Affitto su Airbn e documentazione fiscale

finanza1979

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Ho affittato ai primi di giugno su Airbnb, visto che la manovra fiscale per far diventare airbnb sostituto d'imposta non è ancora in vigore, di quali documenti ho bisogno per dichiarare poi i redditi nella prossima dichiarazione.
 
Io tengo:

- le copie delle ricevute fiscali che emetto con marca da bollo;
- le copie dei contratti, anche se non devono essere registrati per soggiorni inferiori a 30 giorni;
- la pagina stampata di ogni singolo pagamento ricavabile da Host->Scrivania->Account->Cronologia delle transazioni
 
Scusami va emessa la ricevuta ? Il mio appartamento è situato in un residence di montagna e io non vedo gli affittuari, inoltre sono stranieri ?
Per il contratto intendi la conferma di Airbn ?
Grazie
 
In base alla normativa vigente, per pagamenti di importi superiori a 77,47 € va emessa una ricevuta fiscale con una marca da bollo da 2,00 € e poi data agli ospiti.
Il 90% dei miei ospiti sono stranieri e gliela consegno tranquillamente, intestandola al nominativo che su Airbnb risulta aver prenotato e pagato, ad alcuni che non capiscono spiego semplicemente che si tratta di una sorta di fattura che devo emettere in base alla legge fiscale italiana.

Tralasciando un attimo la questione fiscale, se tu non vedi i tuoi affittuari allora chi si occupa di prendere e di trasmettere i loro dati alla Questura locale attraverso il portale alloggiati? Chi si occupa di controllare come lasciano l'immobile?

Per contratto intendo due pagine scritte in italiano/inglese/francese/tedesco/spagnol/ecc., controfirmate da entrambe le parti e in base alle quali si stabilisce la natura turistica della locazione, la durata del soggiorno, cosa è concesso e non è concesso fare, ecc.
Si tratta più che altro di una forma di tutela nel caso in cui qualcuno dovesse rimanere più del dovuto o far danni maggiori della cauzione eventualmente stabilita da te su Airbnb.

Inoltre, nel caso in cui non lo avessi già fatto, controlla bene la normativa regionale e comunale per tutti gli adempimenti burocratici del caso.
 
Degli aspetti del ricevimento degli ospiti e della gestione della casa (è una multiproprietà) se ne occupa la gestione del residence attraverso il pagamento delle normali quote condominiali.
 
In base alla normativa vigente, per pagamenti di importi superiori a 77,47 € va emessa una ricevuta fiscale con una marca da bollo da 2,00 € e poi data agli ospiti.
Il 90% dei miei ospiti sono stranieri e gliela consegno tranquillamente, intestandola al nominativo che su Airbnb risulta aver prenotato e pagato, ad alcuni che non capiscono spiego semplicemente che si tratta di una sorta di fattura che devo emettere in base alla legge fiscale italiana.

Tralasciando un attimo la questione fiscale, se tu non vedi i tuoi affittuari allora chi si occupa di prendere e di trasmettere i loro dati alla Questura locale attraverso il portale alloggiati? Chi si occupa di controllare come lasciano l'immobile?

Per contratto intendo due pagine scritte in italiano/inglese/francese/tedesco/spagnol/ecc., controfirmate da entrambe le parti e in base alle quali si stabilisce la natura turistica della locazione, la durata del soggiorno, cosa è concesso e non è concesso fare, ecc.
Si tratta più che altro di una forma di tutela nel caso in cui qualcuno dovesse rimanere più del dovuto o far danni maggiori della cauzione eventualmente stabilita da te su Airbnb.

Inoltre, nel caso in cui non lo avessi già fatto, controlla bene la normativa regionale e comunale per tutti gli adempimenti burocratici del caso.



