proposta di locazione - nulla o annullabile ?

mirkx25

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Buongiorno ragazzi, nella proposta d'affitto non sono menzionate le spese condominiali( l'agente mi disse che le spese ammontavano a 40 euro ma in realtà sono 70 euro) e l'immobile non è in regola con il catasto (per la precisione l'immobile è accatastato come sottotetto in realtà è un attico).
Si può rendere questa proposta nulla o annullabile e poter riavere i soldi indietro?
 
Allora, primo quesito:
-se nella proposta non sono menzionate le spese condominiali di euro 40, detto solo a voce, non puoi annullarla se diventano di 70 o in futuro di 80 etc.
Meglio mettere sempre la clausola "gli oneri accessori verranno calcolati sulla base dei preventivi dell'amministratore e conguagliati a consuntivo blablabla...." e, comunque, farsi dare prima tutta la documentazione cartacea.
Dopo come fai a sostenere che "a voce mi hanno detto...."difficile. :(
 
-Secondo quesito:
occorre sapere, anche qui, cosa c'è scritto esattamente nel contratto. Ti possono affittare anche una soffitta, una cantina, un box etc.
Comunque non vedo facile riavere indietro la caparra....:mmmm:
 
Devi darci il testo esatto di quello che hai firmato per poterti rispondere.
 
Nel modulo della proposta c'è scritto solo dove si trova l'appartamento e basta e la futura locazione.
Non viene menzionata nè la messa a norma di tutti gli impianti nè ci sono i dati catastali.
Ho firmato solo la proposta di locazione , il contratto ancora non è stato stipulato.
 
Devi darci il testo esatto di quello che hai firmato per poterti rispondere.

ci sono i dati anagrafici del locatario e del locatore , il luogo dove si trova l'immobile.
Il prezzo della locazione e nient'altro.
Non essendo accatastato come attico ma come sottotetto ,avendo problemi anche con l'immondizia e residenza.
 
Buongiorno ragazzi, nella proposta d'affitto non sono menzionate le spese condominiali( l'agente mi disse che le spese ammontavano a 40 euro ma in realtà sono 70 euro) e l'immobile non è in regola con il catasto (per la precisione l'immobile è accatastato come sottotetto in realtà è un attico).
Si può rendere questa proposta nulla o annullabile e poter riavere i soldi indietro?

La mancata abitabilità (ora agibilità) dell'immobile rende la proposta di affitto uso abitativo revocabile per mancanza di un requisito essenziale. Penso che vi siano i presupposti per avere indietro la caparra, per un motivo molto semplice : l'eventuale contratto di affitto deve necessariamente riportare la categoria catastale. Quindi, 2 le ipotesi : 1. il proprietario rischia un multone visto che dalla registrazione del contratto emergerebbe una discrepanza tra categoria catastale (il sottotetto è cat. C, solitamente C/6 o C/2) e l'uso (il sottotetto non è destinabile alla permanenza di persone); 2. ti proporrebbero un contratto fittizio, non uso abitativo. Propendo per la seconda ipotesi, perchè nel primo caso il locatore deve dichiarare troppe cose incompatibili con un sottotetto (certificazione impianti, ad esempio). Aggiungo che non potresti chiedere le utenze uso residenziale, perchè l'immobile non è accatastato uso abitativo. Ti suggerisco di attivarti subito!
 
C'è scritto "Locazione ad uso abitativo"? Oppure il tipo di contratto che firmerete?
Il problema non è rifiutarsi di sottoscrivere il contratto, quello è semplice,ma ottenere indietro la caparra....:(
 
