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Vecchio 23-10-11, 20:15   #1 (permalink)
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Subdola espropriazione?

Salve a tutti, vorrei un consiglio dagli esperti del forum;
Sono coerede con i miei fratelli di un locale commerciale che vorrei tutto per me dando ai miei fratelli la loro quota in danaro.
Essendo il locale affittato ad un vecchio canone ridicolo e umiliante,che cosa succede se non essendo in grado di pagare il riscatto chiesto dal conduttore,riscatto eufemisticamente chiamato "indennità di avviamento", il conduttore rimane lì tranquillamente essendo il rilascio dell'immobile subordinato al pagamento del riscatto?
Devo in tal caso continuare a vita a riscuotere il ridicolo affitto?
E in tal caso, essendo il vecchio contratto scaduto,come faccio a fare un contratto liberamente pattuito se non c'è accordo tra le parti?
Mi conviene fare questo passo o potrei pentirmene?
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Vecchio 23-10-11, 20:20   #2 (permalink)
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Salve a tutti, vorrei un consiglio dagli esperti del forum;
Sono coerede con i miei fratelli di un locale commerciale che vorrei tutto per me dando ai miei fratelli la loro quota in danaro.
Essendo il locale affittato ad un vecchio canone ridicolo e umiliante,che cosa succede se non essendo in grado di pagare il riscatto chiesto dal conduttore,riscatto eufemisticamente chiamato "indennità di avviamento", il conduttore rimane lì tranquillamente essendo il rilascio dell'immobile subordinato al pagamento del riscatto?
Devo in tal caso continuare a vita a riscuotere il ridicolo affitto?
E in tal caso, essendo il vecchio contratto scaduto,come faccio a fare un contratto liberamente pattuito se non c'è accordo tra le parti?
Mi conviene fare questo passo o potrei pentirmene?
Beh, ovviamente alla scadenza del contratto si può aumentare il canone

E poi scusa, se il canone è così ridicolo possibile che non riesci a dagli le 18 mensilità? Di che cifre stiamo parlando?
Newco non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-10-11, 20:31   #3 (permalink)
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Beh, ovviamente alla scadenza del contratto si può aumentare il canone

E poi scusa, se il canone è così ridicolo possibile che non riesci a dagli le 18 mensilità? Di che cifre stiamo parlando?
Le 18 mensilità si riferiscono ad un articolo del codice che non viene più preso in considerazione perchè la legge valuta il valore dell'esercizio in base alla capacità di produrre profitti,pertanto in questi casi le somme richieste si avvicinano di molto al valore di mercato dell'immobile.
Questo è il motivo per cui i miei genitori in passato, da decenni, sono rimasti bloccati e non han potuto risolvere,si rendevano conto che l'immobile andava "comprato" nuovamente dal conduttore.
Alla scadenza del contratto non si può aumentare un accidente se il conduttore non accetta la richiesta di aumento;tocca fare lo sfratto per finita locazione e se non paghi il riscatto il locale non viene liberato.
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Vecchio 23-10-11, 20:39   #4 (permalink)
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Le 18 mensilità si riferiscono ad un articolo del codice che non viene più preso in considerazione perchè la legge valuta il valore dell'esercizio in base alla capacità di produrre profitti,pertanto in questi casi le somme richieste si avvicinano di molto al valore di mercato dell'immobile.
Questo è il motivo per cui i miei genitori in passato, da decenni, sono rimasti bloccati e non han potuto risolvere,si rendevano conto che l'immobile andava "comprato" nuovamente dal conduttore.
Alla scadenza del contratto non si può aumentare un accidente se il conduttore non accetta la richiesta di aumento;tocca fare lo sfratto per finita locazione e se non paghi il riscatto il locale non viene liberato.
La legge stabilisce la buonuscita in 18 mensilità e alla scadenza dei 12 anni si può tranquillamente aumentare il canone.
Ma chi è che ti ha raccontato tutte quelle storie?
Indennità per la perdita dell'avviamento

