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Vecchio 15-10-11, 00:20   #1 (permalink)
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Tolleranza su misure del rilievo urbanistico.

Ciao a tutti,
la mia domanda è la seguente:

se realizzo una piantina dell'immobile per presentare un accertamento di conformità in sanatoria quale percentuale di tolleranza ho sulle misure riportate ?

nel R.E. ho trovato un riferimento solamente alle nuove costruzioni...che non è il mio caso e cercando su internet ho visto che per il rilievo catastale ci sono dei criteri di tolleranza ma per l'urbanistica non ho trovato nulla.

Grazie
Seboz non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15-10-11, 11:58   #2 (permalink)
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Per me sono le stesse.
Comunque in genere sono riportate proprio nelle N.T.A. del P.R.G. o nel piano delle regole. Se no chiedi all'ufficio tecnico.
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Vecchio 15-10-11, 17:50   #3 (permalink)
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Occorre verificare se il comune ha recepito l'art 5 comma 2 del D.L. 70/2011 del 13 maggio che prevede una sanatoria per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo abitativo, se la differenza rispetto all’indice contemplato dal permesso di costruire per cubatura, superficie e altezze risulta minore del 2% la posizione di chi ha realizzato l’opera è giuridicamente legittima. Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi le difformità verificatesi in sede di nuova costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure contenute nel titolo abilitativo. Questi criteri di tolleranza non sono applicabili alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritte dalla normativa e all’allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.
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Vecchio 15-10-11, 17:51   #4 (permalink)
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il comune di riferimento è Firenze, che ha introdotto l'art. del dm nel regolamento edilizio.

grazie

Ultima modifica di Seboz : 15-10-11 alle ore 18:20
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Vecchio 15-10-11, 18:03   #5 (permalink)
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Citazione:
Originalmente inviato da vickj Visualizza messaggio
Occorre verificare se il comune ha recepito l'art 5 comma 2 del D.L. 70/2011 del 13 maggio che prevede una sanatoria per gli interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal titolo abitativo, se la differenza rispetto all’indice contemplato dal permesso di costruire per cubatura, superficie e altezze risulta minore del 2% la posizione di chi ha realizzato l’opera è giuridicamente legittima. Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi le difformità verificatesi in sede di nuova costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure contenute nel titolo abilitativo. Questi criteri di tolleranza non sono applicabili alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritte dalla normativa e all’allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.
però nel mio caso il procedimento è inverso...prima è stato costruito e poi è stato rilevato per presentare la sanatoria...il decreto è ugualmente applicabile ?
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Vecchio 15-10-11, 18:53   #6 (permalink)
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Si la tolleranza delle dimensioni del 2% si può applicare solo fra la licenza edilizia rilasciata e l'edifico costruito e tali differenze non costituiscono abuso edilizio. Se eccedono il 2% sono opere abusive e occorre presentare sanatoria. La tolleranza costruttiva non si può applicare nelle varianti in corso d'opera ma a lavori conclusi.
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