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Vecchio 25-11-11, 22:49   #1 (permalink)
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Vietato affitto a studenti!

Una informazione da chi è esperto...l'amministratore del condominio nel quale possiedo un appartamento da affittare mi ha detto che il regolamento condominiale vieta espressamente l'affitto a studenti e l'affitto a stanza. Mi pare una cosa assurda e discriminatoria, come dire che è corretto escludere categorie di cittadini...di questo passo di vieterà l'affitto ai meridionali o agli extracomunitari...è palesemente contro la legge, almeno a mio parere. Cosa devo rispondere per tutelare i miei diritti?
GRAZIE
Ciao
Luca
ferdydurke non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-11-11, 23:24   #2 (permalink)
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L'avatar di enrick71
 
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Una informazione da chi è esperto...l'amministratore del condominio nel quale possiedo un appartamento da affittare mi ha detto che il regolamento condominiale vieta espressamente l'affitto a studenti e l'affitto a stanza. Mi pare una cosa assurda e discriminatoria, come dire che è corretto escludere categorie di cittadini...di questo passo di vieterà l'affitto ai meridionali o agli extracomunitari...è palesemente contro la legge, almeno a mio parere. Cosa devo rispondere per tutelare i miei diritti?
GRAZIE
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Luca
senza scomodare la legge, mi pare una boiata pazzesca, un regolamento di condominio che comprime il diritto di proprietà, a meno che non ci sia qualcosa di simile nel rogito.
Secondo me non serve nemmeno l'avvocato, basta una pernacchia.
enrick71 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-11-11, 23:26   #3 (permalink)
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Una informazione da chi è esperto...l'amministratore del condominio nel quale possiedo un appartamento da affittare mi ha detto che il regolamento condominiale vieta espressamente l'affitto a studenti e l'affitto a stanza. Mi pare una cosa assurda e discriminatoria, come dire che è corretto escludere categorie di cittadini...di questo passo di vieterà l'affitto ai meridionali o agli extracomunitari...è palesemente contro la legge, almeno a mio parere. Cosa devo rispondere per tutelare i miei diritti?
Non sono un'esperta, ma mi sembra di ricordare che il regolamento condominiale può porre delle limitazioni all'esercizio del diritto individuale solo se è un Regolamento contrattuale, cioé sottoscritto da tutti i condomini al momento dell'acquisto della proprietà, allegato agli atti di vendita e registrato.
Prima di tutto, quindi, accertati se il vostro è un regolamento contrattuale o assembleare; procuratene una copia e consulta un legale.

Poi è da vedere se si possa, anche in un regolamento contrattuale, escludere alcune tipologie di inquilini; possono esserci divieti del tipo "non adibire un'unità immobiliare a sede di un circolo privato/attività di ristorazione/non detenere animali domestici...."; vedo un po' dura distinguere tra la locazione ad un nucleo familiare o a tre giovani che decidono di coabitare. Finché rispettano il decoro dello stabile, a mio parere, nessuno può metter becco, nemmeno un regolamento contrattuale.
claudia_b non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-11-11, 23:29   #4 (permalink)
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Non sono un'esperta, ma mi sembra di ricordare che il regolamento condominiale può porre delle limitazioni all'esercizio del diritto individuale solo se è un Regolamento contrattuale, cioé sottoscritto da tutti i condomini al momento dell'acquisto della proprietà, allegato agli atti di vendita e registrato.
mi ricordo lo stesso, ma un regolamento di condominio di sicuro non puo' farlo.
enrick71 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-11-11, 23:33   #5 (permalink)
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Una informazione da chi è esperto...l'amministratore del condominio nel quale possiedo un appartamento da affittare mi ha detto che il regolamento condominiale vieta espressamente l'affitto a studenti e l'affitto a stanza. Mi pare una cosa assurda e discriminatoria, come dire che è corretto escludere categorie di cittadini...di questo passo di vieterà l'affitto ai meridionali o agli extracomunitari...è palesemente contro la legge, almeno a mio parere. Cosa devo rispondere per tutelare i miei diritti?
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Luca
Ha ragione l'amministratore.
Bisogna sempre leggere il regolamento condominiale prima di comprare.
reganam non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25-11-11, 23:38   #6 (permalink)
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Ha ragione l'amministratore.
Bisogna sempre leggere il regolamento condominiale prima di comprare.
Non sono un avvocato, ma un regolamento condominiale non puo' andare contro il codice civile, se nel rogito non c'è nessuna limitazione il regolamento condominiale non puo' fare nulla. Per non parlare del divieto di fitto a studenti....
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Vecchio 25-11-11, 23:42   #7 (permalink)
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Non sono un avvocato, ma un regolamento condominiale non puo' andare contro il codice civile, se nel rogito non c'è nessuna limitazione il regolamento condominiale non puo' fare nulla. Per non parlare del divieto di fitto a studenti....
Invece a me lo ha insegnato un avvocato che era anche il consulente legale dell' ANACI.
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Vecchio 25-11-11, 23:48   #8 (permalink)
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Invece a me lo ha insegnato un avvocato che era anche il consulente legale dell' ANACI.
come ha scritto claudio, deve essere un regolamento contrattuale, non un semplice regolamento di condominio, cioè allegato all'atto di vendita.
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Vecchio 25-11-11, 23:50   #9 (permalink)
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come ha scritto claudio, deve essere un regolamento contrattuale, non un semplice regolamento di condominio, cioè allegato all'atto di vendita.
Non è cosi strano che sul regolamento di condominio ci siano delle limitazioni sulle tipologie di inquilini se è un condominio che vuole restare tranquillo.
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Vecchio 25-11-11, 23:55   #10 (permalink)
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Non è cosi strano che sul regolamento di condominio ci siano delle limitazioni sulle tipologie di inquilini se è un condominio che vuole restare tranquillo.
Ripeto, solo un regolamento contrattuale, ben diverso dal regolamento di condominio e doveva essere allegato all'atto di vendità, quindi a lui noto.