Ultima modifica di reganam : 23-10-11 alle ore 20:50
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Vecchio 23-10-11, 20:49   #5 (permalink)
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La legge stabilisce la buonuscita in 18 mensilità e alla scadenza dei 12 anni si può tranquillamente aumentare il canone.
Ma chi è che ti ha raccontato tutte quelle storie?
Infatti, mi sembrano una marea di baggianate
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Vecchio 23-10-11, 21:11   #6 (permalink)
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La legge stabilisce la buonuscita in 18 mensilità e alla scadenza dei 12 anni si può tranquillamente aumentare il canone.
Ma chi è che ti ha raccontato tutte quelle storie?
Indennità per la perdita dell'avviamento
Alla scadenza dei 12 anni si può chiedere di aumentare il canone,
ma chiedere non è la stessa cosa che ricevere,pertanto se il conduttore rifiuta l'aumento bisogna affrontare l'iter dello sfratto per finita locazione e il relativo pagamento dell'avviamento senza del quale l'inquilino ha diritto di rimanere nel locale.
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Vecchio 23-10-11, 21:17   #7 (permalink)
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Alla scadenza dei 12 anni si può chiedere di aumentare il canone,
ma chiedere non è la stessa cosa che ricevere,pertanto se il conduttore rifiuta l'aumento bisogna affrontare l'iter dello sfratto per finita locazione e il relativo pagamento dell'avviamento senza del quale l'inquilino ha diritto di rimanere nel locale.
Alla scadenza se l'inquilino rifiuta l'aumento si prende i suoi 18 mesi di canone come indennità ed è obbligato a liberare il negozio.
Aggiungo che se il propietario vuole alla scadenza dei 12 anni può disdettare il conduttore senza nessuna giustificazione.
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Vecchio 23-10-11, 21:28   #8 (permalink)
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Alla scadenza se l'inquilino rifiuta l'aumento si prende i suoi 18 mesi di canone come indennità ed è obbligato a liberare il negozio.
Aggiungo che se il propietario vuole alla scadenza dei 12 anni può disdettare il conduttore senza nessuna giustificazione.
Certo, inviare la disdetta non vuol dire che il conduttore va via,
di fatto rimane lì e non va via prima che abbia ricevuto l'indennità.
Ribadisco che l'indennità non ha nulla a che vedere coi 18 mesi di canone in quanto il valore dell'esercizio commerciale viene fatto dipendere dalla valorizzazione che il conduttore ha dato all'immobile col suo lavoro.
Pertanto il conduttore concepisce una somma arbitraria da proporre al locatore come indennità di avviamento e tale somma diventa oggetto di contrattazione
fino all'esasperamento del locatore che se non vuol rinunciare all'immobile , prima o poi è costretto a scendre a patti.
sheikyerbouty non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-10-11, 21:35   #9 (permalink)
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Certo, inviare la disdetta non vuol dire che il conduttore va via,
di fatto rimane lì e non va via prima che abbia ricevuto l'indennità.
Ribadisco che l'indennità non ha nulla a che vedere coi 18 mesi di canone in quanto il valore dell'esercizio commerciale viene fatto dipendere dalla valorizzazione che il conduttore ha dato all'immobile col suo lavoro.
Pertanto il conduttore concepisce una somma arbitraria da proporre al locatore come indennità di avviamento e tale somma diventa oggetto di contrattazione
fino all'esasperamento del locatore che se non vuol rinunciare all'immobile , prima o poi è costretto a scendre a patti.
Ti ripeto la domanda che ti ha fatto Reganam: ma chi ti ha detto queste baggianate?
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Vecchio 23-10-11, 21:44   #10 (permalink)
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Avviamento commerciale
Indennita' di avviamento
L'inquilino, al termine del contratto di locazione, può aver diritto a un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, cioè per quel patrimonio intangibile di capacità di mercato e di rapporto con la clientela che ha saputo instaurare con il suo lavoro.
L'indennità è stabilita rigidamente in 18 mesi di canone (spese escluse), senza che né il proprietario né l'inquilino possano chiedere di più o di meno.
Tuttavia, se "chiunque" (e cioè non solo il proprietario, ma anche un nuovo inquilino) destina i locali alla stessa attività oppure ad attività incluse nella stessa tabella merceologica (allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375), l'indennità di avviamento viene raddoppiata, a diventa di 36 mesi di affitto.
L'indennità di avviamento non è dovuta in caso di:
- risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore;
- risoluzione del contratto per disdetta del conduttore;
- risoluzione del contratto per recesso del conduttore;
- risoluzione del contratto a seguito dell'apertura di procedura fallimentare del proprietario.

Inoltre non è dovuta per gli esercizi interni a stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di servizio stradali, alberghi e villaggi turistici (articolo 35 legge 392/78). Il diritto all'avviamento può essere dubbio anche in caso di immobili complementari o interni ad altri. Per esempio un bar in un museo, in una palestra e così via.
L'esecuzione dello sfratto è condizionata al pagamento dell'indennità.
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