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#1 (permalink) |
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Member
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Agenzia entrate: perdita benefici prima casa
Salve a tutti!
mi è arrivato un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e mi richiedono l'imposta dal 3 al 10 perchè ho venduto la mia prima casa (dove risiedevo) prima dei 5 anni ma entro l'anno ho riacquistato all'asta, ma non ho potuto metterci la residenza perchè era occupata e dopo una causa di sfratto non andata bene sono stato costretto a rivendere agli occupanti. Premetto che sono un militare e perciò dovrei essere esente dall'obbligo di residenza,ma nonostante tutto non ne ho mai usufruito tranne che questa volta per causa di forza maggiore. La responsabile dell'agenzia dice che c'è un decreto ministeriale 209/2001 art.5 comma 4 il quale dice che l'agevolazione per i militari è valida solo per una volta anzi solo per la prima volta che uno acquista la sua prima casa. e sempre lei mi da un istanza fatta da un mio collega, simile al mio caso, dove loro l'hanno respinta. Consigliandomi di non fare opposizione perchè tanto loro si batteranno fino alla cassazione. Insomma la legge nazionale dice una cosa e l'agenzia con un decreto interno dice il contrario. Un ultima cosa, non ho mai usufruito del credito d'imposta spettante e la responsabile mi dice che quello si può richiedere solo al momento dell'atto dopodichè il diritto viene perso. è giusto? Io vorrei battermi in causa per questa cosa perchè mi sembra molto ingiusta, qualche consiglio per favore........ |
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#2 (permalink) | |
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Ex Giorgiob75
Data registrazione: Apr 2006
Messaggi: 12,083
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#4 (permalink) |
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Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 1,250
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Purtroppo devi pagare.
Il requisito dell’utilizzo dell’appartamento quale abitazione principale del proprietario o di un suo familiare, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, deve effettivamente ricorrere, non potendo operare a tal fine le deroghe e le assimilazione specificatamente previste dell’art. 66 della legge 342/2000, che per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, prescinde dalla ricorrenza del requisito della residenza. La legge di cui sopra è una norma agevolativa, la stessa deve essere considerata di stretta interpretazione. Inoltre, se ce stata una differenza positiva nella rivendita devi pagare anche la plusvalenza il 20% al momento dell’atto oppure devi inserirle nel 730. |
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#5 (permalink) | |
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Member
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 3,286
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Citazione:
perchè nel riacquisto entro un anno da una precedente vendita l'agenzia ha esattamente 3 anni (a partire dal giorno in cui scade il termine per il riacquisto) per mandarti l'accertamento |
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#7 (permalink) |
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per aspera ad astra
Data registrazione: Sep 2008
Messaggi: 16,166
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sai dove hai sbagliato? che dovevi comprare qualsiasi cosa .. una quota di immobile anche familiare e ti mettevi apposto senza spendere chissà che .. tra l'altro godevi del credito di imposta
se c'è,non sono legale nè esperta, una scappatoia è sulla causa di forza maggiore . però appunto possono dire che potevi comprare qualsiasi altra cosa situazione molto spiacevole a firenze si direbbe di quelle che ti dai di bischero
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#9 (permalink) |
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ma questa legge per voi è nulla?
Legge 21 novembre 2000, n. 342 art. 66 Art. 66. (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa A favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia) 1. Ai fini della Determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul Valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i Criteri Di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato Nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente Unità Appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè da Quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la Condizione della residenza nel comune ove sorge l' , abitativa prevista Dalla nota II-bis DELL'ARTICOLO 1 della tariffa, parte I, annessa al Testo Unico Approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 2. La detrazione prevista Dalla lettera b) del comma 1 DELL'ARTICOLO 13-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre Concessa al personale in servizio permanente Appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonchè uno Quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale. |
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#10 (permalink) |
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Per quanto riguarda l'acquisto immobile con privilegio "prima casa" l'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha espressamente esonerato il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate dalla condizione della residenza entro 18 mesi nel comune ove sorge l'unità abitativa acquistata. Inoltre la detrazione degli interessi passivi è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile. Ovviamente deve essere unico immobile di proprietà
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