Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Immobiliare

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 28-08-11, 12:55   #1 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 795
Popolarità: 12850827
DeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond repute
mancata consegna decennale postuma del costruttore

Salve ragazzi, un consiglio.

Se un costruttore si rifiuta di rilasciare l'assicurazione decennale postuma, come devo comportarmi?

Grazie

Ultima modifica di DeReds : 28-08-11 alle ore 14:18
DeReds non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-11, 14:01   #2 (permalink)
Member
 
L'avatar di mrmm
 
Data registrazione: May 2011
Messaggi: 682
Popolarità: 34832533
mrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond repute
dovresti sentir puzza di bruciato...
mrmm non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-11, 14:07   #3 (permalink)
ScusaMaVadoDiFretta
 
Data registrazione: Oct 2008
Messaggi: 20,436
Popolarità: 0
g_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond reputeg_m_p has a reputation beyond repute
chiama il 117
g_m_p non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-11, 14:18   #4 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 795
Popolarità: 12850827
DeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond reputeDeReds has a reputation beyond repute
a parte commenti e pensieri personali,parlo concretamente e legalmente
DeReds non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-11, 14:39   #5 (permalink)
Member
 
L'avatar di mrmm
 
Data registrazione: May 2011
Messaggi: 682
Popolarità: 34832533
mrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond reputemrmm has a reputation beyond repute
brutto campanello d'allarme

se non si sono ancora stipulati compromessi e/o elargiti anticipi la cosa più saggia è ritirarsi subito dalla trattativa perchè sicuramente abbiamo di fronte una persona poco seria ed affidabile
mrmm non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28-08-11, 15:46   #6 (permalink)
da noi è uguale
 
L'avatar di oneone
 
Data registrazione: Nov 2009
Messaggi: 4,629
Popolarità: 42949675
oneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond reputeoneone has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da DeReds Visualizza messaggio
Salve ragazzi, un consiglio.

Se un costruttore si rifiuta di rilasciare l'assicurazione decennale postuma, come devo comportarmi?

Grazie
è pieno di case, il mercato è fermo e gonfio di offerta, naviga verso altri lidi più sicuri
oneone non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29-08-11, 09:44   #7 (permalink)
c'ho da fa'
 
L'avatar di ArPi
 
Data registrazione: Feb 2010
Messaggi: 2,924
Popolarità: 42949675
ArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond reputeArPi has a reputation beyond repute
Essendo una cosa contro il dlgs122/05 compie un illecito.
Se il permesso di costruire dell'immobile è posteiore al 21 luglio 2005 tu puoi:
- telefonare a confedilizia, chiedere l'ufficio preposto all'assistenza acquirenti immobili da costruire e segnalare (06/6793489) chiedendo come comportarti.
- agire legalmente per inadempimento (vincendo al 99% con i tempi della giustizia).
- Mandarlo al cesso e cercare altrove.

Purtroppo, a differenza della fidejussione per il mancato rilascio della postuma non ci sanzioni previste, si rimane nell'ambito di inadempimento ad un obbligo di legge, che con il diritto che abbiamo è poca cosa.
Per tua comodità, allego la prima cosa trovata in internet :
Citazione:
DECENNALE POSTUMA
L’art. 4 del D.Lgs 122/2005 pone a carico del costruttore l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente.
Oggetto di garanzia sono gli immobili per cui sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente alla data del 21 luglio 2005 e devono risultare, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non ancora ultimati.
La copertura assicurativa si riferisce ai danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 codice civile. Per “danni materiali e diretti” si intende derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. Inoltre i danni devono manifestarsi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
La durata della garanzia è di dieci anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
Da ultimo ricordiamo che solo nel caso in cui il venditore agisca nell’esercizio di impresa (operatore professionale), l’acquirente potrà esigere la polizza decennale postuma.

Art.1669 c.c: ROVINA e DIFETTI DI COSE IMMOBILI
L’art. 4 del D.lgs 122/2005 fa esplicito riferimento all’articolo 1669 del c.c., il quale recita:
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata (1), se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

GIURISPRUDENZA
A riguardo segnaliamo che la giurisprudenza di legittimità ha ultimamente fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 1669 c.c.
Con riferimento ai “gravi difetti costruttivi”, la giurisprudenza ha stabilito che sono da considerarsi tali anche quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (ad esempio: impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) in grado di compromettere la funzionalità e l’abitabilità dell’immobile.

CASSAZIONE
Segnaliamo anche alcune sentenze della Cassazione in merito:
- Cass. civ., Sent. n. 3753, 15 aprile 1999, Sez. II
L’umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.
- Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.04.2006 n° 8520
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 1669 c.c. è da intendersi come norma speciale c.c rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile qualora la prima non lo sia in concreto.
Quindi, oltre all`azione di responsabilità dell`appaltatore per vizi e difetti costruttivi prevista dall`art. 1669 del codice civile, che ha durata decennale e quindi limitata, potrà essere sempre invocata, ricorrendone i presupposti, la norma generale di risarcimento danni di cui all`art. 2043.

Ultima modifica di ArPi : 29-08-11 alle ore 09:51
ArPi non  è collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri
Annunci 4wnet

Strumenti discussione
Modalità visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Mappa- Credits
© 2000-2012 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.