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#1 (permalink) |
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Data registrazione: May 2010
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Vietato affitto a studenti!
Una informazione da chi è esperto...l'amministratore del condominio nel quale possiedo un appartamento da affittare mi ha detto che il regolamento condominiale vieta espressamente l'affitto a studenti e l'affitto a stanza. Mi pare una cosa assurda e discriminatoria, come dire che è corretto escludere categorie di cittadini...di questo passo di vieterà l'affitto ai meridionali o agli extracomunitari...è palesemente contro la legge, almeno a mio parere. Cosa devo rispondere per tutelare i miei diritti?
GRAZIE Ciao Luca |
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#2 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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Secondo me non serve nemmeno l'avvocato, basta una pernacchia. |
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#3 (permalink) | |
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Data registrazione: Oct 2011
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Prima di tutto, quindi, accertati se il vostro è un regolamento contrattuale o assembleare; procuratene una copia e consulta un legale. Poi è da vedere se si possa, anche in un regolamento contrattuale, escludere alcune tipologie di inquilini; possono esserci divieti del tipo "non adibire un'unità immobiliare a sede di un circolo privato/attività di ristorazione/non detenere animali domestici...."; vedo un po' dura distinguere tra la locazione ad un nucleo familiare o a tre giovani che decidono di coabitare. Finché rispettano il decoro dello stabile, a mio parere, nessuno può metter becco, nemmeno un regolamento contrattuale. |
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#4 (permalink) | |
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Data registrazione: Jan 2001
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#5 (permalink) | |
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Data registrazione: Nov 2009
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Bisogna sempre leggere il regolamento condominiale prima di comprare. |
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#6 (permalink) |
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Member
Data registrazione: Jan 2001
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Non sono un avvocato, ma un regolamento condominiale non puo' andare contro il codice civile, se nel rogito non c'è nessuna limitazione il regolamento condominiale non puo' fare nulla. Per non parlare del divieto di fitto a studenti....
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#10 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2001
Messaggi: 2,777
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IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE Il regolamento contrattuale deriva da un’accettazione di esso da parte degli acquirenti delle varie porzioni di immobili, al momento dell’acquisto: per lo più viene predisposto dal costruttore-venditore dell'edificio e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condomini. Da questa sua natura deriva la funzione di disciplinare tanto i rapporti tra i singoli proprietari, quanto alcuni rapporti tra condomini e venditore. Poiché costituisce un'articolazione del contratto di acquisto, ne deriva la piena applicabilità delle norme relative alla trascrizione degli atti relativi ad immobili in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei terzi. In ogni caso l'omessa trascrizione nei Registri Immobiliari non influisce sulla validità ed efficacia del regolamento. Si suole distingue tra le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condominio (ad es. destinazione delle proprietà esclusive, modifica dei criteri di ripartizione delle spese) e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini (come quelle che prevedono le modalità di uso dei servizi condominiali). Le prime hanno natura contrattuale e perciò possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde hanno natura tipicamente regolamentare e possono essere perciò modificate con deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ. . Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini (che sonoo opponibili ai terzi subacquirenti se debitamente trascritte) come può contenere speciali esoneri di uno o più proprietari da alcune spese condominiali, o la previsione dell'uso esclusivo di alcune parti comuni a favore di una proprietà esclusiva (nesso pertinenziale); deve essere osservato anche dall'originario unico proprietario dell'edificio, ma non può derogare alle norme imperative dettate dal codice civile e dalle leggi speciali. Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio non è vincolante per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (anche se nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di rispettare un regolamento da redigersi in futuro) salvo che l'acquirente, successivamente alla sua redazione, vi presti adesione con atto scritto da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile la "presa di cognizione" del regolamento stesso e la volontà di darvi esecuzione. Nei regolamenti contrattuali predisposti dal costruttore\venditore dell'immobile, di norma questi si riserva alcuni "benefit" che potrà esercitare anche dopo aver alienato tutte le unità immobiliari: ad es. il diritto di autorizzare l'apposizione di targhe o insegne, o lo svolgimento di determinate attività all'interno dell'edificio. Queste norme servono a garantire una più facile commerciabilità dell'immobile, anche qualora - in seguito alle vendite via via effettuate - il costruttore non disponesse più della maggioranza assembleare. |
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