Mi pare che tu abbia le idee chiare, wop82, e ci tenevo a farti i miei complimenti, in quanto la materia – terreno di scontro tra Stato e Regioni (ogni Regione dispone di una propria normativa di settore che costituisce un riferimento per l’individuazione e la qualificazione delle diverse forme di ricettività turistica, alberghiera o meno) – spesso rimane nebulosa e sfocata.

Condivido le tue osservazioni, ma aggiungerei all’elenco delle evidenze citate – anch’io consigliando vivamente che la causa di questo negozio giuridico vada sempre messa per iscritto, anche se l’uso della forma scritta non appare funzionale al dinamismo che caratterizza questi rapporti contrattuali brevissimi, specificando, a scanso di equivoci, l’aspetto locativo del negozio - un ultimo documento, forse il più importante.

Il documento-chiave per finanza1979 sarà la certificazione unica (CU) che riceverà entro marzo e che dovrà custodire gelosamente perché gli servirà da memo sugli importi che dovrà indicare in dichiarazione, perché è probabile che si ritrovi con importi soggetti a ritenuta e altri non soggetti a ritenuta (se è finanza1979 ad affittare direttamente al turista o al villeggiante: in questo caso non entra in scena un esattore che paga per lui, ma sarà lui stesso a versare direttamente cedolare secca o IRPEF all’erario), perciò dovrà fare attenzione a non fare confusione.

La CU conterrà l’ammontare dei proventi percepiti e l’ammontare delle ritenute effettuate dal mediatore web con compiti di esattore sulle sole locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni.

La ritenuta è sempre del 21%, perciò, se finanza1979 ha optato a contratto per il regime della cedolare secca (del 21%), quella ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e non dovrà versare nulla al Fisco, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, diversamente, in caso di scelta per il regime di tassazione ordinario, si tratterà di un versamento a titolo d’acconto IRPEF che dovrà conguagliare aggiungendo la differenza (l’aliquota minima è, in questo caso, del 23%).

Un problema che potrebbe sorgere in particolare a chi cedolarizza, operando in modo non saltuario, ma continuativo, è come indicare in dichiarazione i relativi canoni - relativi a durate inferiori a 30 giorni - percepiti da una pluralità di turisti.

In teoria, sarebbe possibile compilare solo due righi del modello REDDITI PF: uno relativo ai proventi conseguiti, ascritti ai redditi fondiari, sommando tutti i periodi per frazione di anno, ciascuno di durata inferiore a 30 giorni (ad es. 200 giorni), per i quali l’appartamento è stato locato ad uso turistico, evidenziando per la parte residua del medesimo anno d’imposta (165 giorni) una diversa condizione dell’appartamento da parte del proprietario (ad esempio appartamento tenuto a disposizione = codice 2 in colonna 2 (Utilizzo).

Tuttavia, si consiglia di non operare in siffatta maniera per una ragione molto semplice. E’ bene compilare un singolo rigo per ogni periodo frazionato di locazione, magari redigendo più modelli del quadro RB (mod. n°1, mod. n°2, mod. n°3 ecc.) proprio al fine di rendere evidente (e coerente all’amministrazione finanziaria in caso di controlli) la locazione breve, con la mancata registrazione del relativo contratto (di durata inferiore a 30 giorni) e la eventuale mancata valorizzazione della sez.II del medesimo quadro in cui vanno indicati gli estremi di registrazione per fruire delle agevolazioni fiscali (opzione per la cedolare secca).
 
Degli aspetti del ricevimento degli ospiti e della gestione della casa (è una multiproprietà) se ne occupa la gestione del residence attraverso il pagamento delle normali quote condominiali.


In questo caso consulta bene la normativa regionale e la relativa classificazione, poichè io mi riferivo al caso semplice della gestione di un appartamento dato in locazione turistica direttamente dal proprietario.
 
