Aleksander
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Ho trovato diverse vt questo riferimento
VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO NELL'IPOTESI DI IMMOBILI GRAVATI DA IPOTECA A GARANZIA
DI UN CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO
4.
Qualora l'immobile aggiudicato sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di mutuo fondiario concesso ai sensi
del R.D. 16 luglio
1905, n.646 (come modificato dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n.7), ovvero ai sensi dell'art.38 del D.lgs 10 settembre 1993, n.385,
l'aggiudicatario
dovrà versare, direttamente al creditore fondiario,
nel medesimo termine indicato al punto 1
, la parte di prezzo di aggiudicazione, detratto l'ac-
conto già versato a titolo di cauzione, corrispondente al credito per capitale, interessi, accessori e spese di procedura che l
'ente creditizio avrà cura
di precisare. L'eventuale residuo dovrà essere depositato con le medesime modalità ed entro il medesimo termine di cui al punto
1:
Al fine di consentire la tempestiva emissione del decreto di trasferimento la istanza del pagamento effettuato direttamente al
creditore fon-
diario dovrà essere trasmessa in originale al custode-delegato entro i giorni successivi al versamento.
E' fatto salvo quanto stabilito al punto 3 con riferimento agli oneri accessori
ecco il punto 3
3.
Entro il medesimo termine l'aggiudicatario è tenuto,
a pena di decadenza dall'aggiudicazione
, al pagamento delle spese occorrenti per il
trasferimento del bene;
Esse sono:
a) l' i.v.a (se dovuta);
b) l'imposta di registro;
c) l'imposta ipotecaria
d) l'imposta catastale
e) le imposte di bollo relative ai singoli atti necessari al trasferimento del bene ;
f) gli onorari spettanti al custode delegato per le attività di registrazione, trascrizione e voltura
del decreto di trasferimento (euro 660,00 i.v.a. ed oneri previdenziali compresi)
poniamo che mi aggiudico l'immobile per 50mila, che costi comporta questa dicitura del mutuo fondiario?
grazie
VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO NELL'IPOTESI DI IMMOBILI GRAVATI DA IPOTECA A GARANZIA
DI UN CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO
4.
Qualora l'immobile aggiudicato sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di mutuo fondiario concesso ai sensi
del R.D. 16 luglio
1905, n.646 (come modificato dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n.7), ovvero ai sensi dell'art.38 del D.lgs 10 settembre 1993, n.385,
l'aggiudicatario
dovrà versare, direttamente al creditore fondiario,
nel medesimo termine indicato al punto 1
, la parte di prezzo di aggiudicazione, detratto l'ac-
conto già versato a titolo di cauzione, corrispondente al credito per capitale, interessi, accessori e spese di procedura che l
'ente creditizio avrà cura
di precisare. L'eventuale residuo dovrà essere depositato con le medesime modalità ed entro il medesimo termine di cui al punto
1:
Al fine di consentire la tempestiva emissione del decreto di trasferimento la istanza del pagamento effettuato direttamente al
creditore fon-
diario dovrà essere trasmessa in originale al custode-delegato entro i giorni successivi al versamento.
E' fatto salvo quanto stabilito al punto 3 con riferimento agli oneri accessori
ecco il punto 3
3.
Entro il medesimo termine l'aggiudicatario è tenuto,
a pena di decadenza dall'aggiudicazione
, al pagamento delle spese occorrenti per il
trasferimento del bene;
Esse sono:
a) l' i.v.a (se dovuta);
b) l'imposta di registro;
c) l'imposta ipotecaria
d) l'imposta catastale
e) le imposte di bollo relative ai singoli atti necessari al trasferimento del bene ;
f) gli onorari spettanti al custode delegato per le attività di registrazione, trascrizione e voltura
del decreto di trasferimento (euro 660,00 i.v.a. ed oneri previdenziali compresi)
poniamo che mi aggiudico l'immobile per 50mila, che costi comporta questa dicitura del mutuo fondiario?
grazie