IL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

Il regolamento contrattuale deriva da un’accettazione di esso da parte degli acquirenti delle varie porzioni di immobili, al momento dell’acquisto: per lo più viene predisposto dal costruttore-venditore dell'edificio e costituisce parte integrante di tutti gli atti di acquisto stipulati dai diversi condomini.
Da questa sua natura deriva la funzione di disciplinare tanto i rapporti tra i singoli proprietari, quanto alcuni rapporti tra condomini e venditore. Poiché costituisce un'articolazione del contratto di acquisto, ne deriva la piena applicabilità delle norme relative alla trascrizione degli atti relativi ad immobili in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei terzi.
In ogni caso l'omessa trascrizione nei Registri Immobiliari non influisce sulla validità ed efficacia del regolamento.

Si suole distingue tra le disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condominio (ad es. destinazione delle proprietà esclusive, modifica dei criteri di ripartizione delle spese) e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini (come quelle che prevedono le modalità di uso dei servizi condominiali).
Le prime hanno natura contrattuale e perciò possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde hanno natura tipicamente regolamentare e possono essere perciò modificate con deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ. .

Il regolamento contrattuale può contenere limitazioni al diritto di proprietà esclusiva dei singoli condomini (che sonoo opponibili ai terzi subacquirenti se debitamente trascritte) come può contenere speciali esoneri di uno o più proprietari da alcune spese condominiali, o la previsione dell'uso esclusivo di alcune parti comuni a favore di una proprietà esclusiva (nesso pertinenziale); deve essere osservato anche dall'originario unico proprietario dell'edificio, ma non può derogare alle norme imperative dettate dal codice civile e dalle leggi speciali.

Il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio non è vincolante per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso (anche se nell'atto di acquisto sia posto a loro carico l'obbligo di rispettare un regolamento da redigersi in futuro) salvo che l'acquirente, successivamente alla sua redazione, vi presti adesione con atto scritto da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile la "presa di cognizione" del regolamento stesso e la volontà di darvi esecuzione.

Nei regolamenti contrattuali predisposti dal costruttore\venditore dell'immobile, di norma questi si riserva alcuni "benefit" che potrà esercitare anche dopo aver alienato tutte le unità immobiliari: ad es. il diritto di autorizzare l'apposizione di targhe o insegne, o lo svolgimento di determinate attività all'interno dell'edificio.
Queste norme servono a garantire una più facile commerciabilità dell'immobile, anche qualora - in seguito alle vendite via via effettuate - il costruttore non disponesse più della maggioranza assembleare.
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