Buscopan;48830212 ha scritto:
redigendo più modelli del quadro RB (mod. n°1, mod. n°2, mod. n°3 ecc.) proprio al fine di rendere evidente (e coerente all’amministrazione finanziaria in caso di controlli) la locazione breve
Così se si possiedono più appartamenti viene fuori la divina commedia :p

E' possibile compilare due righi cumulativi (codice 2 e 3) e rimandare il rigo cod. 3 sulla sez. II spuntando la voce locazione inferiore ai 30 gg ?
 
Mi pare che tu abbia le idee chiare, wop82, e ci tenevo a farti i miei complimenti, in quanto la materia – terreno di scontro tra Stato e Regioni (ogni Regione dispone di una propria normativa di settore che costituisce un riferimento per l’individuazione e la qualificazione delle diverse forme di ricettività turistica, alberghiera o meno) – spesso rimane nebulosa e sfocata.

Condivido le tue osservazioni, ma aggiungerei all’elenco delle evidenze citate – anch’io consigliando vivamente che la causa di questo negozio giuridico vada sempre messa per iscritto, anche se l’uso della forma scritta non appare funzionale al dinamismo che caratterizza questi rapporti contrattuali brevissimi, specificando, a scanso di equivoci, l’aspetto locativo del negozio - un ultimo documento, forse il più importante.

Il documento-chiave per finanza1979 sarà la certificazione unica (CU) che riceverà entro marzo e che dovrà custodire gelosamente perché gli servirà da memo sugli importi che dovrà indicare in dichiarazione, perché è probabile che si ritrovi con importi soggetti a ritenuta e altri non soggetti a ritenuta (se è finanza1979 ad affittare direttamente al turista o al villeggiante: in questo caso non entra in scena un esattore che paga per lui, ma sarà lui stesso a versare direttamente cedolare secca o IRPEF all’erario), perciò dovrà fare attenzione a non fare confusione.

La CU conterrà l’ammontare dei proventi percepiti e l’ammontare delle ritenute effettuate dal mediatore web con compiti di esattore sulle sole locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni.

La ritenuta è sempre del 21%, perciò, se finanza1979 ha optato a contratto per il regime della cedolare secca (del 21%), quella ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e non dovrà versare nulla al Fisco, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, diversamente, in caso di scelta per il regime di tassazione ordinario, si tratterà di un versamento a titolo d’acconto IRPEF che dovrà conguagliare aggiungendo la differenza (l’aliquota minima è, in questo caso, del 23%).

Un problema che potrebbe sorgere in particolare a chi cedolarizza, operando in modo non saltuario, ma continuativo, è come indicare in dichiarazione i relativi canoni - relativi a durate inferiori a 30 giorni - percepiti da una pluralità di turisti.

In teoria, sarebbe possibile compilare solo due righi del modello REDDITI PF: uno relativo ai proventi conseguiti, ascritti ai redditi fondiari, sommando tutti i periodi per frazione di anno, ciascuno di durata inferiore a 30 giorni (ad es. 200 giorni), per i quali l’appartamento è stato locato ad uso turistico, evidenziando per la parte residua del medesimo anno d’imposta (165 giorni) una diversa condizione dell’appartamento da parte del proprietario (ad esempio appartamento tenuto a disposizione = codice 2 in colonna 2 (Utilizzo).

Tuttavia, si consiglia di non operare in siffatta maniera per una ragione molto semplice. E’ bene compilare un singolo rigo per ogni periodo frazionato di locazione, magari redigendo più modelli del quadro RB (mod. n°1, mod. n°2, mod. n°3 ecc.) proprio al fine di rendere evidente (e coerente all’amministrazione finanziaria in caso di controlli) la locazione breve, con la mancata registrazione del relativo contratto (di durata inferiore a 30 giorni) e la eventuale mancata valorizzazione della sez.II del medesimo quadro in cui vanno indicati gli estremi di registrazione per fruire delle agevolazioni fiscali (opzione per la cedolare secca).


