che vadano indicati al 60% (3.000 x 60% = 1.800 euro), ossia vadano rapportati all’effettiva percezione per cassa [(6.000 / 10.000) x 3.000], ma l’ufficio potrebbe non condividere tale procedura.

Tu non hai percepito tutto il dovuto nel 2016, ne hai ricevuto solo una parte. La modalità di calcolo, in questo caso, è individuabile rifacendosi a fattispecie analoghe (ad es. calcolo interessi passivi in date non precise non commisurate al conto dell’acquisto): si tratta di modalità di fondo ben consolidate, dipende solo se vengono recepite dall’ufficio competente.

Concordo in toto.
E grazie ancora per gli ottimi consigli!
 
Salve a tutti; chiedo una nuova delucidazione, più una curiosità a questo punto, sempre riferita al mio caso (ovvero contratto scaduto ed inquilino che non schioda e continua a pagare il canone): quando sottoposi il problema all'Asppi chiesi se c'era la possibilità di innalzare il canone per velocizzare il trasbordo dell'inquilino. Risposta Asppi: no, non si può fare.
In questi giorni l'inquilino ha restituito le chiavi (...omissis...) ed ho informato Asppi dell'evento; c'era un interlocutore diverso e se n'è uscito con la frase: ahh... ma c'era la possibilità di aumentargli il canone del 20%....perché non l'avete fatto??? (...omissis, omissis, omissis.....)

Quindi, tecnicamente, ha ragione Asppi atto primo o Asppi il ritorno dei morti viventi?

Tnx

PS: certo che passa veramente la voglia di affittare....
 
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