Disdetta da parte del locatore affitto 4+4

Dany_R

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Buon giorno a tutti.
Ho una casa affittata con un contratto 4+4.
La prima scadenza è a febbraio 2018.
Ho intenzione di vendere l'appartamento oppure di andarci ad abitare se entro due anni (febbraio 2020) non riesco a venderlo (non ho altri appartamenti di mia proprietà).
Quale motivazione devo indicare nella lettera di disdetta? Posso inserire entrambe o devo mettere una delle due?
Come mi dovrei comportare (contrattualmente con l'inquilino e con l'agenzia delle entrate) nel caso l'inquilino mi chieda una proroga alla scadenza di febbraio perché non ha trovato un altro appartamento?
grazie per l'aiuto.
 
-per disdire alla prima scadenza il locatore deve addurre questi motivi: andare ad abitare personalmente l'immobile (o un parente stretto) o ristrutturarlo.
-manda subito la raccomandata perchè il conduttore deve riceverla prima dei sei mesi. Ci sono le vacanze estive di mezzo e le poste non sempre sono efficienti. Attenzione che non fa fede la data dell'invio, ma quella della firma per ricevuta. (non mi ricordo se il deposito è di 30 o 60 gg).
-la durata del contratto d'affitto prescinde dalla vendita dell'immobile, semplicemente si cede il contratto a chi compra (lo ripeto per chi ci legge).
 
PS se concedi le proroga scattano altri 4 anni.
Nel caso potresti risolvere e fare un nuovo contratto temporaneo....ma, anche qui, non mancano i problemi...
 
Grazie,
Quindi, questa dicitura è errata?

L 431/98
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
....

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Nel caso volessi destinare l'appartamento a mia suocera?
E' valido come motivo o non fa parte della "parentela"?
 
Ultima modifica:
Va sicuramente bene! (è la legge fondamentale! :D) Non ricordavo esattamente.
Se in quel Comune non hai altri immobili oltre quello che abiti e quello in oggetto....mi sa che lo puoi liberare dopo i primi 4 anni. Sempre con la raccomandata etc.
 
Scusa ma preciso meglio una cosa: "dopo i primi 4 anni" intendo alla prima scadenza e con la raccomandata.
Naturalmente non puoi disdire dopo 5 anni, 6 anni etc.
Alla seconda scadenza (8 anni) puoi disdire il contratto anche senza motivazioni (solite modalità).
 
Grazie,
Quindi, questa dicitura è errata?



Nel caso volessi destinare l'appartamento a mia suocera?
E' valido come motivo o non fa parte della "parentela"?

Ma poi la "suocera" deve realmente abitare nella casa liberata ?
O una volta che l'alloggio e libero ci puoi fare quello che vuoi ?
 
Ultima modifica:
Vado a memoria quindi verificate...secondo me se l'inquilino si accorge che non hai fatto quello che hai detto, ha diritto ad un risarcimento/a chiederti i danni. :(
 
Ma poi la "suocera" deve realmente abitare nella casa liberata ?
O una volta che l'alloggio e libero ci puoi fare quello che vuoi ?
Certo poi ci deve andare ad abitare.
Le opzioni sono 3 in ordine di preferenza:
vendita
affitto a suocera
andarci a vivere
Ci sono riferimenti in qualche legge sul aspetto parentela/suocera? a livello legale, una suocera è affine, non parente..conferme o smentite?
 
Le opzioni sono 3 in ordine di preferenza:
vendita
affitto a suocera
andarci a vivere
Ci sono riferimenti in qualche legge sul aspetto parentela/suocera? a livello legale, una suocera è affine, non parente..conferme o smentite?


La prima ipotesi dell’art.3 della legge 431/’98 consente di disdettare il contratto perché il locatore intende destinare l’immobile ad uso abitativo dei genitori, dei figli, dei parenti entro il secondo grado (non esiste più il limite della parentela in linea retta). La suocera non un parente in linea retta e collaterale, ma un affine di primo grado, pertanto, tale motivo non può essere addotto per negare il rinnovo.

Puoi intimare disdetta al conduttore alla prima scadenza, ma essendo la prima disdetta dovrà essere motivata, e la disdetta motivata impone una scelta: non puoi disdettare indicando una pluralità di intenzioni, tra l’altro diametralmente opposte, che vuoi vendere l’immobile (settima ipotesi) o andarci ad abitare tu (prima ipotesi).

L’indicazione di più intenzioni tra loro diverse si risolve in una mancata specificazione delle ragioni del diniego, in quanto l’inquilino deve sapere in anticipo e in concreto la specifica situazione, che deve essere reale e non fittizia – tra le sette consentite - addotta per negare il rinnovo, per poterla controllare ed eventualmente contestare– se esercitata illecitamente – per vedersi risarciti i danni subiti dal rilascio (l’accertamento spetta unicamente ad un giudice).

