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Vecchio 09-11-11, 04:56   #1 (permalink)
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rifacimento terrazzo

buongiorno a tutti anche se ancora notte fonda.
vorrei chiedere ad 1 esperto di condominio;ho 1 terrazzo che copre 1 appartamento + il balcone dell'appartamento sottostante sul quale c'è infiltrazione d'acqua +altra porzione dello stesso terrazzo che copre due balconi sottostanti .
questa porzione di terrazzo essendo larga 2,5 metri copre sia il balcone sottostante ,ma anche 1 parte dell'appartamento dello stesso proprietario.
ora la mia domanda è questa :sapevo che i lastrici solari di proprieta' esclusiva in caso di rifacimento il proprietario dovrebbe pagare 1 terzo ,il resto della spesa antrebbe imputata ai proprietari degli appartamenti della stessa colonna .l'amministatore è di altro avviso:dice che x quanto riguarda la parte appunto del lastrico che copre gli appartamenti,la regola è si del pagamento del terzo della spesa ,invece x quanto riguarda le porzioni che coprono solo i balconi dei condomini e non coprono gli appartamenti o porzioni di appartamenti sottostanti ,la spesa va imputata solo al proprietario del terrazzo in oggetto .a me sembra che questa suddivisione di spesa non sia corretta .
cosa ne pensate ?
ringrazio in anticipo chi avra' la bonta' ed il tempo x illuminarmi su questa vicenda che sta diventando incresciosa ,e mette discordia nel condominio stesso .
saluti ed auguri di buone giornate a seguire .
con osservanza ,,,,,,,,,,,,,,pone
pone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-11-11, 17:29   #2 (permalink)
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Temo che abbia ragione lui...guarda sul codice civile, per sicurezza, vale la pena comprarlo...anche su internet puoi trovare cause e sentenze.
broken brick non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09-11-11, 19:08   #3 (permalink)
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Credo che questo sia il tuo caso, se ho capito bene.


Casi particolari: elementi qualificabili in parte terrazze a livello ed in parte balconi.

Vi sono alcuni condomini il cui corpo di fabbrica è caratterizzato da una struttura “a scalare” in conseguenza della quale i singoli elementi architettonici possono essere solo in parte sussulti nella nozione di terrazze a livello, e ciò in quanto queste solo in parte costituiscono copertura per le unità abitative poste ai piani inferiori.

In particolare, la situazione statisticamente più frequente è quella in forza della quale ciascuna terrazza ha in realtà una doppia finalizzazione, in quanto:

in parte, costituisce copertura dell’unità abitativa posta al piano inferiore ed è, pertanto, qualificabile terrazza a livello;

in parte, non svolge alcuna funzione di copertura ed è, pertanto, qualificabile come semplice terrazza o balcone.

Ciò comporta ovvie conseguenze in materia di ripartizione delle spese necessarie per la manutenzione di tali manufatti in quanto, nel primo caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1126 c.c. e, nel secondo, quelle di cui all’art. 1125 c.c..


Art.1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai - Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art.1126 - Lastrici solari di uso esclusivo - Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
claudia_b non  è collegato   Rispondi citando
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