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Data registrazione: Sep 2008
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Agevolazioni per ristrutturazione ora non passano più all'acquirente
Norme più favorevoli per chi vende una casa ristrutturata. Con la manovra bis la detrazione del 36 per cento non passa più all'acquirente ma resta al venditore. Una piccola novità di segno positivo per chi ha pagato per i lavori. Il diritto si mantiene anche in caso di detrazione del 55%.
Mantiene l'agevolazione chi ha sostenuto le spese anche se vende l'immobile - Dopo l'abolizione della comunicazione di inizio lavori, a sorpresa vengono ribaltate le disposizioni che per 15 anni hanno favorito gli acquirenti di immobili sui quali l'ex proprietario aveva effettuato i lavori. Così da quest'anno chi vende la casa ristrutturata non sarà più obbligato a cedere all'acquirente in diritto di usufruire della detrazione delle rate non godute. Modificata la normativa del 1997 Il comma 12-bis, dell'articolo 2 del testo che sta per essere definitivamente convertito in legge, modifica per questo l'articolo 1 della legge 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” che ha introdotto la detrazione del 36 per cento in 10 rate annuali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nell'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi fiscalmente agevolati, dunque, nel caso in cui il venditore non abbia potuto usufruire di tutte le rate previste, quelle non godute possono: essere utilizzate dal venditore oppure; essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Secondo il testo originario delle norme, invece, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore si trasferivano con l'immobile, passando obbligatoriamente, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Dello stesso tenore le disposizioni contenute nell'articolo 2, della legge 289/2002, la legge finanziaria per il 2003, che di conseguenza vengono ora modificate con la stessa logica. Disposizioni valide anche per la detrazione del 55 per cento Il diritto a mantenere le detrazioni è riconosciuto anche in caso di vendita di immobile sul quale sono stati realizzati interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detrazione del 55 per cento. Come precisato dall'Agenzia delle entrate, infatti, anche per quel che riguarda la detrazione del 55 per cento in caso di caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, il diritto di godere delle quote di detrazione residue (non utilizzate dal venditore) era destinato a passare in automatico al nuovo titolare. Diritto riconosciuto anche per chi ha venduto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione Le novità riguardano tutti coloro che hanno effettuato il rogito di un edificio ristrutturato nel 2011, anche se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione della manovra bis. Il diritto del venditore a godere delle rate rimanenti scattava, infatti, a partire dalla dichiarazione dei redditi successiva al passaggio di proprietà, riferita, quindi, allo stesso anno d'imposta nel quale era stato effettuato il rogito, dato che non è previsto il godimento dell'agevolazione pro quota in base ai giorni di possesso. Quindi anche in caso di immobili venduti prima della metà di settembre, a meno che nel rogito non siano state riportate specifiche clausole in materia, il venditore che ha pagato i lavori di ristrutturazione e non ha usufruito di tutte e 10 le rate, mantiene il diritto all'agevolazione fiscale. |
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