Trattandosi di disdetta per finita locazione, nessun obbligo fiscale è richiesto. Lo scioglimento del rapporto avviene in modo implicito. Non è una “risoluzione”, né una “proroga”, né una “cessione”: non esiste l’adempimento “naturale scadenza del contratto” e, pertanto, non richiede la presentazione del modello di registrazione RLI. Qualora poi il contratto venga a scadenza, senza che il conduttore provveda al rilascio, dovrai procedere giudizialmente per liberare i locali.

Fatta questa premessa, niente ti impedisce la vendita del bene locato in corso di rapporto. Ciò influirà certamente sulla quantificazione del prezzo, ma non interromperà l’affitto, determinando solo la non prelazione dell’inquilino (salvo prelazione convenzionale volontaria) e il trasferimento del contratto di locazione in capo all’acquirente che comprerà “occupato” e sarà tenuto a rispettare la locazione.
 
Grazie Buscopan, adesso è più chiaro.
Credo che utilizzerò la settima ipotesi(vendita). Ma è sufficiente dare mandato ad agenzia per "dimostrare" che la casa è in vendita o ci deve essere una vendita effettiva entro un certo tempo?

Trattandosi di disdetta per finita locazione, nessun obbligo fiscale è richiesto. Lo scioglimento del rapporto avviene in modo implicito. Non è una “risoluzione”, né una “proroga”, né una “cessione”: non esiste l’adempimento “naturale scadenza del contratto” e, pertanto, non richiede la presentazione del modello di registrazione RLI. Qualora poi il contratto venga a scadenza, senza che il conduttore provveda al rilascio, dovrai procedere giudizialmente per liberare i locali.
Non mi è chiaro il discorso RLI. Se non c'è il rinnovo non devo presentare alcuna dichiarazione RLI?
A livello pratico quindi devo solo mandare la raccomandata? non ho alcun altro adempimento?


grazie per il tuo aiuto.
 
Ultima modifica:
Se non c'è il rinnovo non devo presentare alcuna dichiarazione RLI? A livello pratico quindi devo solo mandare la raccomandata? Non ho alcun altro adempimento?


Perché mai dovresti presentare il modello RLI se non è tua intenzione prorogare il contratto? Dovrai solo dare comunicazione al conduttore, rispettando i termini di disdetta, della tua intenzione di non fare proseguire il rapporto locativo alla prima scadenza perche intendi vendere l’immobile locato, non avendo altri immobili in proprietà oltre a quello eventualmente adibito a tua abitazione, con un atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario o mezzi equipollenti (come una lettera raccomandata postale), indicando il corrispettivo richiesto e le altre condizioni della vendita e l’invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine di 60 giorni dalla notifica della comunicazione.


Ma è sufficiente dare mandato ad agenzia per "dimostrare" che la casa è in vendita o ci deve essere una vendita effettiva entro un certo tempo?


La norma si riferisce espressamente alla sola intenzione nel momento in cui la disdetta è intimata(“qualora il locatore intenda vendere l’immobile a terzi”), ma non deve trattarsi di una intenzione astratta, ma di un proposito serio, cioè realizzabile giuridicamente (e controllabile). In caso di controversia, spetta solo ad un giudice verificare la serietà e la realizzabilità del tuo proposito.

Qualora il conduttore contesti la circostanza che la vendita non si è conclusa, il locatore può superare la presunzione di responsabilità, evitando le sanzioni a suo carico (ripristino o risarcimento del danno) se riesce a dimostrare l’esistenza di giuste cause, ossia che vendita non si è realizzata per circostanze a lui non imputabili (mancanza di acquirenti, offerte incongrue ecc.). La Corte di Cassazione in più occasioni ha, infatti, escluso l’onere di dimostrare l’effettiva e concreta realizzazione del proposito espresso.
 
Buscopan, sei sempre stra-competente! E anche molto chiaro.
Ecco il mio omaggio (so che ci tenete :D)
:flower::flower::flower:
 
Grazie buscopan! tutto chiaro!
Un esempio di lettera di disdetta per vendita?
c'è un sito affidabile con dei modelli?:)
 
Mi raccomando, se c'è il diritto di prelazione, di dichiarare la cifra vera in atto!
Ormai, ed era ora, non si usa più dichiarare di meno...ma in passato è capitato che "il prelatore/predatore" acquistasse l'immobile a prezzi dimezzati....
(fine OT)
 
Non capisco la frase "non avendo altri immobili in proprietà" oltre all'abitazione principale. Perchè se ne ho due affittati nello stesso Comune non posso metterne in vendita uno a mia scelta dando la disdetta nei termini? Devo per forza vendere con l'affittuario anche se è in scadenza un 4+4?
 
Non capisco la frase "non avendo altri immobili in proprietà" oltre all'abitazione principale. Perchè se ne ho due affittati nello stesso Comune non posso metterne in vendita uno a mia scelta dando la disdetta nei termini?

