Citazione:
Originalmente inviato da finanza1979
Parlando durante un matrimonio con una persona, ho sentito che chi vende la casa che è affittata oltre alla prelazione deve praticare all' inquilino anche uno sconto ? a me non risulta a voi ?
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Il diritto di precedenza all'acquisto è più raro negli affitti abitativi. E' infatti conseguenza di un altro diritto, quello del proprietario a interrompere la locazione alla prima scadenza, quando intende vendere l'appartamento, evitando il rinnovo automatico del contratto previsto dalla legge n. 431/1998. Ricordiamo che tale prima scadenza è di quattro anni, per le locazioni a canone libero, e di tre anni per quelle a canone concordato. All'inquilino è data, come compenso, la possibilità di acquistare per primo i locali messi in vendita.
Se, invece, il contratto giunge al termine naturale, per esempio dopo otto anni, la prelazione non c'è. Va ricordato, però, che il proprietario venditore, per poter interrompere alla prima scadenza, non deve possedere altri immobili, oltre a quello in cui abita e a quello dato in locazione.
La legge di riforma pone un principio già noto nelle locazioni commerciali: se il locatore, dopo aver interrotto il contratto alla prima scadenza non vende, oppure è proprietario di più immobili, l'inquilino che e' uscito di casa, ha diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione versato (spese escluse).
probabilmente lo sconto del 30% e' consuetudine in quanto se lo vendesse occupato dall'inquilino stesso quella e' la cifra di sconto.