Le tue precisazioni sono corrette, pertinenti e completano il mio discorso che è limitato alla documentazione utile al momento dell'avvio di un'iniziativa di questo tipo.
Non so se finanza1979 si avvalga o meno di un professionista del settore per la dichiarazione dei redditi, in ogni caso un contributo di questo genere può essere sicuramente d'aiuto per molti altri.
 
Così se si possiedono più appartamenti viene fuori la divina commedia :p

E' possibile compilare due righi cumulativi (codice 2 e 3) e rimandare il rigo cod. 3 sulla sez. II spuntando la voce locazione inferiore ai 30 gg ?


sembra tutto semplice , ma hai ragione. nel caso i clienti non arrivano dai portali, per poter usufruire della CS bisogna conservare tutti i contratti ed elencarli sul 730 uno per uno.. immagina 200 300 contratti.. fai notte dentro un caf.. diverso se arrivano dalle OTA o portali.. basta scaricare il pdf e allegarlo (penso)
 
Così se si possiedono più appartamenti viene fuori la divina commedia :p

E' possibile compilare due righi cumulativi (codice 2 e 3) e rimandare il rigo cod. 3 sulla sez. II spuntando la voce locazione inferiore ai 30 gg ?


Operativamente gli applicativi telematici dell’Agenzia non ti bloccano (puoi indicare 200 giorni in colonna 3 (Giorni) della sez.I del quadro RB e barrare la casella 8 (Contratti non superiori a 30 giorni) della sez.II, ma è una evidente discrasia, in quanto normativamente la procedura è sbagliata.

La regola generale mi dice che ad ogni contratto – registrato o meno - deve corrispondere un rigo di compilazione e, se leggi le istruzioni del modello Redditi PF, a colonna 8 della sez.II (non ti lasciare fuorviare dal titolo al plurale “Dati relativi ai contratti di locazione”) non è prevista nessuna deroga alla regola generale, ossia non viene stabilito che puoi operare una sommatoria dei periodi locativi sotto i 30 giorni: le istruzioni non fanno riferimento ad una pluralità di contratti sotto i 30 giorni, ma indicano di barrare la casella nel caso di singolo “contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni”.

Pertanto, è opportuno che il fabbricato venga esposto su più righi della sezione I, indicando per ogni periodo frazionato di anno l’utilizzo 3, compilando, se necessario, più moduli, e indicando, nella sezione II (la marcatura della colonna 8 blocca la compilazione delle colonne relative gli estremi di registrazione) il medesimo rigo della sezione I.
 
Grazie Buscopan, dato che sei ferrato chiedo la tua opinione:
non riesco a digerire quella norma introdotta dalla legge di stabilità 2014 (colonna 12 cod.3 del quadro RB).
Se l'immobile è in utilizzo 2 ci può anche stare di pagare l'irpef, ma davvero è incomprensibile che siano assoggettati pure gli immobili in codici utilizzo 9 e 10 (che inquadrano casistiche di non-uso per ragioni oggettive).
 
Non riesco a digerire quella norma introdotta dalla legge di stabilità 2014 (colonna 12 cod.3 del quadro RB).
Se l'immobile è in utilizzo 2 ci può anche stare di pagare l'irpef, ma davvero è incomprensibile che siano assoggettati pure gli immobili in codici utilizzo 9 e 10 (che inquadrano casistiche di non-uso per ragioni oggettive).

Faccio fatica a risponderti, gianted. E’ complicato entrare nella testa del legislatore. Dovresti rivolgere questa domanda a lui, non a me e non è escluso che ti risponderebbe infastidito che l’immobile in questione rimane comunque un bene patrimoniale anche se non lo si utilizza.

Io, invece, posso solo dirti che trattasi di un effetto sostitutivo IMU-IRPEF che impatta alcune situazioni particolari legate all’imposta comunale e denuncia un evidente disfavore del legislatore legato forse a ragioni di cassa. L’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati. Dal 2013, però, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale – anche se assoggettati ad IMU – concorre alla formazione della base imponibile IRPEF (e relative addizionali) nel misura del 50%.
 
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