No. Se detieni (in proprietà ovvero in comproprietà) due immobili (ad uso abitativo) locati, oltre a quello destinato ad abitazione principale, ovunque ubicato, non ti è concesso disdettare il contratto alla prima scadenza. Il limite per l’esercizio della disdetta è nella proprietà massima di due appartamenti, e la circostanza andrà specificata nella comunicazione di disdetta (perché il conduttore possa controllarla ed eventualmente contestarla).

La norma (diniego di rinnovo), invece, è applicabile qualora tu, pur possedendo due immobili abitativi, sia proprietario di uno o più immobili ad uso diverso (in questo caso opera la prelazione legale che scatta solo alla prima scadenza (art.3, co.1. lettera g) della legge 431/’98) e non alle successive scadenze contrattuali o in ipotesi di vendita in corso di rapporto. Niente ti impedisce, infatti, di vendere - lasciando inalterata la durata del contratto - l’immobile occupato a chi vuoi, salvo che per convenzione locativa, tu abbia concesso prelazione volontaria (che è indipendente dalla disdetta) all’inquilino stesso.
 
Ultima modifica:
quindi: abitazione principale in Comune X
2 appartamenti locati in Comune Y
posso solo dare disdetta alla fine degli 8 anni SOLO per fare un nuovo contratto e vendere SOLO se l'inquilino trova di meglio?
Mi preme questo punto perchè in caso di disdetta da parte di un inquilino (sono entrambi 4+4) cercherei un transitorio, che mi lascia campo libero alla scadenza.
La vendita con contratto di locazione in corso ovviamente incide sul prezzo....
 
quindi: abitazione principale in Comune X
2 appartamenti locati in Comune Y
posso solo dare disdetta alla fine degli 8 anni SOLO per fare un nuovo contratto e vendere SOLO se l'inquilino trova di meglio?
Mi preme questo punto perchè in caso di disdetta da parte di un inquilino (sono entrambi 4+4) cercherei un transitorio, che mi lascia campo libero alla scadenza.
La vendita con contratto di locazione in corso ovviamente incide sul prezzo....

Scusa, ma quale è la tua intenzione? Vendere o cambiare tipologia contrattuale? Perché questo io non l’ho capito. Comunque, posso solo dirti che alla scadenza del secondo periodo di 4 anni hai diritto ad attivare la procedura per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la tua intenzione con lettera raccomandata da inviare all’inquilino almeno sei mesi prima della scadenza. E’ una disdetta semplice, non titolata, che non necessita di alcuna motivazione: il contratto cessa, a prescindere dal motivo, e, in tale caso, salvo che sia previsto contrattualmente, il conduttore non ha diritto di prelazione alla vendita.

Se l’inquilino non provvede spontaneamente alla riconsegna dei locali, dovrai agire giudizialmente con l’azione di sfratto per finita locazione, in caso contrario, ossia se tu non avvii un procedimento per lo sloggio – pur non richiedendolo il quesito – ti evidenzio che, in termini strettamente codicistici e di diritto privato, non si ha comunque un rinnovo tacito del contratto, anche se continui a percepire il canone pattuito.

Ove, invece, alla scadenza del contratto tu e il conduttore (nuovo o vecchio) vi accordiate per la stipula di un nuovo contratto di natura transitoria, tale pattuizione è valida ed efficace purché si dia atto di una documentata condizione di temporaneità (evento certo a data certa all’atto della sottoscrizione del contratto) della locazione (il conduttore deve allegare al contratto una specifica documentazione probante), che può sussistere sia per il conduttore come per il locatore. Nel caso in cui l’esigenza temporanea riguardi te, dovrai confermare i motivi della transitorietà posti a fondamento del contratto, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima dello spirare del termine.

O ricorrono tali condizioni e si soddisfano le modalità citate, oppure, quali siano le cause che in corso di rapporto inficino i presupposti contemplati, la locazione transitoria si trasforma in una locazione ordinaria 4+4. Si evidenzia inoltre che la mera intenzione di vendere o la semplice messa in vendita, anche se documentata, non configurerebbe un evento certo a data certa (la data in cui si verificherà la vendita, ossia la fine della transitorietà, rimane incerta), salvo in presenza di un contratto preliminare di vendita già firmato con consegna fissata il giorno XXX. Solo in questo caso è ammissibile, in caso contrario tale esigenza potrebbe non reggere di fronte ad una precisa contestazione.
 
Mi raccomando, se c'è il diritto di prelazione, di dichiarare la cifra vera in atto!
Ormai, ed era ora, non si usa più dichiarare di meno...ma in passato è capitato che "il prelatore/predatore" acquistasse l'immobile a prezzi dimezzati....
(fine OT)

Ma è successo veramente ?
 
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