La mancata abitabilità (ora agibilità) dell'immobile rende la proposta di affitto uso abitativo revocabile per mancanza di un requisito essenziale. Penso che vi siano i presupposti per avere indietro la caparra, per un motivo molto semplice : l'eventuale contratto di affitto deve necessariamente riportare la categoria catastale. Quindi, 2 le ipotesi : 1. il proprietario rischia un multone visto che dalla registrazione del contratto emergerebbe una discrepanza tra categoria catastale (il sottotetto è cat. C, solitamente C/6 o C/2) e l'uso (il sottotetto non è destinabile alla permanenza di persone); 2. ti proporrebbero un contratto fittizio, non uso abitativo. Propendo per la seconda ipotesi, perchè nel primo caso il locatore deve dichiarare troppe cose incompatibili con un sottotetto (certificazione impianti, ad esempio). Aggiungo che non potresti chiedere le utenze uso residenziale, perchè l'immobile non è accatastato uso abitativo. Ti suggerisco di attivarti subito!

un sottotetto non è abitabile?
In realtà si tratta di un attico ma al catasto risulta sottotetto (da come mi ha detto l'agente immobiliare ,sempre se sia vero).
al comune potrebbe aver sanato questa situazione ? sarebbe possibile vivere "legalmente" in un sottotetto?
 
C'è scritto "Locazione ad uso abitativo"? Oppure il tipo di contratto che firmerete?
Il problema non è rifiutarsi di sottoscrivere il contratto, quello è semplice,ma ottenere indietro la caparra....:(

titolo : proposta d'affitto
nel testo : di voler affittare l'immobile in affitto bla bla.
Abbiamo stipulato la proposta d'affitto.
 
Buongiorno ragazzi, nella proposta d'affitto non sono menzionate le spese condominiali( l'agente mi disse che le spese ammontavano a 40 euro ma in realtà sono 70 euro) e l'immobile non è in regola con il catasto (per la precisione l'immobile è accatastato come sottotetto in realtà è un attico).
Si può rendere questa proposta nulla o annullabile e poter riavere i soldi indietro?

ma che sia nulla o annullabile... tu sai la differenza tra la prima e la seconda?
 
nullo è quando è contrario alle leggi, annullabile quando ha clausole vessatorie.

no,
ma a parte il perchè sia nullo o annullabile...poi se vuoi te lo spiego..
un contratto può essere valido ma inefficace, oppure invalido ma efficace, invalido ed inefficace.. ecc
poi esistono le nullità speciali.
Le nullità di protezione....
Le nullità parziarie, le annullabilità parziarie

ex tunc ex nunc (termine)...

prescrizione.. decadenza...

ecco, il perchè è inutile spiegarti se è nullo o annullabile un negozio giuridico.

un contratto nullo si può salvare? No mah.... i Giudice lo può convertire....

ti stai impantanando...
 
no,
ma a parte il perchè sia nullo o annullabile...poi se vuoi te lo spiego..
un contratto può essere valido ma inefficace, oppure invalido ma efficace, invalido ed inefficace.. ecc
poi esistono le nullità speciali.
Le nullità di protezione....
Le nullità parziarie, le annullabilità parziarie

ex tunc ex nunc (termine)...

prescrizione.. decadenza...

ecco, il perchè è inutile spiegarti se è nullo o annullabile un negozio giuridico.

un contratto nullo si può salvare? No mah.... i Giudice lo può convertire....

ti stai impantanando...

Chi è che si sta impantanando? Reg?:D
 
Chi è che si sta impantanando? Reg?:D

Il contratto è nullo:
quando è contrario a norme imperative;
quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.);
quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.);
in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto).
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione (1422 c.c.).
Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 1423 c.c.). Può invece produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concordemente voluto se avessero conosciuto la nullità (cosiddetta conversione del contratto nullo, art. 1424 c.c.).

L'annullabilità è invece un'anomalia di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento.

Casi di annullabilità:
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad es. perché minorenne o perché al momento in cui gli atti sono stati compiuti era, anche transitoriamente, incapace di intendere o di volere, art. 1425 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu dato per errore quando questo è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu estorto con violenza, anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.).
Il contratto è annullabile se il consenso fu carpito con dolo, quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il suo consenso (art. 1439 c.c.).
L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Solo l'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto (art. 1442 c.c.).
Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo (art. 1444 c.c.). Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (art. 1445 c.c.).
 
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