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#2 (permalink) | |
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Data registrazione: Nov 2008
Messaggi: 4,244
Popolarità: 42949676 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Citazione:
Ultima modifica di Newco : 05-09-11 alle ore 17:05 |
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homer simpson
Data registrazione: Jun 2009
Messaggi: 6,588
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Citazione:
![]() ![]() acquisto di abitazione contigua L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche: • quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso; • quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio quando si acquista una stanza contigua). Nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli in un'unica abitazione, le agevolazioni prima casa spettano limitatamente ad uno solo degli appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati contemporaneamente e con un unico atto. Nel momento dell'acquisto, infatti, si configurano come due unità abitative separate e corrispondenti a diverse unità catastali. Al contrario, se i due appartamenti contigui da acquistare non sono frazionati al momento dell'acquisto e sono destinati a costituire un'unica unità abitativa non di lusso, l'agevolazione prima casa spetta per entrambi gli immobili (circolare 38/E del 12 agosto 2005). 3.4 Acquisto di abitazione contigua L'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento all'applicazione dell'agevolazione "prima casa" prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi non di lusso". Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. "prima casa", ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua (analogamente a questo caso si veda quanto precisato con riferimento al regime IVA nella circolare del 1 marzo 2001, n. 19/E, punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005). Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune. Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della "novità", in via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi, nelle ipotesi in commento l'acquirente non renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento dell'agevolazione "prima casa". Circolare n. 38 del 12 agosto 2005 della Direzione centrale Normativa e contenzioso Ultima modifica di ccc : 05-09-11 alle ore 17:17 |
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